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Sentenza

Sentenza n. 344/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento, n. -OMISSIS-, con il quale l’Ente rigettava l’istanza.

Giustizia amministrativa202402035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un ampliamento e ad altre opere realizzate in zona paesaggisticamente e idrogeologicamente vincolata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell'istanza di condono presentata ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, sostenendo: 1) la violazione degli artt. 38 e 44 della l. n. 47/1985 e della disciplina del terzo condono, nonché dei principi di correttezza, lealtà, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, per avere tempestivamente depositato la documentazione richiesta e per l'assenza dei presupposti dell'improcedibilità; 2) la violazione dell'art. 5, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, dell'art. 7 delle N.T.A. del PSAI, dell'art. 142 del d.lgs. n. 42/2004 e della l.r. Campania n. 14/1982, deducendo che l'autorizzazione paesaggistica e il nulla osta del Consorzio di Bonifica avrebbero dovuto essere acquisiti dal Comune e contestando che il Rio Sgazzatorio potesse qualificarsi come corso d'acqua rilevante ai fini del vincolo paesaggistico; 3) la violazione dell'art. 35 della l. n. 47/1985 e dell'art. 2 della l. n. 241/1990, sostenendo che il diniego fosse tardivo e che si fosse formato il silenzio-assenso sull'istanza di condono; 4) la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, per difetto e incongruenza della motivazione in ordine al contrasto dell'intervento con la disciplina urbanistica e alla qualificazione dell'area come PIP. La ricorrente richiamava inoltre una precedente sentenza del TAR che aveva annullato un primo diniego per la concessione di un termine di integrazione documentale inferiore a quello previsto dalla legge.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto infondate le censure sulla completezza documentale, rilevando che, dopo il nuovo preavviso di rigetto, il Comune aveva concesso il termine di tre mesi previsto dalla normativa, senza ricevere documentazione riferibile alla pratica controversa. I documenti richiamati dalla ricorrente risultavano infatti intestati a un'altra pratica di condono, relativa al piano terra dello stesso fabbricato. Ne consegueva la mancata formazione del silenzio-assenso, in ragione dell'incompletezza della domanda. Il Collegio ha inoltre ritenuto comunque ostativa alla sanatoria la natura delle opere e la loro collocazione in area vincolata. L'ampliamento, per consistenza superficiale e volumetrica e per le sue caratteristiche funzionali, è stato qualificato come intervento di maggiore consistenza, riconducibile alle tipologie 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003. Secondo la disciplina del terzo condono, tali interventi non sono suscettibili di sanatoria se realizzati su immobili sottoposti a vincoli di inedificabilità, anche relativa, preesistenti all'esecuzione delle opere, quando si tratta di vincoli posti a tutela di interessi idrogeologici, ambientali o paesaggistici. Il TAR ha quindi ritenuto sufficiente, ai fini del rigetto, la non condonabilità sostanziale dell'intervento, senza accogliere le ulteriori censure relative all'acquisizione dei pareri, alla qualificazione del corso d'acqua, alla tardività del provvedimento e alla motivazione urbanistica.

Norme richiamate

  • art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    La lettera a) del comma 26 stabilisce che sono suscettibili di sanatoria le tipologie di illecito di cui all'allegato 1, numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, nonché le tipologie 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge n. 47/1985; la lettera d) del comma 27 prevede che le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria quando realizzate su immobili soggetti a vincoli posti a tutela degli interessi idrogeologici, delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, dei parchi e delle aree protette, se i vincoli erano anteriori all'esecuzione delle opere e gli interventi sono privi di titolo e non conformi alla disciplina urbanistica.

    Il terzo condono opera nelle aree vincolate soltanto per gli abusi minori delle tipologie 4, 5 e 6, purché conformi alla disciplina urbanistica; gli interventi maggiori delle tipologie 1, 2 e 3 sono insanabili in presenza dei vincoli rilevanti indicati dalla norma, anche se il vincolo è relativo e anche se l'intervento è urbanisticamente conforme.

  • artt. 32 e 33 l. n. 47/1985

    Sono richiamati in combinato disposto con l'art. 32, commi 26 e 27, del d.l. n. 269/2003 per delimitare l'ambito della sanabilità delle opere abusive realizzate in aree vincolate.

  • art. 39, comma 4, l. n. 724/1994

    È richiamato in relazione al termine di tre mesi concesso dall'amministrazione per l'integrazione documentale della domanda di condono.

  • art. 2, comma 37, l. n. 662/1996

    È invocato dalla ricorrente in relazione all'improcedibilità delle domande di condono per tardivo deposito della documentazione integrativa; il TAR ha escluso che, nel caso concreto, si fosse formato il silenzio-assenso, per l'incompletezza della documentazione riferibile alla pratica.

  • art. 35 l. n. 47/1985

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la formazione del silenzio-assenso e la tardività del diniego; il TAR ha disatteso la censura.

  • art. 142 d.lgs. n. 42/2004

    È richiamato quale base del vincolo paesaggistico la cui autorizzazione risultava mancante nella pratica di condono.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    È invocato in relazione alla durata del procedimento e alla dedotta tardività del diniego; la censura è stata respinta.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È invocato in relazione al dedotto difetto e all'incongruenza della motivazione del diniego; la censura è stata ritenuta infondata.

Massime di principio

  • Nel regime del terzo condono edilizio, gli interventi di maggiore consistenza riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003 non sono sanabili se realizzati su immobili gravati da vincoli di inedificabilità, anche relativa, posti a tutela di interessi idrogeologici, ambientali o paesaggistici, quando tali vincoli erano anteriori all'esecuzione delle opere; ciò vale anche se l'intervento è conforme alla disciplina urbanistica.
  • Nelle aree vincolate, il terzo condono edilizio può operare per gli abusi minori delle tipologie 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003 soltanto se le opere sono conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
  • Il silenzio-assenso sull'istanza di condono non si forma quando la documentazione necessaria richiesta dall'amministrazione non è stata integrata tempestivamente o quando i documenti prodotti risultano riferibili a una diversa pratica di condono.
  • La qualificazione dell'intervento come abuso maggiore, ai fini del terzo condono, può essere desunta dalla consistenza superficiale e volumetrica nonché dalle caratteristiche descrittive e funzionali delle opere realizzate. Sussistendo una causa sostanziale di insanabilità prevista dalla legge, le ulteriori censure relative agli adempimenti procedimentali e alla motivazione possono essere disattese.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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