Sentenza del 27/05/2015 n. 10887 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Liguria che aveva confermato l'avviso di irrogazione di sanzioni per l'anno 2002, emesso a seguito dell'accertata mancata registrazione nel libro matricola di quattro dipendenti, considerati lavoratori irregolari. Con il primo motivo ha contestato la giurisdizione tributaria sulle sanzioni; con il secondo ha denunciato la violazione della disciplina sulla presunzione di decorrenza del rapporto di lavoro dal 1° gennaio dell'anno dell'accertamento, sostenendo di avere fornito elementi per dimostrare una decorrenza successiva; con il terzo ha dedotto violazioni delle regole sull'onere della prova, sul contraddittorio e sul giusto processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto preclusa la contestazione della giurisdizione per formazione del giudicato implicito, poiché i giudici di merito avevano deciso la causa nel merito. Ha inoltre confermato che, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della presunzione assoluta, il datore di lavoro può provare che il rapporto irregolare è iniziato dopo il 1° gennaio, ma che tale prova non era stata fornita dalla Gelateria. Pertanto, la sanzione è stata correttamente calcolata dal 1° gennaio 2002. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.700,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2
La disposizione è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 130/2008.
La contestazione della giurisdizione tributaria non può essere sollevata tardivamente quando la decisione di merito abbia già comportato la formazione di un giudicato implicito sulla giurisdizione.
D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito dalla L. n. 73 del 2002
Il rapporto di lavoro si presume decorrente dal primo gennaio dell'anno in cui è constatata la violazione fino al giorno della contestazione.
La norma introduce una presunzione legale sulla durata del rapporto di lavoro irregolare, ma il datore di lavoro può fornire la prova contraria dell'inizio in una data successiva al 1° gennaio.
Corte costituzionale, sentenza n. 144/2005
È stata dichiarata l'illegittimità della norma nella parte in cui non ammetteva la prova che il rapporto irregolare fosse iniziato successivamente al primo gennaio.
La presunzione non può essere assoluta: deve essere consentito al datore di lavoro dimostrare una decorrenza successiva del rapporto.
Art. 2697 c.c.
Spetta al datore di lavoro dimostrare l'effettivo inizio del lavoro irregolare in data diversa.
L'onere di provare il fatto impeditivo o riduttivo della pretesa sanzionatoria, ossia l'inizio successivo del rapporto, grava sul datore di lavoro.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
La disposizione è richiamata con riferimento all'onere della prova nel processo tributario.
Nel giudizio relativo a un atto autoritativo dell'Amministrazione, il contribuente deve dimostrare i fatti contrari o impeditivi rispetto alla pretesa, quando la legge pone a suo carico una specifica prova contraria.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito decide la controversia senza escludere la giurisdizione, si forma normalmente un giudicato implicito sulla giurisdizione, che impedisce di contestarla per la prima volta in cassazione.
- In materia di lavoro irregolare, la decorrenza dal 1° gennaio dell'anno dell'accertamento opera come presunzione legale relativa: l'Amministrazione non deve provare la prestazione lavorativa per ogni giorno del periodo presunto.
- Il datore di lavoro che intende ridurre il periodo sanzionabile deve fornire prove concrete, documentali o testimoniali, dell'effettiva data di inizio del rapporto; mere incongruenze o elementi indiretti normalmente non sono sufficienti.
- La titolarità di una partita IVA o l'esistenza di altri rapporti lavorativi del dipendente non dimostrano automaticamente la data di inizio del rapporto irregolare e devono essere collegati a elementi probatori specifici.
- Nel processo tributario, quando si impugna un atto amministrativo, l'Amministrazione non assume necessariamente la posizione di attrice in senso sostanziale: il contribuente deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa.
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