Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 155/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento 1) del provvedimento del 25.09.2024 prot. 29023, con la quale il Comune ha dichiarato l’improcedibilità della domanda di rilascio di Autorizzazione paesaggistica ordinaria per le demolizioni presso l’ambito di trasformazione TRC 1 area ex fabbrica Ratti; 2) della nota prot. 25695 del 20.08.2024 del Comune di Luino; 3) qualora ritenuto necessario, della nota della Soprintendenza prot. n. 20582 dell’1.07.2024; 4) di ogni altro atto o provvedimento non conosciuto né potuto disporre.

Giustizia amministrativa202501534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che ha dichiarato improcedibile la domanda di autorizzazione paesaggistica ordinaria per la demolizione di edifici industriali fatiscenti nell’ambito di trasformazione TRC1

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 25 settembre 2024, la nota comunale di sospensione dei termini e, ove necessario, la nota della Soprintendenza, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 9.2, lettera c), delle norme del Documento di Piano del PGT comunale, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, contrasto con un precedente provvedimento favorevole e sviamento dalla causa tipica. La società sosteneva che la disposizione urbanistica consente, in pendenza del piano di negoziazione preliminare, le demolizioni di elementi e volumi fatiscenti e le bonifiche, purché siano acquisiti i necessari permessi, autorizzazioni e nulla osta. L’intervento riguardava esclusivamente la demolizione di manufatti fatiscenti, già ritenuti privi di valenza simbolica, storica o paesaggistico-architettonica dalla commissione comunale per il paesaggio. Il Comune sosteneva invece che la demolizione costituisse una fase parziale della complessiva trasformazione urbanistica dell’ambito e che dovesse essere valutata unitamente alla pianificazione complessiva, comprensiva delle opere di urbanizzazione, dei sedimi e dei volumi edificabili. L’amministrazione eccepiva inoltre la genericità del primo motivo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il motivo ammissibile, poiché individuava puntualmente il contrasto tra l’atto impugnato e la norma urbanistica, e lo ha accolto. Secondo il Collegio, l’art. 9.2 delle norme tecniche del Documento di Piano impone il mantenimento delle aree di trasformazione in buone condizioni ambientali e di decoro e, proprio per prevenire il protrarsi del degrado nelle more della pianificazione attuativa, ammette sempre le attività di bonifica e le demolizioni di elementi e volumi fatiscenti, fatta salva l’acquisizione dei necessari titoli abilitativi. La disposizione non subordina tali interventi alla preventiva definizione dell’intera trasformazione urbanistica dell’ambito né alle future scelte del piano attuativo. L’inciso relativo ai permessi, alle autorizzazioni e ai nulla osta degli enti competenti impone soltanto l’acquisizione dei titoli necessari, che la società aveva richiesto mediante l’istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria. Il Comune ha quindi illegittimamente dichiarato improcedibile la domanda recependo il suggerimento della Soprintendenza, la cui nota era priva di carattere provvedimentale, senza considerare la specifica previsione del proprio Documento di Piano. La censura relativa allo sviamento è stata assorbita. Il provvedimento comunale è stato annullato e il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 9.2, lettera c), Norme tecniche del Documento di Piano del PGT del Comune di Luino

    in pendenza del piano di negoziazione preliminare, fatti salvi permessi, autorizzazioni e nulla osta da parte dei competenti organismi sono sempre possibili attività di bonifica dei siti, demolizioni di elementi e volumi fatiscenti, processi di rinaturalizzazione

    La disposizione consente le demolizioni di elementi e volumi fatiscenti e le bonifiche durante la pendenza della pianificazione preliminare, senza necessità di attendere la definizione complessiva della trasformazione urbanistica, ferma restando l’acquisizione dei titoli autorizzativi necessari.

  • art. 146, comma 2, d.lgs. n. 42/2004

    La società ha presentato l’istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria ai fini della demolizione, quale titolo autorizzativo necessario richiesto dalla disciplina urbanistica comunale.

  • art. 3 d.P.R. n. 31/2017

    La società aveva inizialmente presentato una domanda di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato; il riferimento è ricostruttivo della vicenda e non costituisce la disposizione decisiva dell’annullamento.

  • art. 27 l.r. Lombardia n. 12/2005

    Il richiamo contenuto nell’art. 9.2 del Documento di Piano individua gli interventi sempre ammessi negli ambiti di trasformazione o rigenerazione delle aree centrali; la decisione si concentra tuttavia sulla specifica previsione della lettera c) relativa alle demolizioni e bonifiche.

Massime di principio

  • Quando uno strumento urbanistico comunale stabilisce che, nelle more della pianificazione attuativa o della negoziazione preliminare, sono sempre possibili le demolizioni di edifici o volumi fatiscenti, l’amministrazione non può subordinare l’esame o l’ammissibilità dell’intervento alla preventiva definizione dell’intera trasformazione urbanistica dell’ambito.
  • La clausola dello strumento urbanistico che fa salvi i permessi, le autorizzazioni e i nulla osta degli enti competenti richiede l’acquisizione dei titoli autorizzativi necessari per l’intervento, ma non introduce di per sé l’obbligo di attendere l’approvazione della pianificazione complessiva dell’area.
  • È illegittimo il provvedimento con cui il Comune dichiara improcedibile una domanda di autorizzazione paesaggistica per la demolizione di manufatti fatiscenti limitandosi a rilevare che la demolizione costituisce una fase della futura trasformazione urbanistica, quando la disciplina del proprio strumento urbanistico ammette espressamente tale intervento in via autonoma e anticipata.
  • L’amministrazione deve applicare la specifica disciplina del proprio strumento urbanistico e non può recepire una valutazione interlocutoria di un’altra amministrazione, priva di carattere provvedimentale, in contrasto con una previsione urbanistica comunale espressa e direttamente applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaPiani attuativi e lottizzazioni
RamiBeni culturali e paesaggioUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.