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Sentenza

Sentenza del 09/10/2015 n. 20272 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - Tributi sopressi - Processi pendenti - Pronuncia di merito favorevole al contribuente - Successiva estinzione ex art. 15 della l. n. 408 del 1990 - Rimborso dell'imposta eventualmente pagata - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il rimborso di somme versate provvisoriamente, durante un giudizio, per l'imposta sulla ricchezza mobile, successivamente soppressa. La Commissione Tributaria Regionale aveva riconosciuto il rimborso ritenendo decisiva l'ultima sentenza di merito favorevole ai contribuenti. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge n. 408 del 1990, secondo cui, nell'estinzione dei processi pendenti relativi a tributi erariali soppressi, non si procede al rimborso delle somme già pagate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario degli eredi volto a ottenere il rimborso. La Corte ha stabilito che l'irripetibilità delle somme già pagate opera anche quando l'estinzione del processo intervenga dopo una pronuncia di merito favorevole al contribuente, senza rilevanza dello stato del procedimento o dell'esito delle precedenti decisioni. Le spese dell'intero processo sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 15 della legge 29 novembre 1990, n. 408

    I processi concernenti i tributi erariali soppressi [...] si estinguono e la controversia si intende definita sulla base dell'ultima decisione di merito ovvero, in mancanza, dell'accertamento dell'ufficio tributario, con riduzione del 10 per cento del tributo, risultante dovuto e senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo a rimborso di somme già pagate e il tributo risultante dovuto non può essere inferiore a quello corrispondente ai valori dichiarati.

    La norma disciplina in modo speciale la definizione dei processi pendenti relativi a tributi erariali soppressi. La previsione secondo cui non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate è assoluta e non ammette eccezioni fondate sull'esito favorevole al contribuente di una precedente decisione di merito.

  • Legge 9 ottobre 1971, n. 825

    È la legge delega in attuazione della quale furono soppressi alcuni tributi erariali, tra cui quello oggetto della controversia.

  • Art. 378 del codice di procedura civile

    Richiamato in relazione al deposito della memoria difensiva dei controricorrenti nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Quando una norma speciale estingue i processi pendenti relativi a tributi soppressi e stabilisce espressamente che non sono rimborsabili le somme già pagate, tale divieto prevale anche se il contribuente aveva ottenuto una precedente sentenza di merito favorevole.
  • L'esito di una precedente pronuncia non garantisce il rimborso se la definizione successiva del processo è regolata da una disciplina speciale che prevede l'irripetibilità dei pagamenti già effettuati.
  • Nelle controversie su tributi soppressi occorre verificare anzitutto la disciplina transitoria o di definizione applicabile, poiché essa può derogare alle ordinarie regole sul rimborso dell'indebito.
  • La distinzione tra somme versate provvisoriamente e somme versate in via definitiva non consente di superare un espresso divieto legislativo di rimborso, se la norma riguarda genericamente tutte le somme già pagate.

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