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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19662/2026 del 13/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo, ha dichiarato assorbito il secondo e inammissibile il terzo; ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della società contribuente. Ha inoltre condannato la controricorrente al pagamento delle spese dei gradi di merito e di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio aveva rettificato il classamento di un fabbricato ubicato in ambito portuale e destinato a deposito e stoccaggio, attribuendo la categoria D/7 anziché la E/1 proposta con dichiarazione DOCFA. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo l’immobile funzionale a servizi di pubblico interesse e quindi classificabile in E/1, oltre a ritenere insufficiente la motivazione dell’avviso. La CTR aveva confermato il classamento E/1 e la nullità per difetto di motivazione, accogliendo solo l’appello incidentale sulle spese. In cassazione l’Agenzia deduceva: (1) violazione dell’art. 2, comma 40, d.l. 262/2006 e dell’art. 2082 c.c., sostenendo che gli immobili con autonomia funzionale e reddituale destinati ad attività commerciali/industriali non possono stare in categoria E e che il bene era usato da un’impresa lucrativa; (2) omesso esame di un fatto decisivo, perché gli immobili non erano su banchina ma in area interna della zona industriale portuale, con conseguente autonomia funzionale e reddituale; (3) violazione della l. 205/2017, art. 1, commi 578 ss., per avere la CTR applicato retroattivamente una norma operante solo dal 1° gennaio 2020; (4) violazione dell’art. 1, comma 5, d.P.R. 139/1998 e dell’art. 7 l. 212/2000, per avere la CTR ritenuto insufficiente la motivazione dell’avviso, nonostante nel DOCFA fosse sufficiente l’indicazione dei dati oggettivi e della diversa categoria attribuita.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 40, d.l. 3 ottobre 2006 n. 262

    «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale»

    La norma impedisce l’inclusione in categoria E di immobili con autonomia funzionale e reddituale destinati ad usi commerciali o industriali; per gli immobili portuali rileva la funzione economica concretamente svolta, non la sola localizzazione o il richiamo a un interesse pubblico dell’attività.

  • art. 2082 c.c.

    Richiamato per qualificare l’attività svolta come imprenditoriale e lucrativa, incompatibile con la classificazione in categoria E se il bene è strumentale a un’attività con autonoma capacità reddituale.

  • art. 1, comma 578, l. 27 dicembre 2017 n. 205

    La disposizione è stata considerata applicabile solo per il futuro, dal 1° gennaio 2020, e non come norma retroattiva; è stata evocata dalla CTR solo come conferma del precedente assetto interpretativo.

  • art. 1, comma 579, l. 27 dicembre 2017 n. 205

    Le procedure di aggiornamento e revisione della rendita relative ai beni portuali incidono solo dal 1° gennaio 2020.

  • art. 1, comma 5, d.P.R. n. 139/1998

    Nel classamento derivante da DOCFA, la motivazione dell’avviso è sufficiente se indica i dati oggettivi e la categoria attribuita, salvo che l’Ufficio disattenda gli elementi di fatto posti dal contribuente.

  • art. 7 l. 212/2000

    L’obbligo motivazionale dell’atto tributario è soddisfatto con l’indicazione degli elementi essenziali quando la divergenza rispetto alla proposta del contribuente dipende da una rivalutazione tecnica dei medesimi dati.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge esaminati dalla Corte.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo sull’omesso esame del fatto decisivo, dichiarato assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 384 c.p.c.

    In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l’asserita retroattività della norma sopravvenuta.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il criterio interpretativo della disciplina sopravvenuta.

  • art. 1, comma 2, l. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente in tema di irretroattività delle norme tributarie.

  • art. 3, comma 1, l. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente in tema di irretroattività delle norme tributarie.

  • art. 41, primo comma, Cost.

    Evocato nel passaggio sul principio di libertà di iniziativa economica, richiamato per escludere che l’attività portuale resti sottratta alla logica imprenditoriale.

  • art. 36 cod. nav.

    Richiamato per evidenziare che l’uso in concessione di aree demaniali non esclude lo sfruttamento economico e imprenditoriale dei beni.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992

    Richiamato per la liquidazione delle spese di lite con la riduzione del 20% degli onorari quando la difesa dell’Ufficio è svolta tramite propri funzionari.

Massime di principio

  • Ai fini del classamento catastale degli immobili ubicati in area portuale, non è decisiva la sola localizzazione dell’immobile in un’area destinata a servizi pubblici: occorre verificare se il bene sia concretamente utilizzato per attività commerciali o industriali con autonomia funzionale e reddituale.
  • La natura di pubblico interesse delle attività portuali non esclude, di per sé, che esse siano esercitate secondo criteri imprenditoriali e concorrenziali; se il bene è strumentale a tale attività economica, la categoria catastale E non è configurabile.
  • La disciplina introdotta dalla l. n. 205/2017 sui beni portuali ha efficacia solo per il futuro e non può essere utilizzata per sovvertire il regime applicabile a periodi precedenti, salvo che sia richiamata solo come conferma interpretativa di un assetto già desumibile dalla normativa previgente.
  • Nel procedimento DOCFA l’avviso di classamento è adeguatamente motivato quando l’Ufficio indica i dati oggettivi, la categoria attribuita e la diversa valutazione tecnica posta a base della rettifica, senza necessità di analitica esposizione del calcolo della rendita se i dati di fatto del contribuente non sono stati disattesi.
  • Se la Corte, una volta cassata la sentenza impugnata, non deve compiere ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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