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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20021/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società commerciale aveva ricevuto un'intimazione di pagamento fondata su diverse cartelle esattoriali che assumeva non precedentemente notificate. La società aveva proposto un primo ricorso davanti al giudice tributario limitatamente ai crediti di natura erariale indicati nell'intimazione (in particolare IVA, IRAP e IRPEF) deducendo, tra l'altro, l'irregolare notificazione delle cartelle presupposte, la prescrizione dei crediti e altri vizi dell'atto. Parallelamente, aveva promosso dinanzi al giudice del lavoro un separato ricorso per i carichi iscritti a ruolo relativi a contributi INPS e INAIL. Il giudice tributario aveva declinato la giurisdizione ritenendo che le questioni non riguardassero tributi, ma il giudice del lavoro, investito della riassunzione, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione chiedendo la regolazione della giurisdizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice tributario. Ha ritenuto che la controversia promossa contro l'intimazione di pagamento, nella parte relativa ai crediti erariali e ai vizi delle cartelle e del credito sotteso, rientri nella giurisdizione tributaria, poiché attiene a tributi di ogni genere e specie e non concerne atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla cartella. Di conseguenza ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania nella parte in cui aveva declinato la giurisdizione e ha rimesso le parti dinanzi a quel giudice. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il conflitto è stato sollevato d'ufficio e le parti non si sono costituite in questa fase.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 1, L. n. 69 del 2009

    termine di cui all'art. 59, comma 1, della legge n. 69 del 2009

    richiamato solo per affermare la tempestività della riassunzione e quindi l'ammissibilità del conflitto di giurisdizione

  • art. 127-ter c.p.c.

    sostituzione dell’udienza di comparizione ex art. 127-ter c.p.c.

    richiamato quale modalità procedurale della fase davanti al giudice di merito, rilevante ai fini della tempestività della trattazione

  • art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992

    Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati... Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento

    la disposizione delimita la giurisdizione tributaria in base alla natura tributaria del rapporto e comprende anche le controversie su an e quantum del tributo; restano fuori solo gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla cartella

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 50

    ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

    l'intimazione di pagamento ex art. 50 non è atto dell'esecuzione forzata tributaria, ma atto a monte dell'esecuzione, assimilato a un nuovo precetto

  • sentenza Corte cost. n. 114 del 2018

    fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario; a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione

    conferma la linea di demarcazione tra cognizione tributaria e fase esecutiva successiva alla cartella e all'eventuale intimazione ad adempiere

  • sentenze Corte cost. n. 130 e n. 64 del 2008; ordinanze n. 395 del 2007, n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006

    deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto

    la giurisdizione tributaria dipende dalla natura tributaria del rapporto sostanziale

  • Cass., Sez. U, n. 8770/2016

    si estende ad ogni questione relativa all’an o al quantum del tributo

    la giurisdizione tributaria copre le controversie relative all'esistenza e all'ammontare del tributo

  • Cass., Sez. U, n. 7822/2020

    l'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973... si pone a monte dell’inizio di quest’ultima... assolve a sua volta alla funzione di nuovo precetto

    l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti dell'esecuzione forzata tributaria

  • Cass., Sez. U, n. 26817/2024

    atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento

    ribadisce la distinzione tra atti impugnabili davanti al giudice tributario e atti della fase esecutiva rimessi al giudice ordinario

Massime di principio

  • La giurisdizione tributaria sussiste per tutte le controversie che hanno ad oggetto tributi di ogni genere e specie e si estende alle questioni relative all'an e al quantum del credito tributario.
  • La giurisdizione del giudice tributario si arresta solo dinanzi agli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento; gli atti prodromici o antecedenti, come l'intimazione di pagamento, restano nella sfera tributaria.
  • Quando un'intimazione di pagamento cumula crediti di natura diversa, la tutela può essere proposta separatamente davanti ai diversi giudici competenti in ragione della natura dei crediti sottesi.
  • L'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 ha funzione di nuovo precetto ed è atto a monte dell'esecuzione, non atto esecutivo in senso proprio.
  • In tema di conflitto di giurisdizione, la riassunzione tempestiva e la tempestiva sollevazione del conflitto consentono la declaratoria di ammissibilità dell'incidente.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneRiscossioneOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
IstitutiGiudicato

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