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Sentenza

Sentenza del 29/04/2016 n. 2515 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Irap - Presupposto impositivo - Autonoma organizzazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'esistenza del presupposto impositivo dell'IRAP per un lavoratore autonomo o professionista. La sentenza chiarisce che l'IRAP non colpisce automaticamente il reddito da lavoro autonomo, ma soltanto quello prodotto con il supporto di un'autonoma organizzazione, idonea a generare un valore aggiunto ulteriore rispetto alla mera attività intellettuale del professionista. L'organizzazione sussiste quando il contribuente è responsabile della struttura e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure utilizza in modo non occasionale lavoro altrui.

La decisione

È stato affermato che l'IRAP è dovuta solo se l'attività professionale beneficia di una struttura organizzativa autonoma, esterna e non meramente accessoria. Devono essere valutati, in concreto, il numero e la rilevanza dei collaboratori o dipendenti, il livello di sofisticazione dei beni strumentali e logistici, il ricorso a prestazioni di terzi e ogni altro elemento capace di produrre un surplus rispetto all'attività personale del professionista. Gli strumenti indispensabili o di corredo al know-how professionale, da soli, non integrano necessariamente il presupposto impositivo. Il testo non indica l'esito processuale specifico né quale parte abbia formalmente ottenuto la decisione favorevole.

Norme richiamate

  • Articolo 2 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina dell'IRAP

    Il presupposto dell'IRAP per i lavoratori autonomi richiede l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata. Non è sufficiente la mera percezione di redditi professionali.

  • Corte costituzionale n. 156/2001

    L'IRAP colpisce il valore aggiunto prodotto da un'attività autonomamente organizzata e non il semplice lavoro personale del professionista.

  • Cassazione n. 3676/2007

    L'autonoma organizzazione deve essere verificata in concreto, considerando l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e l'utilizzo non occasionale di lavoro altrui.

  • Cassazione n. 22020/2013

    Il professionista è soggetto all'IRAP quando è responsabile di una struttura organizzativa autonoma e tale struttura produce un valore aggiunto rispetto alla sua attività intellettuale personale.

Massime di principio

  • Un professionista non è automaticamente soggetto all'IRAP solo perché esercita un'attività autonoma o consegue un reddito professionale.
  • L'elemento decisivo è l'esistenza di un'organizzazione autonoma capace di incrementare la produttività e generare un profitto ulteriore rispetto al lavoro personale.
  • La presenza di beni strumentali ordinari e indispensabili per l'attività, considerati isolatamente, normalmente non dimostra l'autonoma organizzazione.
  • L'impiego non occasionale di dipendenti o collaboratori può integrare il presupposto IRAP, ma deve essere valutato in relazione al loro ruolo, numero e incidenza effettiva sull'attività.
  • La verifica deve essere concreta e complessiva: contano anche la struttura dei locali, le attrezzature, il ricorso a servizi esterni e il livello di organizzazione, non un singolo elemento astratto.
  • Se il professionista opera prevalentemente con il proprio lavoro personale e senza una struttura eccedente il minimo necessario, può sostenere l'assenza del presupposto IRAP.

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