Sentenza del 29/04/2016 n. 2515 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Irap - Presupposto impositivo - Autonoma organizzazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'esistenza del presupposto impositivo dell'IRAP per un lavoratore autonomo o professionista. La sentenza chiarisce che l'IRAP non colpisce automaticamente il reddito da lavoro autonomo, ma soltanto quello prodotto con il supporto di un'autonoma organizzazione, idonea a generare un valore aggiunto ulteriore rispetto alla mera attività intellettuale del professionista. L'organizzazione sussiste quando il contribuente è responsabile della struttura e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure utilizza in modo non occasionale lavoro altrui.
La decisione
È stato affermato che l'IRAP è dovuta solo se l'attività professionale beneficia di una struttura organizzativa autonoma, esterna e non meramente accessoria. Devono essere valutati, in concreto, il numero e la rilevanza dei collaboratori o dipendenti, il livello di sofisticazione dei beni strumentali e logistici, il ricorso a prestazioni di terzi e ogni altro elemento capace di produrre un surplus rispetto all'attività personale del professionista. Gli strumenti indispensabili o di corredo al know-how professionale, da soli, non integrano necessariamente il presupposto impositivo. Il testo non indica l'esito processuale specifico né quale parte abbia formalmente ottenuto la decisione favorevole.
Norme richiamate
Articolo 2 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina dell'IRAP
Il presupposto dell'IRAP per i lavoratori autonomi richiede l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata. Non è sufficiente la mera percezione di redditi professionali.
Corte costituzionale n. 156/2001
L'IRAP colpisce il valore aggiunto prodotto da un'attività autonomamente organizzata e non il semplice lavoro personale del professionista.
Cassazione n. 3676/2007
L'autonoma organizzazione deve essere verificata in concreto, considerando l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e l'utilizzo non occasionale di lavoro altrui.
Cassazione n. 22020/2013
Il professionista è soggetto all'IRAP quando è responsabile di una struttura organizzativa autonoma e tale struttura produce un valore aggiunto rispetto alla sua attività intellettuale personale.
Massime di principio
- Un professionista non è automaticamente soggetto all'IRAP solo perché esercita un'attività autonoma o consegue un reddito professionale.
- L'elemento decisivo è l'esistenza di un'organizzazione autonoma capace di incrementare la produttività e generare un profitto ulteriore rispetto al lavoro personale.
- La presenza di beni strumentali ordinari e indispensabili per l'attività, considerati isolatamente, normalmente non dimostra l'autonoma organizzazione.
- L'impiego non occasionale di dipendenti o collaboratori può integrare il presupposto IRAP, ma deve essere valutato in relazione al loro ruolo, numero e incidenza effettiva sull'attività.
- La verifica deve essere concreta e complessiva: contano anche la struttura dei locali, le attrezzature, il ricorso a servizi esterni e il livello di organizzazione, non un singolo elemento astratto.
- Se il professionista opera prevalentemente con il proprio lavoro personale e senza una struttura eccedente il minimo necessario, può sostenere l'assenza del presupposto IRAP.
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