Sentenza n. 983/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del 14.03.2022, Prot. n.-OMISSIS- del 26.03.2022, notificato all'odierno ricorrente in data 28.03.2022, emesso dalla Questura di Cosenza, con cui veniva respinta, l'istanza volta ad ottenere il rilascio del porto di fucile per uso tiro a volo; nonché di ogni altro provvedimento e/o atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del porto di fucile per uso tiro a volo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego questorile deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. n. 773/1931, nonché difetto di istruttoria, carenza di motivazione ed eccesso di potere. Il diniego era fondato su pregresse vicende giudiziarie e di polizia: un avviso di conclusione delle indagini per lesioni personali aggravate; un ulteriore procedimento per violazioni degli artt. 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380/2001, definito per prescrizione; e un controllo dei Carabinieri durante il quale il ricorrente si trovava in compagnia di due soggetti gravati da controindicazioni, rispettivamente per lesioni personali e per uso personale di sostanze stupefacenti. Il ricorrente ha contestato l'idoneità di tali elementi a fondare un giudizio di inaffidabilità, lamentando l'assenza di una valutazione complessiva della propria personalità e l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato i provvedimenti in materia di armi come espressione di ampia discrezionalità amministrativa, avente natura preventiva e cautelare, diretta a formulare un giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente e sul rischio di abuso. Tale giudizio può fondarsi anche su fatti non sfociati in condanna penale o in misure di pubblica sicurezza e richiede una particolare affidabilità, non essendo il porto d'armi oggetto di un diritto assoluto. Nel caso concreto, la Questura aveva considerato unitariamente le pregresse vicende giudiziarie e i rapporti del ricorrente con soggetti controindicati. Secondo il Collegio, tali elementi erano idonei a sostenere logicamente il giudizio di inaffidabilità e non rendevano il provvedimento arbitrario, irrazionale o manifestamente erroneo. Il giudice ha escluso che il proprio sindacato potesse sostituire quello dell'autorità di pubblica sicurezza, limitandosi alla verifica di ragionevolezza, assenza di travisamento e manifesta irrazionalità. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione, poiché l'atto individuava i fatti, li qualificava come indice del venir meno dell'affidabilità e del potenziale abuso e li riconduceva al potere previsto dall'art. 39 T.U.L.P.S. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Richiamato tra le disposizioni di cui il ricorrente ha dedotto la violazione; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Costituisce la base del potere discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza di negare il porto d'armi quando gli elementi acquisiti facciano ritenere il richiedente non affidabile o sussistente un rischio di abuso.
art. 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Richiamato tra le disposizioni di cui il ricorrente ha dedotto la violazione; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.
artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Le violazioni contestate nell'ambito di un procedimento penale sono considerate tra gli elementi valutabili dall'autorità ai fini del giudizio prognostico di affidabilità, indipendentemente dall'esito prescrizionale del procedimento.
art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La contestazione amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti a carico di una persona frequentata dal richiedente è richiamata come elemento di contesto valutabile nell'apprezzamento complessivo dell'affidabilità.
Massime di principio
- Il diniego del porto d'armi costituisce esercizio di un potere discrezionale, preventivo e cautelare, diretto a formulare un giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente e sul rischio di abuso dell'arma, non già ad applicare una sanzione penale o amministrativa.
- Il porto d'armi non integra un diritto assoluto: può essere rilasciato soltanto quando l'autorità di pubblica sicurezza raggiunga un elevato grado di affidabilità circa il buon uso dell'arma e non residuino ragionevoli dubbi per l'ordine e la sicurezza pubblica.
- Nel giudizio di affidabilità possono essere valutati anche fatti non definiti con una condanna penale o con una misura di pubblica sicurezza, purché siano concretamente idonei, considerati nel loro insieme, a evidenziare il rischio di abuso o il venir meno della buona condotta.
- Il sindacato giurisdizionale sui dinieghi di porto d'armi non può sostituire la valutazione prognostica dell'autorità di pubblica sicurezza e resta circoscritto alla verifica dell'assenza di travisamento dei fatti, manifesta irrazionalità, arbitrarietà o illogicità.
- È sufficiente una motivazione che individui con chiarezza gli elementi di fatto posti a base del diniego, li qualifichi come indici di inaffidabilità o di potenziale abuso e li riconduca al potere discrezionale esercitato; non è richiesta una motivazione particolarmente analitica oltre tali limiti.
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