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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32881/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato le ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione impugnata, che aveva confermato l'inopponibilità del fondo patrimoniale al creditore, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di un creditore volta a far dichiarare inopponibile nei propri confronti un atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato tra due coniugi, con beni conferiti a garanzia dei bisogni della famiglia. I giudici di merito avevano accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. Contro tale esito hanno proposto ricorso per cassazione i soggetti rimasti soccombenti, deducendo due motivi: con il primo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 2901 e 2313 c.c., sostenendo, in sintesi, il difetto di legittimazione passiva del coniuge non debitore nell'azione revocatoria avente ad oggetto un fondo patrimoniale, l'irrilevanza della revocatoria rispetto a un credito solo litigioso e la mancanza dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'azione; con il secondo, la violazione dell'art. 92 c.p.c., connessa alla richiesta di riforma anche della regolazione delle spese. La Corte ha però rilevato preliminarmente che il ricorso era inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., essendo carente l'esposizione sommaria dei fatti di causa e del fatto processuale, e ha comunque osservato che anche i motivi erano comunque contrari a principi consolidati: legittimazione passiva di entrambi i coniugi quando entrambi partecipano all'atto, idoneità del credito litigioso a fondare l'azione revocatoria, sufficienza della scientia damni in caso di costituzione del fondo successiva al debito, sussistenza dell'eventus damni per la variazione qualitativa del patrimonio e inapplicabilità all'azione revocatoria dei limiti dell'art. 170 c.c. previsti per la sola esecuzione forzata. Il secondo motivo è stato ritenuto meramente consequenziale al primo.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa e del fatto processuale; la loro mancanza integra inammissibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    I motivi devono essere esposti con chiarezza e specificità; la loro formulazione confusa e inestricabile espone il ricorso a inammissibilità.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Le censure sono inammissibili quando si pongono in contrasto con principi di diritto già consolidati nella giurisprudenza di legittimità.

  • art. 170 c.c.

    I limiti all'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale riguardano l'azione esecutiva e non impediscono l'azione revocatoria ordinaria.

  • art. 2901 c.c.

    L'atto di costituzione del fondo patrimoniale può essere assoggettato ad azione revocatoria se pregiudica la garanzia patrimoniale del creditore.

  • art. 2313 c.c.

    Richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate; non emerge dalla decisione una specifica interpretazione della Corte su tale disposizione.

  • art. 92 c.p.c.

    Il motivo sulle spese è stato ritenuto privo di autonoma consistenza e assorbito dalla sorte del primo motivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non espone in modo sommario e autosufficiente i fatti sostanziali e processuali necessari a comprendere la controversia senza ricorrere ad altre fonti.
  • Le censure che si limitano a riproporre questioni già risolte da consolidata giurisprudenza di legittimità possono essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • Nell'azione revocatoria proposta dal creditore contro la costituzione di un fondo patrimoniale, la legittimazione passiva spetta a tutti i soggetti che hanno partecipato all'atto, non soltanto al coniuge debitore.
  • Un credito non ancora definitivamente accertato, ma soltanto litigioso, può comunque sorreggere l'azione revocatoria ordinaria contro gli atti di disposizione del debitore.
  • Se la costituzione del fondo patrimoniale è successiva al sorgere del debito, ai fini dell'azione revocatoria è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore; non è necessario provare un particolare intento fraudolento.
  • L'eventus damni può derivare anche dalla sola variazione qualitativa del patrimonio del debitore, quando l'atto di disposizione renda più difficile o infruttuosa l'aggressione esecutiva del credito.
  • I limiti dell'art. 170 c.c. operano sul piano dell'esecuzione forzata e non neutralizzano l'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, che ha funzione conservativa della garanzia patrimoniale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàInadempimento
RamiProcesso civileDiritti realiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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