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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2635/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rimborso di parte del credito d'imposta relativo a dividendi percepiti negli anni 2000-2003 da una controllata italiana. La ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 10, par. 4, lett. b) della Convenzione Italia–Francia (5 ottobre 1989) chiedendo il rimborso nonostante i dividendi non fossero stati assoggettati ad imposizione in Italia per effetto della disciplina nazionale di recepimento della direttiva "madre-figlia" (art. 27-bis d.P.R. n. 600/1973). L'Ufficio negò il rimborso ritenendo assente una doppia imposizione e richiamando la prevalenza della direttiva europea; Commissione tributaria provinciale e regionale confermarono il diniego.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha rinviato la causa al giudice di merito per un nuovo esame. La Corte ha affermato principi di diritto: direttiva "madre-figlia" e convenzione bilaterale coesistono; non sussiste un'alternatività assoluta tra le due fonti; è necessario verificare caso per caso se l'applicazione della convenzione o della direttiva determini un indebito vantaggio ("doppia non imposizione") in contrasto con il principio di neutralità fiscale. Il rinvio impone al giudice di merito di accertare fatti quali il pagamento effettivo delle imposte, la spettanza del credito indiretto (underlying tax credit), la qualifica di effettiva beneficiaria e se il rimborso comporterebbe un trattamento preferenziale non riservato a soggetti nazionali.

Norme richiamate

  • Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni (5 ottobre 1989), art. 10, par. 4, lett. b)

    La Corte riconosce che la convenzione può prevedere rimedi (credito/rimborso) in relazione ai dividendi, ma l'applicazione non è automatica e va verificata concretamente per evitare un vantaggio fiscale indebito che contrasti con la neutralità fiscale comunitaria

  • Direttiva 90/435/CEE ("Madre-Figlia"), artt. 5 e 7, par. 2

    La direttiva mira ad evitare disparità fiscali e preservare la libertà di stabilimento; fa salve convenzioni bilaterali e convive con esse. L'applicazione della direttiva non esclude automaticamente l'applicazione della convenzione; occorre valutare caso per caso quali imposte siano state effettivamente pagate

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 27-bis, comma quarto

    Norma interna di recepimento della direttiva che disciplina l'esenzione o la non operatività della ritenuta sui dividendi destinati alla madre comunitaria; la sua applicazione può determinare assenza di ritenuta alla fonte, il che richiede valutazioni sul diritto al rimborso successivo

  • Legge di ratifica della Convenzione Italia–Francia, L. n. 20/1992

    Una volta ratificata, la convenzione ha valore di fonte nazionale e deve essere combinata con il diritto comunitario nella ricerca di soluzioni conformi agli obiettivi europei

  • Sentenza della Corte di Giustizia C-389/18

    Ha chiarito che la direttiva madre-figlia non elimina automaticamente la possibilità di doppia imposizione e che possono residuare questioni che richiedono l'uso di altri strumenti (anche convenzionali); ha influenzato l'orientamento della Cassazione verso un esame caso per caso

  • Giurisprudenza di Cassazione richiamata (es. sent. n. 20646/2021 e n. 5154/2022)

    Confermano che non esiste una regola di alternatività assoluta tra direttiva e convenzione e che bisogna valutare concretamente se il rimborso violi il principio di neutralità fiscale o comporti un vantaggio indebito

Massime di principio

  • Direttiva "madre-figlia" e convenzioni bilaterali coesistono: non esiste una prevalenza automatica dell'una sull'altra; va valutato caso per caso
  • Il diritto a rimborso/credito previsto dalla convenzione non è automatico quando la direttiva ha escluso la ritenuta alla fonte: occorre verificare se sussiste effettiva doppia imposizione o se il rimborso determinerebbe una "doppia non imposizione"
  • Il giudice deve accertare fatti rilevanti (effettivo pagamento delle imposte, qualifica di beneficiario effettivo, esistenza di underlying tax credit) prima di concedere rimborsi che potrebbero generare vantaggi fiscali indebiti
  • Non si possono autorizzare trattamenti favorevoli per operatori intracomunitari che non sarebbero disponibili per operatori nazionali; bisogna preservare la neutralità fiscale e prevenire distorsioni concorrenziali
  • In situazioni analoghe, preferire un esame fattuale approfondito e motivato dal giudice di merito, applicando i principi di coesistenza delle fonti e di prevenzione di aiuti fiscali indebiti

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