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Sentenza

Sentenza n. 336/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 1°.3.2024, n. 36, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lavoro, 1° marzo 2024, n. 36, relativa al rilascio della carta del docente e all’accredito dei relativi importi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti precarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico. Il titolo esecutivo riconosceva a una ricorrente il beneficio per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per complessivi 1.500 euro, e all’altra per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21, per complessivi 2.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti di accredito al saldo. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, le ricorrenti hanno dedotto l’inadempimento del Ministero. L’Amministrazione si è costituita senza contestare né dimostrare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovato l’inadempimento del Ministero in assenza di prova dell’esecuzione del giudicato, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di rilasciare a ciascuna ricorrente la carta del docente e di accreditarvi rispettivamente 1.500 euro e 2.000 euro, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, disponendo l’intervento sostitutivo entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo: il termine iniziale decorre dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mentre il termine finale coincide con l’adempimento o, in mancanza, con l’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare le misure necessarie all’esecuzione del giudicato, inclusa la nomina del commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per il ritardo nell’adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il giudizio esecutivo nei confronti dell’Amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    In assenza di contestazioni, il Ministero, costituitosi nel giudizio di ottemperanza, avrebbe dovuto dimostrare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo; la mancata prova ha consentito di accertare l’inottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza spetta all’Amministrazione debitrice, che contesti o intenda escludere l’inadempimento, fornire la prova dell’avvenuta esecuzione delle obbligazioni contenute nel titolo esecutivo.
  • Decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il compimento degli atti giuridici e materiali necessari alla piena attuazione del giudicato.
  • Quando l’esecuzione del giudicato richiede, oltre al pagamento di somme, un’attività amministrativa ulteriore, quale l’emissione di un documento o beneficio individuale, è ammissibile fissare una penalità di mora decorrente dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta, stabilendo un termine per l’intervento sostitutivo in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione.
  • La penalità di mora può essere fatta decorrere fino all’adempimento effettivo oppure, in caso di mancato adempimento, fino all’insediamento del commissario ad acta, quale momento di avvio dell’esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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