Sentenza del 20/03/2019 n. 1704 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
REGISTRO- Compravendita di azienda - Valore - Avviamento - Costituisce parte del valore dell'azienda - Rileva anche se negativo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del valore di un'azienda trasferita mediante compravendita ai fini dell'imposta di registro. In particolare, si discute se l'avviamento debba essere considerato nella base imponibile anche quando abbia valore negativo, cioè quando ricorra il cosiddetto "badwill".
La decisione
La sentenza afferma che, ai sensi dell'art. 51, commi 1, 2 e 4, del d.P.R. 131/1986, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio dell'azienda. Tale valore comprende anche l'avviamento, inteso come qualità intrinseca dell'azienda trasferita. L'avviamento deve essere considerato sia quando è positivo sia quando è negativo: se sussiste un "badwill", l'Amministrazione finanziaria non può ignorarlo nella determinazione del valore dell'azienda. Il principio è richiamato in Cass. n. 979/2018. Dal testo non emerge l'esito processuale specifico né sono indicati i nomi delle parti.
Norme richiamate
Art. 51, commi 1, 2 e 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Il valore dell'azienda viene determinato secondo il valore venale in comune commercio.
Il valore venale in comune commercio costituisce la base imponibile dell'imposta di registro e comprende tutte le componenti economicamente rilevanti dell'azienda, incluso l'avviamento, anche se negativo.
Massime di principio
- Nella compravendita di un'azienda, ai fini dell'imposta di registro, la base imponibile non coincide necessariamente con il solo prezzo dichiarato, ma deve riflettere il valore venale in comune commercio.
- L'avviamento è una componente intrinseca del valore dell'azienda e deve essere considerato nella stima fiscale sia quando incrementa il valore sia quando lo riduce.
- La presenza di perdite, risultati economici negativi o prospettive sfavorevoli può determinare un avviamento negativo, o "badwill", che l'Amministrazione finanziaria deve valutare e non può automaticamente ignorare.
- Chi sostiene l'esistenza di un avviamento negativo deve poterlo dimostrare con elementi concreti, come bilanci, andamento economico, passività, perdita di clientela o altre circostanze idonee a incidere sul valore venale.
- Una rettifica fiscale del valore dell'azienda deve tenere conto dell'intero quadro economico dell'impresa, includendo sia gli elementi positivi sia quelli negativi.
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