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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42895/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma in appello della condanna per rapina impropria (art. 628 comma 2 c.p. e art. 495 c.p.): si sosteneva che la violenza era intervenuta dopo il fermo del reo e quindi non aveva nesso strumentale con l'impossessamento, escludendo la rapina impropria; inoltre, a giudizio del difensore, doveva essere valutata l'applicabilità della diminuente prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024 (riduzione della pena fino a un terzo per il fatto di lieve entità) intervenuta dopo la sentenza impugnata

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo all'insussistenza della rapina impropria, confermando il principio per cui la violenza o la minaccia possono intervenire anche in momento diverso dalla sottrazione e in danno di persona diversa senza interrompere l'unitarietà dell'azione volta a garantire l'impunità. Tuttavia ha ritenuto fondato il rilievo relativo all'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024 e alla necessità di verificare l'applicabilità della diminuente per fatto di lieve entità. Poiché il giudice di primo grado aveva valutato l'attenuante art. 62 n.4 c.p. prendendo in considerazione solo l'esiguità del danno patrimoniale e non tutti gli elementi richiesti, la Cassazione ha annullato la parte della sentenza relativa all'attenuante del fatto di lieve entità e ha rinviato la valutazione ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio sul punto

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen. (rapina), comma 2

    dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando "per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo il fatto risulti di lieve entità" (Corte Cost. sent. n. 86/2024).

    La Corte ha ritenuto che l'incostituzionalità impone al giudice di valutare la possibilità di applicare una diminuente (riduzione fino a un terzo) quando il fatto risulti di lieve entità, valutando sia la tenuità del danno patrimoniale sia la lieve entità complessiva delle modalità dell'azione.

  • art. 495 cod. pen. (ricettazione o altro reato menzionato nella sentenza)

    Articolo richiamato quale capo di imputazione insieme ad art. 628; la sentenza di merito aveva condannato l'imputato anche sotto questo profilo.

  • art. 62 n.4 cod. pen. (attenuante per il fatto di lieve entità)

    prevede l'attenuante per il danno di particolare tenuità o l'evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità

    La Corte ha indicato che l'art. 62 n.4 richiede una valutazione di due aspetti: la 'particolare tenuità del danno' (di natura patrimoniale) e la 'lieve entità del fatto' considerata in relazione a natura, mezzi, modalità o circostanze dell'azione; entrambi gli aspetti devono essere considerati per applicare la diminuente richiamata dalla Consulta.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 86 del 2024

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena ... è diminuita in misura non eccedente un terzo quando ... il fatto risulti di lieve entità

    La Consulta ha stabilito che, per garantire la proporzionalità della pena, il giudice deve poter applicare una riduzione quando il fatto non presenta i profili di gravita' sociale che giustificano il minimo edittale elevato; la Cassazione ne ha riconosciuto l'efficacia insanabile nella precedente applicazione delle attenuanti ed ha rinviato per nuova valutazione.

  • Giurisprudenza della Cassazione (principio sulla rapina impropria)

    "nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione ... non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia ... sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarità dell'azione" (Sez.7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh)

    Conferma il principio che la violenza successiva alla sottrazione integra la rapina impropria se serve a garantire l'impunita' o a impedire la restituzione della cosa, e che non è richiesto l'immediato possesso materiale della cosa per integrare il reato.

Massime di principio

  • Per la rapina impropria la violenza o la minaccia possono intervenire anche in momento successivo alla sottrazione e a danno di terzi: rileva l'unitarietà dell'azione finalizzata ad assicurare il possesso o l'impunità, non la contemporaneità temporale.
  • Non è necessario che l'agente consegua un autonomo possesso della cosa: l'uso della violenza volto a garantire il possesso o l'impunità è sufficiente per configurare la rapina impropria.
  • Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024 i giudici devono valutare la possibilità di applicare una diminuzione fino a un terzo per i casi di lieve entità di rapina, considerando sia la particolare tenuità del danno patrimoniale sia la lieve entità dell'evento in relazione a natura, mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
  • Se il giudice ha riconosciuto l'attenuante dell'art. 62 n.4 c.p. valutando solo l'esiguità del danno patrimoniale, la parte relativa alla diminuzione per lieve entità potrebbe essere riesaminata: occorre un'analisi completa di tutti gli elementi indicati dalla Consulta.
  • Le novità normative o costituzionali sopravvenute durante il processo possono legittimamente essere sollevate e portare al rinvio per una nuova valutazione della pena anche se la decisione impugnata è anteriore alla pronuncia della Consulta; il difensore dovrebbe depositare memoria e chiedere espressa valutazione in sede di legittimità o merito.

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