Cassazione Civile, Ordinanza n. 15209/2025 del 07/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di controllo formale della dichiarazione IRES 2016 di una società, l'Ufficio aveva disconosciuto la detraibilità di spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti e aveva notificato una comunicazione di irregolarità ex art. 36-ter, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973. La contribuente aveva impugnato l'atto e i giudici di merito avevano annullato la comunicazione, ritenendo che essa fosse autonomamente impugnabile e che la tardiva trasmissione all'ENEA della documentazione prevista dal D.M. 19 febbraio 2007 non comportasse decadenza dal beneficio fiscale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'avviso bonario non sarebbe autonomamente impugnabile perché non incluso nell'elenco degli atti impugnabili; 2) violazione dell'art. 1, comma 344, L. n. 296 del 2006, dell'art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007 e dell'art. 2, comma 1, D.L. n. 16 del 2012, deducendo che la tardiva comunicazione all'ENEA e la mancata produzione, in sede di controllo, dell'asseverazione del tecnico abilitato avrebbero dovuto comportare la decadenza dalla detrazione.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ribadendo che la comunicazione di irregolarità ex art. 36-ter, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 è autonomamente impugnabile quando manifesti una specifica pretesa tributaria con indicazione delle ragioni fattuali e giuridiche, anche se non inclusa nell'elenco dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla tardiva comunicazione all'ENEA, richiamando il principio già affermato da Cass. n. 7657/2024 secondo cui l'inosservanza del termine di novanta giorni non comporta decadenza dalla detrazione per riqualificazione energetica, mancando una espressa previsione normativa in tal senso; ha invece dichiarato inammissibile la doglianza relativa all'asseverazione tecnica, perché non specificamente costruita come errore di diritto e, in sostanza, diretta a contestare l'accertamento di fatto sulla documentazione prodotta e sulla data di ultimazione dei lavori. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; le spese sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
art. 36-ter, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973
la comunicazione di irregolarità ex avviso bonario può costituire manifestazione di una pretesa tributaria autonomamente impugnabile
art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992
l'elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma ciò non esclude l'impugnabilità di atti che esprimano una specifica pretesa fiscale
artt. 53, comma 1, e 97, comma 2, Cost.
sono richiamati a fondamento dell'interpretazione estensiva della tutela del contribuente e del buon andamento della pubblica amministrazione
art. 1, commi 344-347, L. n. 296 del 2006
costituiscono la base normativa delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici
art. 4 D.M. 19 febbraio 2007
prevede l'inoltro all'ENEA della documentazione relativa agli interventi; la sua violazione, da sola, non determina decadenza dalla detrazione in assenza di espressa previsione
art. 2, comma 1, D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012
richiamato dalla ricorrente come norma collegata al regime delle detrazioni e ai controlli fiscali
art. 4, comma 1-bis, lettera b), D.M. 19 febbraio 2007
la tardiva trasmissione della documentazione prevista non integra causa di decadenza dal beneficio fiscale
art. 4, comma 1, lettera a), D.M. 19 febbraio 2007
impone l'acquisizione dell'asseverazione di un tecnico abilitato, o della documentazione sostitutiva prevista, ma la censura dell'Ufficio è stata reputata inammissibile per difetto di specificità
art. 1, comma 3, L. n. 449 del 1997
richiamato per distinguere un diverso regime nel quale la decadenza era espressamente prevista dalla norma primaria
art. 4 D.M. 18 febbraio 1998, n. 41
citato come regolamento attuativo di una disciplina in cui la decadenza discendeva espressamente dalla normativa primaria
art. 5, comma 4-bis, D.M. 19 febbraio 2007
consente, per alcune fattispecie, la redazione e l'invio della scheda informativa all'ENEA senza l'attestato di qualificazione energetica
art. 16, comma 2-bis, D.L. n. 63 del 2013, convertito in L. n. 90 del 2013
è richiamato come conferma della finalità di monitoraggio/statistica della comunicazione ENEA e dell'assenza di decadenza per omessa o tardiva trasmissione
art. 14, comma 2-quinquies, D.L. n. 63 del 2013, convertito in L. n. 90 del 2013
base del D.M. 11 maggio 2018, sopravvenuto rispetto ai fatti di causa
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
non è dovuta l'attestazione del contributo unificato in ragione dell'esenzione dell'Agenzia delle Entrate tramite prenotazione a debito
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012
richiamato per l'esenzione delle amministrazioni pubbliche dal pagamento delle imposte e tasse del processo
art. 158, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la prenotazione a debito e l'esenzione dell'amministrazione dal pagamento del contributo
Massime di principio
- L'elenco degli atti impugnabili previsto dal processo tributario è tassativo, ma resta impugnabile ogni atto dell'amministrazione che comunichi al contribuente una specifica pretesa fiscale con indicazione delle relative ragioni fattuali e giuridiche, anche se privo di forma autoritativa.
- La comunicazione di irregolarità ex art. 36-ter, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 è autonomamente impugnabile quando contenga una pretesa tributaria attuale e definita.
- In materia di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, la tardiva trasmissione all'ENEA della documentazione prevista dal D.M. 19 febbraio 2007 non comporta decadenza dal beneficio in assenza di una espressa previsione normativa.
- Gli adempimenti ENEA previsti per il risparmio energetico hanno funzione essenzialmente di monitoraggio e valutazione statistica, non di condizione sostanziale di spettanza della detrazione.
- La censura in cassazione che, sotto veste di violazione di legge, contesti in realtà l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito è inammissibile se non individua specificamente l'errore di diritto denunciato.
- Quando la documentazione tecnica prevista dalla disciplina agevolativa risulti comunque prodotta o sostituibile con certificazioni equivalenti, la contestazione dell'Ufficio deve essere puntualmente confrontata con gli accertamenti di merito svolti nella sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15190/2025 del 07/06/2025
- ordinanza_civile · 7 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15191/2025 del 07/06/2025
- ordinanza_civile · 7 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15192/2025 del 07/06/2025
- ordinanza_civile · 7 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15193/2025 del 07/06/2025
- ordinanza_civile · 7 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15194/2025 del 07/06/2025
- ordinanza_civile · 7 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15195/2025 del 07/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →