Cassazione Civile, Ordinanza n. 05324/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da rapporti contrattuali relativi alla fornitura di servizi a valore aggiunto (VAS/servizi premium) ai clienti mobili di una società di telecomunicazioni. In un primo giudizio, una società fornitrice aveva chiesto il pagamento dei corrispettivi maturati nel periodo 2020-2021, sostenendo che la società di telecomunicazioni fosse responsabile anche dei debiti accumulati dal soggetto terzo incaricato di gestire i rapporti con i content service providers dopo l'interruzione dei rapporti diretti. La convenuta, nel medesimo giudizio, aveva formulato domanda riconvenzionale per l'accertamento di inadempimenti della fornitrice nei rapporti contrattuali precedenti (2016 e successive integrazioni), chiedendo il risarcimento di tutti i danni. Nelle more, la fornitrice ha introdotto un secondo giudizio per ottenere il pagamento dei corrispettivi relativi al periodo 2016-2019 e il risarcimento dei danni. La controparte ha chiesto la riunione o, in subordine, la sospensione del secondo giudizio. Il Tribunale ha disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato della decisione nel primo giudizio. Con il ricorso per cassazione, la società attrice nel secondo giudizio ha censurato: (i) l'assenza di un vero rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica e l'erronea applicazione degli artt. 295, 273 e 274 c.p.c., sostenendo che al più si sarebbe dovuta disporre la riunione e non la sospensione; (ii) l'erronea previsione della riassumibilità solo dopo il giudicato della causa pregiudicante, richiamando la giurisprudenza sulla sospensione facoltativa quando la sentenza pregiudicante sia impugnata; (iii) la violazione del contraddittorio e dell'art. 171-bis c.p.c., perché nel decreto di trattazione non sarebbe stata indicata la questione della sospensione necessaria. La Corte ha ritenuto infondate tutte le censure: ha affermato che sussiste pregiudizialità tecnica tra la domanda principale del secondo giudizio e la riconvenzionale del primo, entrambe fondate sul medesimo rapporto; ha reputato corretto che il secondo giudizio resti sospeso fino al passaggio in giudicato della causa pregiudicante, salvo il diverso regime dell'art. 337, comma 2, c.p.c. ove intervenga una sentenza non definitiva impugnata; ha escluso la violazione del contraddittorio perché la questione era stata effettivamente discussa all'udienza. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sospensione necessaria del secondo giudizio disposta dal Tribunale di Roma. Ha ritenuto corretta la valutazione di pregiudizialità tecnica tra i due procedimenti, entrambi collegati a reciproci inadempimenti derivanti dal medesimo rapporto di fornitura, e ha escluso che vi fosse una violazione del contraddittorio. Ha inoltre chiarito che la sospensione resta giustificata fino al passaggio in giudicato della decisione nel giudizio pregiudicante; solo nell'ipotesi in cui tale giudizio sia definito con sentenza impugnata può venire in rilievo l'art. 337, comma 2, c.p.c., che attribuisce al giudice una valutazione facoltativa sulla prosecuzione o sulla revoca della sospensione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto autosufficiente perché indicava specificamente gli atti processuali rilevanti e ne riportava il contenuto utile alla decisione.
art. 273 c.p.c.
Richiamato per ribadire che, in presenza di connessione o identità tra cause pendenti nello stesso ufficio, il coordinamento deve normalmente avvenire mediante riunione, ove possibile.
art. 274 c.p.c.
È il meccanismo di chiamata davanti allo stesso giudice per cause connesse; il presidente del tribunale può disporre la trattazione congiunta, ma se non esercita tale potere il giudice può valutare la sospensione nei limiti dell'art. 295 c.p.c.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria è corretta quando tra due giudizi sussiste un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica; nel caso concreto il giudizio pregiudicato doveva restare sospeso fino alla definizione con giudicato della causa pregiudicante.
art. 295 c.p.c.
Non può essere usato per eludere la disciplina della riunione quando il rapporto tra cause è solo di connessione o identità, salvo che lo stato dei procedimenti impedisca la riunione.
art. 103 c.p.c.
Invocato per la connessione soggettiva/oggettiva e per la dedotta possibilità di separazione delle domande cumulate.
art. 101 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per lamentare la violazione del contraddittorio sulla questione della sospensione.
art. 171-bis, comma 2, c.p.c.
Non è stata ravvisata violazione, poiché la questione della sospensione era stata comunque discussa dalle parti in udienza.
art. 337, comma 2, c.p.c.
La Corte ha precisato che, se la sentenza resa nel giudizio pregiudicante è impugnata, la sospensione non è necessariamente obbligatoria e il giudice può valutare la prosecuzione/ revoca alla luce dell'autorità della sentenza.
art. 297 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della richiesta di prosecuzione del giudizio sospeso, ma non è stato ritenuto pertinente nel caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio di violazione di legge dedotto nei tre motivi di ricorso.
art. 1284, comma 4, c.c.
Richiamato dalla parte attrice per la domanda sugli interessi dal momento della domanda al saldo.
art. 1226 c.c.
Invocato per la liquidazione equitativa dei danni richiesti.
d.lgs. n. 231 del 9/10/2002
Richiamato per la domanda di interessi monetari sui corrispettivi asseritamente dovuti.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 24/12/2012
Norma richiamata per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 30/05/2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 30/05/2002
Richiamato come base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- Quando due giudizi pendenti dinanzi al medesimo ufficio vertono su pretese reciprocamente dipendenti dal medesimo rapporto sostanziale, il giudice deve verificare in concreto se il nesso sia di mera connessione oppure di pregiudizialità tecnico-giuridica; solo in quest'ultimo caso è giustificata la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
- Se tra due cause connesse esiste un rapporto che consentirebbe la riunione, il giudice del procedimento successivo non può preferire automaticamente la sospensione ex art. 295 c.p.c., salvo che lo stato dei procedimenti renda impossibile la riunione.
- La sospensione ex art. 295 c.p.c. permane fino al passaggio in giudicato della decisione nel giudizio pregiudicante; se però la decisione pregiudicante viene impugnata, può operare il diverso regime dell'art. 337, comma 2, c.p.c., che attribuisce al giudice una valutazione facoltativa sulla prosecuzione del giudizio sospeso.
- La mancata indicazione nel decreto di trattazione di una questione rilevabile d'ufficio non determina, di per sé, nullità o violazione del contraddittorio quando risulti dal verbale che le parti abbiano comunque interloquito effettivamente sul punto.
- La separazione delle cause cumulate costituisce valutazione discrezionale del giudice di merito, fondata su ragioni di opportunità processuale, e non è normalmente sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di legge o di motivazione nei casi consentiti.
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