Cassazione Civile, Ordinanza n. 35334/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2002: uno nei confronti della società per IRAP e IVA e due nei confronti dei soci per IRPEF sui redditi di partecipazione. La ripresa fiscale societaria era collegata a irregolarità compiute dal consulente fiscale della società, poi condannato in sede penale. La CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo indetraibile l’IVA per mancata tenuta dei registri e mancata effettuazione delle liquidazioni periodiche, aveva confermato le sanzioni per omesso controllo sul consulente e aveva negato la deducibilità degli ammortamenti per mancata vidimazione del libro degli ammortamenti. In cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 19 e 55 d.P.R. 633/1972, sostenendo che l’illecito del commercialista avesse impedito la tempestiva detrazione dell’IVA; 2) violazione dell’art. 6 d.lgs. 472/1997, invocando l’esimente per il fatto del terzo ai fini delle sanzioni; 3) violazione dell’art. 102 TUIR e del d.P.R. 435/2001, per il mancato riconoscimento degli ammortamenti, anche in contrasto con quanto riconosciuto dall’Ufficio in altri periodi d’imposta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l’infedeltà del consulente fiscale non esonera il contribuente dagli obblighi tributari, né impedisce il maturare delle decadenze previste per la detrazione IVA; inoltre l’esimente sanzionatoria ex art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997 richiede, oltre al fatto del terzo denunciato all’autorità giudiziaria, anche l’assenza di dolo o negligenza del contribuente e l’inadempimento esclusivamente imputabile all’intermediario, requisiti non dimostrati nel caso concreto, essendo emersa anche una culpa in vigilando. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché non erano stati trascritti o allegati documenti idonei a provare l’esistenza dei costi ammortizzabili. È stata inoltre data atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato; nulla sulle spese per mancato controricorso dell’Agenzia.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il diritto alla detrazione IVA è subordinato al rispetto dei presupposti e dei termini di legge; il comportamento del consulente non impedisce di per sé la decadenza del contribuente.
art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La mancata tenuta dei registri e delle liquidazioni periodiche rileva come violazione degli adempimenti IVA e non consente, nel caso concreto, di opporsi alla ripresa.
art. 6, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi
L’esimente opera solo se l’inadempimento è dovuto esclusivamente al terzo, è stato denunciato all’autorità giudiziaria e il contribuente è privo di dolo o negligenza, anche sotto il profilo della vigilanza.
art. 5, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Le violazioni sanzionabili richiedono una condotta cosciente e volontaria, dolosa o quantomeno colposa; l’esimente dell’art. 6 si coordina con tale regola generale.
art. 8, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
La detrazione dell’IVA a credito deve essere esercitata entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di insorgenza del diritto.
art. 102 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La deducibilità degli ammortamenti presuppone l’allegazione e la prova dei relativi costi e dei requisiti contabili richiesti.
d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
Richiamato per la disciplina degli adempimenti contabili e dichiarativi relativi agli ammortamenti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
Massime di principio
- L’illecito o l’omissione del professionista incaricato degli adempimenti fiscali non esonera automaticamente il contribuente dagli obblighi tributari né impedisce il maturare delle decadenze previste dalla legge.
- Il diritto alla detrazione dell’IVA deve essere esercitato entro il termine decadenziale stabilito dalla disciplina applicabile; la mancata tempestiva attivazione del diritto comporta la perdita della possibilità di farlo valere in sede di accertamento, salvo eventuali rimedi restitutori ove ne ricorrano i presupposti.
- L’esimente sanzionatoria per fatto del terzo richiede prova rigorosa dell’imputabilità esclusiva dell’inadempimento al terzo, della denuncia all’autorità giudiziaria e dell’assenza di qualsiasi negligenza del contribuente, compresa la mancata vigilanza sull’incaricato.
- La mera condanna penale dell’intermediario non basta, da sola, a escludere la colpa del contribuente; il giudice può valorizzare l’eventuale culpa in vigilando del soggetto obbligato.
- Le censure in cassazione che attaccano valutazioni su deducibilità di costi o ammortamenti devono essere specifiche e supportate dagli atti rilevanti; in mancanza di trascrizione o allegazione dei documenti decisivi, il motivo è inammissibile.
- rami
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