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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15209/2025 del 07/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di controllo formale della dichiarazione IRES 2016 di una società, l'Ufficio aveva disconosciuto la detraibilità di spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti e aveva notificato una comunicazione di irregolarità ex art. 36-ter, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973. La contribuente aveva impugnato l'atto e i giudici di merito avevano annullato la comunicazione, ritenendo che essa fosse autonomamente impugnabile e che la tardiva trasmissione all'ENEA della documentazione prevista dal D.M. 19 febbraio 2007 non comportasse decadenza dal beneficio fiscale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'avviso bonario non sarebbe autonomamente impugnabile perché non incluso nell'elenco degli atti impugnabili; 2) violazione dell'art. 1, comma 344, L. n. 296 del 2006, dell'art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007 e dell'art. 2, comma 1, D.L. n. 16 del 2012, deducendo che la tardiva comunicazione all'ENEA e la mancata produzione, in sede di controllo, dell'asseverazione del tecnico abilitato avrebbero dovuto comportare la decadenza dalla detrazione.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ribadendo che la comunicazione di irregolarità ex art. 36-ter, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 è autonomamente impugnabile quando manifesti una specifica pretesa tributaria con indicazione delle ragioni fattuali e giuridiche, anche se non inclusa nell'elenco dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla tardiva comunicazione all'ENEA, richiamando il principio già affermato da Cass. n. 7657/2024 secondo cui l'inosservanza del termine di novanta giorni non comporta decadenza dalla detrazione per riqualificazione energetica, mancando una espressa previsione normativa in tal senso; ha invece dichiarato inammissibile la doglianza relativa all'asseverazione tecnica, perché non specificamente costruita come errore di diritto e, in sostanza, diretta a contestare l'accertamento di fatto sulla documentazione prodotta e sulla data di ultimazione dei lavori. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; le spese sono state compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 36-ter, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973

    la comunicazione di irregolarità ex avviso bonario può costituire manifestazione di una pretesa tributaria autonomamente impugnabile

  • art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992

    l'elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma ciò non esclude l'impugnabilità di atti che esprimano una specifica pretesa fiscale

  • artt. 53, comma 1, e 97, comma 2, Cost.

    sono richiamati a fondamento dell'interpretazione estensiva della tutela del contribuente e del buon andamento della pubblica amministrazione

  • art. 1, commi 344-347, L. n. 296 del 2006

    costituiscono la base normativa delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici

  • art. 4 D.M. 19 febbraio 2007

    prevede l'inoltro all'ENEA della documentazione relativa agli interventi; la sua violazione, da sola, non determina decadenza dalla detrazione in assenza di espressa previsione

  • art. 2, comma 1, D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012

    richiamato dalla ricorrente come norma collegata al regime delle detrazioni e ai controlli fiscali

  • art. 4, comma 1-bis, lettera b), D.M. 19 febbraio 2007

    la tardiva trasmissione della documentazione prevista non integra causa di decadenza dal beneficio fiscale

  • art. 4, comma 1, lettera a), D.M. 19 febbraio 2007

    impone l'acquisizione dell'asseverazione di un tecnico abilitato, o della documentazione sostitutiva prevista, ma la censura dell'Ufficio è stata reputata inammissibile per difetto di specificità

  • art. 1, comma 3, L. n. 449 del 1997

    richiamato per distinguere un diverso regime nel quale la decadenza era espressamente prevista dalla norma primaria

  • art. 4 D.M. 18 febbraio 1998, n. 41

    citato come regolamento attuativo di una disciplina in cui la decadenza discendeva espressamente dalla normativa primaria

  • art. 5, comma 4-bis, D.M. 19 febbraio 2007

    consente, per alcune fattispecie, la redazione e l'invio della scheda informativa all'ENEA senza l'attestato di qualificazione energetica

  • art. 16, comma 2-bis, D.L. n. 63 del 2013, convertito in L. n. 90 del 2013

    è richiamato come conferma della finalità di monitoraggio/statistica della comunicazione ENEA e dell'assenza di decadenza per omessa o tardiva trasmissione

  • art. 14, comma 2-quinquies, D.L. n. 63 del 2013, convertito in L. n. 90 del 2013

    base del D.M. 11 maggio 2018, sopravvenuto rispetto ai fatti di causa

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    non è dovuta l'attestazione del contributo unificato in ragione dell'esenzione dell'Agenzia delle Entrate tramite prenotazione a debito

  • art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012

    richiamato per l'esenzione delle amministrazioni pubbliche dal pagamento delle imposte e tasse del processo

  • art. 158, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la prenotazione a debito e l'esenzione dell'amministrazione dal pagamento del contributo

Massime di principio

  • L'elenco degli atti impugnabili previsto dal processo tributario è tassativo, ma resta impugnabile ogni atto dell'amministrazione che comunichi al contribuente una specifica pretesa fiscale con indicazione delle relative ragioni fattuali e giuridiche, anche se privo di forma autoritativa.
  • La comunicazione di irregolarità ex art. 36-ter, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 è autonomamente impugnabile quando contenga una pretesa tributaria attuale e definita.
  • In materia di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, la tardiva trasmissione all'ENEA della documentazione prevista dal D.M. 19 febbraio 2007 non comporta decadenza dal beneficio in assenza di una espressa previsione normativa.
  • Gli adempimenti ENEA previsti per il risparmio energetico hanno funzione essenzialmente di monitoraggio e valutazione statistica, non di condizione sostanziale di spettanza della detrazione.
  • La censura in cassazione che, sotto veste di violazione di legge, contesti in realtà l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito è inammissibile se non individua specificamente l'errore di diritto denunciato.
  • Quando la documentazione tecnica prevista dalla disciplina agevolativa risulti comunque prodotta o sostituibile con certificazioni equivalenti, la contestazione dell'Ufficio deve essere puntualmente confrontata con gli accertamenti di merito svolti nella sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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