Sentenza del 09/06/2016 n. 3631 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Delega alla sottoscrizione dell'accertamento - Requisiti - Delega priva del nominativo del delegato - Nulla - Illegittimità dell'accertamento - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: la delega generica e priva del nominativo del delegato è stata ritenuta nulla e tale vizio si è riflesso sull'avviso di accertamento, determinandone l'illegittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità dell'avviso di accertamento perché sottoscritto in forza di una delega priva dell'indicazione nominativa del funzionario delegato. Ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, la delega deve individuare il soggetto incaricato, indicare le ragioni che ne hanno reso necessaria l'adozione e stabilirne il periodo di validità. La mancata indicazione del nominativo rende la delega nulla e incide sulla validità dell'atto sottoscritto dal delegato.
Norme richiamate
Art. 42 del d.P.R. n. 600/1973
Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da un soggetto validamente delegato. La delega deve indicare le ragioni della delega, il termine di validità e il nominativo del soggetto delegato; in mancanza dell'indicazione nominativa, la delega è nulla e l'atto impositivo sottoscritto in sua esecuzione è illegittimo.
Massime di principio
- Quando un atto tributario è sottoscritto da un funzionario diverso dal capo dell'ufficio, occorre verificare l'esistenza e la validità della delega di firma.
- Una delega meramente generica, priva del nominativo del delegato, non consente di verificare chi fosse effettivamente autorizzato e può essere considerata nulla.
- La delega dovrebbe indicare anche le ragioni organizzative che la giustificano e il periodo di validità; l'assenza di tali elementi può esporre l'atto a contestazione.
- Se la delega è nulla, il vizio può travolgere l'avviso di accertamento sottoscritto dal soggetto non validamente autorizzato.
- In casi analoghi è opportuno contestare specificamente la sottoscrizione e chiedere all'Amministrazione di dimostrare l'esistenza, il contenuto e la validità della delega.
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