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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27424/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della condanna per peculato (art. 314 c.p.) per appropriazione di somme destinate al Gruppo consiliare "Lega Nord" del Consiglio regionale FVG relative al periodo 2009-2012. Sei motivi principali: 1) errata qualificazione del gruppo consiliare come soggetto pubblicistico; 2) violazione dell'art. 521 c.p.p. per difetto di correlazione tra imputazione originaria (appropriazione come fruitore) e la sentenza che riconosce concorso con ignoti; 3) vizio di motivazione sulla natura privatistica delle spese e sull'impossibilità per il capogruppo di verificare la destinazione dei rimborsi; 4) mancata derubricazione al reato previsto dall'art. 316-ter c.p.; 5) vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'accertamento dell'elemento soggettivo (assenza del dolo del capogruppo, controllo amministrativo a carico di personale addetto, e dubbio valore probatorio della distruzione di note interne); 6) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, considerata l'assoluzione per la maggior parte dei fatti contestati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondati alcuni motivi (in particolare quelli relativi alla violazione dell'art. 521 c.p.p., all'elemento soggettivo e alle attenuanti generiche). Per tale motivo e considerata l'intervenuta prescrizione delle residue condotte delittuose, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. E' stata tuttavia confermata la confisca del profitto come quantificata in sede di appello, pari a €3.667,61.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Norma sostanziale contestata; la Corte ha valutato l'applicabilità alla fattispecie alla luce del dubbio sulla natura pubblicistica del gruppo consiliare e delle modalità di appropriazione contestate.

  • art. 316-ter cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come possibile derubricazione; la Corte ha preso atto della censura ma non ha operato una derubricazione sostanziale, limitandosi a valutare la fondatezza dei motivi.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato per contestare la mancata correlazione tra imputazione e ricostruzione fattuale in sentenza (mutamento da appropriazione quale fruitore a concorso con ignoti); la Cassazione ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato in rapporto alle concrete differenze descrittive del fatto.

  • Giurisprudenza Sez.2, n.22173 del 24/4/2019 (Michetti)

    Principio che, in astratto, ammette la responsabilità per concorso anche quando l'imputazione era formulata 'uti singulus'; la Corte ha osservato che tale principio può non essere aderente al caso concreto quando la ricostruzione cambia sostanzialmente le modalità del fatto.

  • Giurisprudenza Sez.6, n.16765 del 18/11/2019 (Giovine)

    Orientamento secondo cui, per il peculato relativo ai rimborsi dei gruppi consiliari, è necessaria la prova della piena consapevolezza (dolo) del capogruppo; la Corte ha richiamato questo criterio a sostegno della non manifesta infondatezza del motivo sull'elemento soggettivo.

  • Giurisprudenza Sez.6, n.11001 del 15/11/2019, dep.2020

    Precedente invocato dalla difesa per sostenere la carenza del dolo a carico di capigruppo in casi analoghi; la Corte ha ritenuto il precedente rilevante nel valutare i profili soggettivi.

Massime di principio

  • La qualificazione del gruppo consiliare come soggetto pubblico o privatistico è determinante: se privatistico, l'applicazione del reato di peculato può risultare inappropriata.
  • La sentenza non può cambiare sostanzialmente le modalità della condotta rispetto all'imputazione in modo da realizzare una nuova fattispecie; rilevanze interpretative circa il concorso con ignoti devono essere ampiamente motivate per non violare l'art. 521 c.p.p.
  • Per la responsabilità del capogruppo nei reati connessi ai rimborsi dei gruppi consiliari è necessario accertare la piena consapevolezza (dolo) dell'uso illecito delle somme; la semplice omissione di controlli contabili non è automaticamente sufficiente a provare il dolo.
  • La distruzione di documenti interni non obbligatori può essere indizio rilevante ma non prova automatica del dolo al momento della commissione del fatto; va valutata nel quadro probatorio complessivo e della tempistica rispetto alle indagini.
  • Quando il ricorso non è manifestamente infondato e i termini di prescrizione sono prossimi o già intervenuti, la Corte può annullare la sentenza per estinzione del reato per prescrizione, pur confermando provvedimenti patrimoniali come la confisca del profitto se adeguatamente quantificata.
  • Nelle impugnazioni penali è importante articolare chiaramente la correlazione tra contestazione e ricostruzione fattuale alternativa; viceversa la difesa può ottenere il riconoscimento di profili di nullità o apertura verso la prescrizione.

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