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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38273/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia in carcere; cinque motivi: 1) insufficiente prova e vizio di motivazione sulla partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis), contestando la qualificazione dei fatti e la rilevanza di ruoli quali autista e disponibilità del cellulare; 2) censura della valutazione probatoria sul reato di traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), con specifico riferimento a conversazioni ritenute ambigue circa l'affectio societatis; 3) presunta violazione del divieto del bis in idem per sovrapposizione delle contestazioni associative e del traffico di droga; 4) vizio di motivazione sul grado di gravà indiziaria in relazione al reato di estorsione, con contestata identificazione dell'"Orazio" delle intercettazioni; 5) errore sulla valutazione del pericolo di recidiva, sostenendo che l'arresto del 2019 avrebbe determinato una dissociazione dal sodalizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi quattro motivi generici e manifestamente infondati: il Tribunale di Caltanissetta aveva fornito una motivazione solida e coerente, richiamando numerose captazioni e servizi di osservazione, episodi di spaccio direttamente riferibili al ricorrente (compresa l'arresto del 23.5.2019 con 2,38 kg di marijuana destinata a soggetti esterni), il ruolo di stretto collaboratore/autista di Tasca Giuseppe, l'uso del telefono per incontri mafiosi, il coinvolgimento nell'estorsione e la ricezione di denaro durante la detenzione domiciliare. La Corte ha escluso il vizio per bis in idem ritenendo che l'attività criminale contestata costituisca un programma più ampio rispetto al solo traffico di droga e che non sussista sovrapposizione impropria. Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile: il Tribunale aveva correttamente valorizzato i precedenti e la persistenza di rapporti con i sodali durante gli arresti domiciliari. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    La Corte ha ritenuto che la partecipazione al sodalizio possa desumersi da un complesso di elementi (ruolo personale, vicinanza agli apicali, funzioni logistiche e operative, coinvolgimento in estorsioni e traffici) e che le attività di traffico di stupefacenti possano rientrare nel più ampio programma mafioso senza che ciò configuri automaticamente doppia punizione.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (disciplinante sostanze stupefacenti)

    art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Le captazioni e gli arresti per possesso/trasporto di ingenti quantitativi sono stati valorizzati come elementi probatori idonei a collegare il ricorrente alle attività di traffico; la Corte ha ritenuto che tali elementi integrino anche la partecipazione al gruppo criminale.

  • principio del divieto del bis in idem

    La Corte ha respinto la doglianza ritenendo che non vi sia sovrapposizione impropria tra le fattispecie contestate: il complesso probatorio descrive una pluralità di attività e ruoli riconducibili a un programma mafioso più ampio, per cui non sussiste il divieto di doppia valutazione penalmente rilevante nello specifico quadro fattuale.

Massime di principio

  • La mera disponibilità logistica (essere autista, cedere l'uso del telefono) può concorrere a configurare la partecipazione a un'associazione mafiosa se accompagnata da altri elementi concreti (incontri, traffici, ordini eseguiti).
  • Singoli episodi di spaccio possono concorrere a provare la partecipazione a un sodalizio criminale quando risultano inseriti in un quadro continuativo e funzionale al programma dell'associazione; non è automatica la separazione tra reati di droga e reato associativo.
  • Per contestare il principio di bis in idem è necessario dimostrare che le accuse ricadono effettivamente sulla stessa identica condotta o sull'identico oggetto giuridico; quando le attività costituiscono parti distinte di un programma più ampio, la pluralità di contestazioni può essere legittima.
  • Le impugnazioni in Cassazione devono confrontarsi specificamente con la motivazione di merito: censure generiche che non indicano elementi concreti non richiamati dal giudice di merito sono inammissibili.
  • La persistenza di rapporti con soggetti criminali durante periodi di detenzione domiciliare e precedenti penali gravi rafforza il giudizio sul pericolo di recidiva e può giustificare misure cautelari severe.

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