Cassazione Civile, Ordinanza n. 05757/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all’anno d’imposta 2006, fondato su p.v.c. della Guardia di Finanza. L’Ufficio contestava costi ritenuti non documentati, operazioni attive non contabilizzate e note di credito considerate ingiustificate. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma in appello la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione e accolto l’impugnazione dell’Agenzia. La società fallita ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) omesso esame della violazione dell’art. 7 L. 212/2000 per mancata allegazione del p.v.c. all’avviso; 2) violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 3 L. 241/1990 per avere ritenuto sufficiente la conoscenza aliunde del p.v.c.; 3) omesso esame delle garanzie del contribuente in verifica e asserito obbligo di consegna dei verbali giornalieri; 4) omesso esame della documentazione contabile relativa a 110 assegni bancari; 5) violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 per mancato contraddittorio in sede di verifica sulle operazioni non fatturate; 6) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia ultra petita nella parte in cui la CTR aveva richiamato, come indizio, 34 fatture per operazioni inesistenti; 7) omesso esame della disciplina delle note di credito ex art. 26 d.P.R. 600/1973, sostenendo che esse non richiedano requisiti formali particolari e che la contribuente avesse già documentalmente giustificato le emissioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi perché, per la maggior parte, non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata oppure miravano a una nuova valutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. In particolare, la CTR aveva fondato la decisione su plurime autonome rationes: l’avvenuta conoscenza aliunde del p.v.c. da parte della contribuente, l’idoneità motivazionale dell’atto, la sufficienza del materiale probatorio a supporto delle riprese fiscali e la genericità o mancanza di prova delle giustificazioni offerte dalla società. La Cassazione ha anche confermato che non vi era violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché il riferimento alle 34 fatture era solo un argomento indiziario e non una pronuncia su una domanda nuova. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La censura per violazione dell'art. 112 c.p.c. è inammissibile quando il passaggio della sentenza richiamato attiene a un mero argomento indiziario e non a una pronuncia su una domanda o eccezione nuova.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il motivo è inammissibile se non individua un fatto storico decisivo omesso, ma mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La dedotta violazione di legge è inammissibile quando la censura non si confronta con l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito e si risolve nella mera riproposizione della tesi difensiva.
art. 112 c.p.c.
Non vi è ultrapetizione se il giudice utilizza un dato fattuale come elemento di riscontro o indizio della frode fiscale, senza decidere su una domanda o eccezione non proposta.
art. 7 L. 212/2000
L'allegazione del p.v.c. non è necessaria se il contribuente ne abbia già avuto conoscenza aliunde e se la motivazione dell'atto risulti comunque sufficiente.
art. 3 L. 241/1990
La motivazione dell'atto impositivo può dirsi adeguata anche per relationem, purché il contribuente abbia piena conoscenza dell'atto richiamato e dei suoi contenuti essenziali.
art. 52 d.P.R. 633/1972
Nel corso della verifica l'obbligo essenziale dei verificatori è la redazione del processo verbale dell'accesso/verifica e la sua consegna alla parte, non la consegna di verbali giornalieri distinti.
art. 32 d.P.R. 600/1973
La disciplina è considerata una tecnica di indagine e non un autonomo modello di accertamento; ai fini del contraddittorio, rileva il rilascio del p.v.c. e il rispetto del termine dilatorio, essendo poi onere del contribuente attivarsi per il contraddittorio.
art. 12, comma 7, L. 212/2000
È richiamato come termine dilatorio da rispettare prima della notifica dell'atto impositivo; nel caso concreto non risultava violato.
art. 26 d.P.R. 600/1973
La censura sulle note di credito è stata dichiarata inammissibile perché mirava a rivalutare le prove già esaminate dal giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile censurare la sentenza di merito limitandosi a riproporre la propria lettura delle prove, se il giudice d'appello ha già esaminato il punto e la censura non individua un fatto storico decisivo realmente omesso.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la decisione impugnata si fonda su una ratio autonoma non colpita dalla censura o quando il ricorrente non si confronta con tale ratio.
- La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento può ritenersi sufficiente se l'atto richiamato sia conosciuto dal contribuente aliunde e ne siano accessibili i contenuti essenziali.
- Nel processo tributario il vizio di ultrapetizione non ricorre se il giudice richiama un elemento probatorio come semplice indizio a sostegno del proprio convincimento, senza pronunciare su una domanda nuova.
- Le contestazioni relative a costi, ricavi non dichiarati e note di credito richiedono una specifica prova contraria da parte del contribuente; la mera allegazione di documentazione non è sufficiente se il giudice di merito ne ha escluso l'idoneità o la riferibilità alle operazioni contestate.
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