Sentenza n. 1459/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza n. 1368/2024 del 18 marzo 2024 del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 2.000 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 1368/2024 del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, e denunciando l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'esecuzione della condanna al pagamento di 2.000 euro mediante carta del docente, oltre alle spese processuali. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo accertata l'inerzia dell'amministrazione e l'assenza di elementi ostativi, e ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli Nord entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la Direzione generale presso la quale opera il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, l'inerzia dell'amministrazione, non contrastata da specifici elementi ostativi, giustifica l'ordine giudiziale di provvedere entro un termine determinato.
- Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta destinato a sostituirsi all'amministrazione in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione inottemperante, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, purché siano individuati i compiti sostitutivi e il termine per svolgerli.
- Nel giudizio di ottemperanza, la soccombenza dell'amministrazione inottemperante comporta la condanna alle spese di lite.
Come è indicizzato
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