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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 211/2020 del 09/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

La Fondazione, proprietaria di un fondo acquistato nel febbraio 2008, aveva chiesto al Comune il pagamento dell’indennizzo per la reiterazione di un vincolo espropriativo, o di un vincolo conformativo sostanzialmente espropriativo e svuotante. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza dell’11 maggio 2018, aveva rigettato la domanda e condannato la Fondazione alle spese. La Fondazione ha proposto un unico motivo di ricorso, deducendo la violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione al D.M. n. 55 del 2014: contestava la liquidazione delle spese di lite in complessivi Euro 42.596,00, oltre accessori, ritenendola irragionevole e sproporzionata rispetto al valore indeterminabile e alla complessità media della causa. In particolare, censurava gli importi di Euro 12.532,00 per la fase di studio, Euro 8.269,00 per la fase introduttiva ed Euro 21.795,00 per la fase decisionale, indicati come eccedenti i valori medi rispettivamente di Euro 2.398,00, Euro 1.585,00 ed Euro 4.083,00. Richiamava inoltre che l’indennità di espropriazione per l’intero fondo era stata determinata in Euro 102.433,00, mentre la domanda di indennizzo oggetto della causa era pari a Euro 9.424.000,00.

La decisione

La Cassazione ha rigettato l’unico motivo. Ha rilevato che la domanda di indennizzo era stata proposta per Euro 9.424.000,00 e che, in caso di rigetto integrale della domanda, il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese è determinato in base alla somma domandata dall’attore (principio del disputatum), non alla somma eventualmente attribuita alla parte vittoriosa. La regola dell’art. 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense di cui al D.M. n. 55 del 2014, che fa riferimento alla somma attribuita, opera invece in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda. Applicati i coefficienti dello scaglione da Euro 8.001.000,00 a Euro 16.000.000,00, la liquidazione risultava compresa tra i valori minimi e medi. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione, poiché il Comune intimato non ha svolto attività difensiva. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Col proposto ricorso,si deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione alle norme di cui al D.M. n. 55 del 2014.

    La censura relativa alla regolazione delle spese è stata esaminata alla luce dei criteri tariffari richiamati; la Cassazione l’ha respinta perché la liquidazione era coerente con il valore della controversia determinato in base alla somma domandata.

  • D.M. n. 55 del 2014, art. 6, comma 1, quarto periodo, Tariffa Forense

    L’art. 6, comma 1, quarto periodo Tariffa Forense, approvata con D.M. n. 55 del 2014, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all’accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell’ipotesi, qui ricorrente, di suo rigetto, il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall’attore (c.d. principio del disputatum, cfr. Cass. n. 15857 del 2019).

    Nei giudizi di pagamento di somme, il criterio della somma attribuita alla parte vittoriosa vale quando la domanda è accolta, anche parzialmente. Se la domanda è rigettata, il valore della controversia ai fini tariffari corrisponde invece alla somma richiesta dall’attore.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nei giudizi civili aventi a oggetto il pagamento di somme, se la domanda è accolta, anche solo in parte, ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente si considera la somma attribuita alla parte vittoriosa; se la domanda è integralmente rigettata, il valore della controversia è invece determinato dalla somma richiesta dall’attore, secondo il principio del disputatum.
  • La liquidazione delle spese secondo i parametri forensi va verificata individuando lo scaglione corrispondente al valore della controversia secondo l’esito della domanda e applicando i relativi coefficienti; nel caso deciso, gli importi liquidati erano compresi tra i valori minimi e medi dello scaglione pertinente.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile

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