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Sentenza

Sentenza n. 1105/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n. -OMISSIS-del 1 settembre 2022, notificato al ricorrente in data 17 ottobre 2022, con cui il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi 3 (tre) dal 31 dicembre 2016 al 30 marzo 2017 per i motivi contenuti nella delibera del 7 giugno 2022 della Questura di Perugia-Consiglio provinciale di disciplina per la provincia di Perugia; - se, ed in quanto occorra, di tutti gli atti lesivi richiamati nel decreto sopra citato ed in particolare: -- della presupposta delibera adottata dalla Questura di Perugia-Consiglio provinciale di disciplina per la provincia di Perugia il 7 giugno 2022 con la quale è stata proposta l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi 3 (tre) ai sensi dell'art. 6 n. 1 in relazione all'art. 4, n. 18 del d.P.R. n. 737/1981, delibera notificata in data 17 ottobre 2022 unitamente al decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n. -OMISSIS-del 1 settembre 2022; --di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato anche allo stato non conosciuto;

Giustizia amministrativa202300003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre mesi, adottata nei confronti di un assistente capo della Polizia di Stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione datrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre mesi, irrogata per condotte consistite nel sostenere e partecipare a reiterati pedinamenti e molestie ai danni di una persona e del suo compagno, condotte accertate nel procedimento penale nel quale l’originaria imputazione per atti persecutori era stata riqualificata nella contravvenzione di molestie e definita per prescrizione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 9, comma 6, del d.P.R. 737/1981, sostenendo che il procedimento disciplinare fosse stato avviato oltre il termine di 120 giorni, da computare dalla lettura del dispositivo, dal deposito della sentenza, dalla sua trasmissione alla Questura o dal momento della sua irrevocabilità, e non dalla successiva acquisizione della sentenza definitiva da parte dell’amministrazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 6, n. 1, e 4, n. 18, del d.P.R. 737/1981, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che gli episodi fossero banali, non connotati da gravità o reiterazione e inidonei a ledere il decoro dell’amministrazione. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dei principi di proporzionalità e gradualità delle sanzioni disciplinari, degli artt. 1 e 13 del d.P.R. 737/1981 e dell’art. 3 della l. 241/1990, lamentando l’omessa considerazione dell’assenza di precedenti disciplinari, del fatto che le condotte fossero state commesse fuori servizio, della risalenza dei fatti e del periodo di sospensione cautelare già scontato, nonché l’insufficienza della motivazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto tempestivo l’avvio del procedimento disciplinare. L’art. 9, comma 6, del d.P.R. 737/1981 collega il termine di 120 giorni alla pubblicazione della sentenza, salvo il termine di 40 giorni dalla notificazione all’amministrazione. Poiché il dipendente non aveva notificato la sentenza, il termine doveva decorrere dalla conoscenza qualificata della decisione da parte dell’amministrazione. Tale conoscenza richiede una copia conforme della sentenza recante formalmente l’attestazione di irrevocabilità; la precedente trasmissione della sentenza non definitiva non era sufficiente, perché l’accertamento penale poteva ancora essere rimesso in discussione. Poiché la sentenza definitiva era stata comunicata all’amministrazione il 26 novembre 2021 e la contestazione era stata notificata l’11 febbraio 2022, il termine di 120 giorni era stato rispettato. Quanto ai motivi secondo e terzo, il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti della sospensione disciplinare prevista dall’art. 6, n. 1, in relazione all’art. 4, n. 18, del d.P.R. 737/1981. La riqualificazione penale delle condotte da atti persecutori a molestie era dipesa dall’assenza degli eventi di danno richiesti dall’art. 612-bis c.p., non dall’inesistenza storica dei pedinamenti e delle molestie, che il giudice penale aveva ritenuto credibili e reiterati. Le condotte, note anche al Commissariato e riprese dalla stampa locale, erano idonee a ledere il decoro e la credibilità dell’istituzione di pubblica sicurezza, anche se poste in essere fuori servizio. La valutazione della gravità e della lesione del prestigio istituzionale rientra nella discrezionalità dell’amministrazione ed è sindacabile soltanto per travisamento dei fatti, illogicità o incoerenza, vizi non riscontrati nel caso concreto. Il Consiglio provinciale di disciplina aveva svolto un’istruttoria approfondita, considerato le difese dell’interessato e valorizzato l’assenza di precedenti disciplinari, escludendo la destituzione e applicando una sospensione di tre mesi adeguatamente motivata e proporzionata. Né il tempo trascorso dai fatti né la precedente sospensione cautelare imponevano un’ulteriore riduzione della sanzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 6, d.P.R. 737/1981

    Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione.

    Il termine di 120 giorni decorre dalla conoscenza qualificata della sentenza da parte dell’amministrazione, coincidente con l’acquisizione di una copia conforme recante formalmente l’attestazione di irrevocabilità, quando la sentenza non sia stata notificata dal dipendente.

  • art. 6, n. 1, d.P.R. 737/1981

    sospensione per le mancanze previste dal precedente art. 4, qualora rivestano carattere di particolare gravità ovvero siano reiterate o abituali

    La sospensione è applicabile quando la condotta riconducibile all’art. 4 presenti particolare gravità, ovvero carattere reiterato o abituale.

  • art. 4, n. 18, d.P.R. 737/1981

    qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

    La disposizione comprende anche comportamenti extralavorativi contrari al decoro delle funzioni di pubblica sicurezza, valutabili in relazione alla lesione della credibilità dell’istituzione.

  • art. 1 d.P.R. 737/1981

    È richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di proporzionalità e gradualità delle sanzioni disciplinari.

  • art. 13 d.P.R. 737/1981

    È richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di proporzionalità e gradualità delle sanzioni disciplinari.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione della sanzione, fondata sulla ricostruzione dei fatti, sulla loro reiterazione e sulla lesione del decoro dell’istituzione.

  • art. 612-bis c.p.

    La mancata integrazione degli eventi di danno necessari per il reato di atti persecutori non esclude l’accertamento storico delle condotte di pedinamento e molestia rilevanti sul piano disciplinare.

Massime di principio

  • Ai fini del termine previsto dall’art. 9, comma 6, del d.P.R. 737/1981, la pubblicazione della sentenza penale deve essere intesa come conoscenza qualificata da parte dell’amministrazione; quando il dipendente non abbia notificato la sentenza, tale conoscenza richiede l’acquisizione di una copia conforme recante formalmente l’attestazione di irrevocabilità.
  • Una sentenza penale non definitiva non è idonea, di regola, a fornire all’amministrazione il quadro fattuale certo necessario per contestare una responsabilità disciplinare, perché gli accertamenti in essa contenuti possono essere rimessi in discussione nei successivi gradi di giudizio.
  • La riqualificazione penale di una condotta da atti persecutori a molestie, dovuta alla mancata prova degli eventi di danno richiesti dall’art. 612-bis c.p., non impedisce all’amministrazione di valorizzare disciplinarmente i fatti storicamente accertati, purché siano provati e rilevanti rispetto ai doveri di servizio.
  • Per il personale della pubblica sicurezza, anche una condotta commessa fuori dal servizio può integrare una violazione disciplinare quando sia contraria al decoro delle funzioni e, per la sua gravità o reiterazione e per l’eco esterna, incida sulla credibilità dell’istituzione.
  • La valutazione della gravità della condotta e della sanzione disciplinare appartiene alla discrezionalità dell’amministrazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per travisamento dei fatti, illogicità, incoerenza o altri vizi macroscopici, senza sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa.
  • Nelle fattispecie disciplinari caratterizzate da clausole generali, l’obbligo motivazionale può essere assolto mediante il puntuale riferimento ai fatti addebitati quando questi, per gravità e reiterazione, rendano coerente la sanzione applicata; l’assenza di precedenti disciplinari può essere considerata per escludere una sanzione più grave, senza imporre necessariamente un’ulteriore riduzione della sospensione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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