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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31470/2024 del 07/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un pensionato aveva impugnato la richiesta dell'ente previdenziale di restituire euro 14.212,27, somme percepite a seguito della riliquidazione della pensione da provvisoria a definitiva. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto le somme irripetibili, valorizzando l'errore dell'ente e il ragionevole affidamento del percettore. La Corte d'appello ha invece accolto il gravame dell'ente, ritenendo applicabile la disciplina dell'art. 52, comma 1, L. n. 88/1989, come interpretata dall'art. 13, comma 1, L. n. 412/1991, che consente la ripetizione degli indebiti salvo il caso di formale e definitivo provvedimento di liquidazione comunicato all'interessato e viziato da errore imputabile al solo ente. Il ricorrente ha proposto due motivi per cassazione: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che l'ente non avesse provato la data di disponibilità dei coefficienti ISTAT di rivalutazione; con il secondo ha dedotto violazione della tutela dell'affidamento, assumendo di avere fatto legittimo affidamento sulla liquidazione pensionistica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla ripetibilità di erogazioni oggettivamente indebite e non sul momento di acquisizione dei coefficienti di rivalutazione. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che il pensionato era stato sin dal 2011 reso edotto del carattere provvisorio della liquidazione, sicché l'affidamento tutelabile si perfeziona solo con la liquidazione definitiva della pensione e non nella fase provvisoria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 1, L. n. 88/1989

    consente agli enti erogatori di rettificare in ogni momento le pensioni in caso di errore commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.

  • art. 13, comma 1, L. n. 412/1991

    in funzione di interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, L. n. 88/1989, limita l'irripetibilità dei ratei riscossi in buona fede ai casi di formale e definitivo provvedimento di liquidazione comunicato all'interessato e viziato da errore imputabile al solo ente erogatore.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro del denunciato vizio di violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto non pertinente alla ratio della decisione impugnata.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come parametro del denunciato vizio di violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto non pertinente alla ratio della decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    legittima, in caso di rigetto del ricorso, la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di ripetizione di indebiti previdenziali, la tutela dell'affidamento del pensionato opera solo quando esista un formale e definitivo provvedimento di liquidazione della pensione comunicato all'interessato; la fase provvisoria non è sufficiente a fondare un affidamento protetto in modo pieno.
  • Le somme corrisposte in base a una liquidazione provvisoria possono essere ripetute quando la successiva riliquidazione accerti un importo non dovuto, purché la controversia non ricada nell'ipotesi eccezionale di errore esclusivo dell'ente su un atto definitivo comunicato al beneficiario.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e mira a introdurre un profilo di fatto o di prova non decisivo rispetto alla statuizione effettivamente posta a base della decisione.
  • La deduzione della tutela dell'affidamento non può prevalere quando il beneficiario sia stato espressamente avvertito della provvisorietà della liquidazione e della possibile successiva modifica dell'importo.
  • art. 52, comma 1, L. n. 88/1989; art. 13, comma 1, L. n. 412/1991

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiTutela del legittimo affidamentoOnere della prova

Testo integrale

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