Cassazione Penale, Ordinanza n. 00597/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'unico motivo fosse diretto contro la quantificazione della pena e quindi non proponibile come vizio di legittimità, oltre che manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo di censura contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo l'eccessività della pena irrogata. Dal testo emerge che la doglianza riguardava la graduazione del trattamento sanzionatorio, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti e la determinazione della pena base. La Corte di cassazione ha rilevato che si trattava di una censura non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, perché la commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da congrua motivazione.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
La graduazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali che orientano il giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
art. 133 c.p.
La determinazione concreta della pena spetta al giudice di merito, che deve farvi riferimento in modo motivato valutando gli elementi rilevanti del caso.
Massime di principio
- La censura sull'eccessività della pena, quando investe la concreta graduazione del trattamento sanzionatorio, non è di regola scrutinabile in sede di legittimità se non denuncia specifici vizi giuridici o motivazionali rilevanti.
- La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
- Il controllo di legittimità sulla pena si esaurisce nella verifica che il giudice abbia dato conto, con motivazione congrua, degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della commisurazione.
- Quando il ricorso si risolve in una mera contestazione della misura della pena senza indicare un errore di diritto o un vizio motivazionale specifico, esso è inammissibile.
Come è indicizzato
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