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Sentenza

Sentenza n. 540/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dell'ASP che vietava l'introduzione di ulteriori cani in una struttura non registrata e autorizzata e imponeva il trasferimento, entro trenta giorni, degli animali già presenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore di struttura zoofila)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, difetto di motivazione e di istruttoria, incompetenza dell’ASP, mancanza dei presupposti normativi, erronea qualificazione della struttura come stabilimento o struttura zoofila, violazione della disciplina europea, nazionale e regionale in materia di animali d’affezione, assenza di urgenza e di pericolo concreto, violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e minimo mezzo, nonché omessa considerazione dell’ordinanza penale di dissequestro e della titolarità dei cani e dell’area. In particolare, ha contestato che il sito fosse una struttura soggetta a registrazione e autorizzazione, sostenendo che si trattasse di un’area privata destinata alla cura, senza scopo di lucro, di cani di proprietà o raccolti in stato di abbandono. Ha inoltre censurato l’ordine di trasferimento perché non indicava con precisione il numero e l’identità degli animali, non specificava i canili di destinazione e non tutelava adeguatamente il contraddittorio dei proprietari dei cani e del proprietario dell’area. L’ASP ha sostenuto che il sito fosse una struttura di ricovero per animali d’affezione soggetta a preventiva registrazione e autorizzazione e che il divieto di prosecuzione dell’attività costituisse esercizio di un potere ordinario e vincolato. Il Comune ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso soltanto con riguardo all’ordine di trasferimento degli animali e lo ha respinto per il resto. La struttura, nella quale erano ricoverati numerosi cani e che era nella disponibilità della ricorrente, non è stata qualificata come abitazione privata, ma come rifugio per animali e stabilimento soggetto agli obblighi di preventiva registrazione e autorizzazione. Tali obblighi prescindono dall’esistenza di uno scopo di lucro e si applicano anche a strutture private gestite da volontari o soggetti non profit. Il Collegio ha ritenuto che la competenza ad adottare le misure spettasse all’ASP e ai servizi veterinari, non al Comune, dichiarando quest’ultimo privo di legittimazione passiva. Il divieto di introdurre ulteriori animali è stato confermato: l’accertata mancata registrazione e autorizzazione rendeva doverosa e vincolata la sostanziale chiusura dell’attività, senza necessità di una motivazione ulteriore sull’attuale stato di benessere degli animali, né di una valutazione graduata secondo proporzionalità. È stato invece annullato l’ordine di trasferimento, con obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi, perché l’istruttoria non aveva identificato gli animali mediante microchip o altri elementi descrittivi, il provvedimento non aveva indicato con precisione quanti fossero gli animali da trasferire né i canili autorizzati di destinazione e il termine di trenta giorni rendeva la prescrizione non concretamente attuabile e inidonea a garantire la tracciabilità degli spostamenti. Spese compensate, salvo il contributo unificato posto a carico dell’ASP.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 27/2021

    La competenza per le misure volte a garantire il rispetto della normativa sulla salute e sul benessere degli animali è attribuita alle ASL e ai relativi servizi veterinari.

  • art. 2 d.lgs. 134/2022

    La nozione di rifugio per animali comprende lo stabilimento in cui sono detenuti animali terrestri randagi, selvatici, perduti, abbandonati o confiscati, indipendentemente dallo scopo di lucro del gestore.

  • art. 5 d.lgs. 134/2022

    Gli operatori degli stabilimenti in cui sono detenuti animali devono richiedere la registrazione e rispettare gli obblighi relativi alla custodia, al benessere e alle autorizzazioni prima dell’avvio dell’attività; la disciplina non si applica alle abitazioni private dei detentori e proprietari di animali da compagnia.

  • art. 84 regolamento UE 429/2016

    Gli operatori degli stabilimenti che detengono animali terrestri devono informare l’autorità competente e fornire le informazioni necessarie alla registrazione prima di iniziare l’attività.

    La preventiva registrazione dello stabilimento costituisce condizione per l’avvio dell’attività.

  • artt. 137 e 138 regolamento UE 625/2017

    In caso di non conformità, le autorità competenti devono adottare ogni misura necessaria per assicurare il ripristino della conformità, compresa la cessazione delle attività o la sospensione o il ritiro della registrazione o autorizzazione.

  • artt. 27 e 28 l.r. Calabria 45/2023

    Per ragioni igienico-sanitarie, di protezione degli animali e per la prevenzione delle malattie, in assenza di registrazione non è consentita l’introduzione di animali in alcuna struttura.

    Anche le strutture zoofile o gli stalli gestiti senza finalità di lucro devono essere registrati e autorizzati; l’assenza di registrazione impedisce l’introduzione di animali e giustifica il divieto di prosecuzione dell’attività.

  • art. 3 d.lgs. 134/2022

    La competenza per gli adempimenti e i controlli relativi agli stabilimenti di detenzione degli animali è attribuita alle autorità sanitarie competenti.

  • art. 3 l. 241/1990

    Anche nell’esercizio di un potere vincolato, le prescrizioni concretamente imposte devono essere adeguatamente istruite e motivate quanto alle modalità esecutive, soprattutto quando incidono sull’identificazione e sul trasferimento di animali.

Massime di principio

  • Una struttura privata destinata al ricovero stabile o temporaneo di numerosi animali, anche se gestita senza scopo di lucro da privati o volontari, rientra nella nozione di rifugio o stabilimento soggetto a preventiva registrazione e autorizzazione; non può essere qualificata come semplice abitazione privata in ragione della sola assenza di finalità commerciali.
  • La preventiva registrazione dello stabilimento di detenzione degli animali costituisce condizione necessaria per l’avvio dell’attività, poiché consente all’autorità sanitaria di verificare ex ante i requisiti strutturali, gestionali e igienico-sanitari posti a tutela della salute pubblica e del benessere animale.
  • Il divieto di introdurre ulteriori animali in una struttura non registrata o autorizzata costituisce misura ordinaria, ripristinatoria e vincolata, di competenza dell’autorità sanitaria, non un’ordinanza contingibile e urgente; la sua legittimità non dipende dall’accertamento di un attuale maltrattamento o di condizioni di salute già compromesse.
  • L’ordine di trasferimento degli animali ospitati in una struttura abusiva richiede un’istruttoria idonea a identificarli individualmente o mediante elementi descrittivi, a precisare il numero dei soggetti coinvolti e a indicare modalità e destinazioni concretamente attuabili; in mancanza, la prescrizione è viziata per difetto di istruttoria e motivazione.
  • La competenza per adottare misure di vigilanza e ripristino relative agli stabilimenti di detenzione degli animali spetta alle aziende sanitarie e ai servizi veterinari, non al Comune nel cui territorio si trova la struttura.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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