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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29729/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione tra due sentenze definitive per reati in materia di stupefacenti e aveva rideterminato la pena in anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 3.800 di multa, applicando sulla pena base un aumento di un terzo per recidiva reiterata. Il condannato ha ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: secondo la difesa, il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente considerato sussistente la recidiva reiterata, mentre nella sentenza del 19 aprile 2022 il giudice della cognizione aveva escluso l'aggravante della recidiva, contestata in forma specifica. Con memoria era stata anche eccepita la nullità della notifica dell'avviso di udienza, perché inviata all'indirizzo PEC di altro professionista omonimo.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di nullità della notifica, rilevando che l'avviso era stato rinnovato tempestivamente e che, comunque, la nullità risultava sanata per raggiungimento dello scopo, non essendo stato allegato alcun concreto pregiudizio difensivo. Ha poi accolto il ricorso sul punto decisivo: il divieto di applicare l'aumento minimo di un terzo per la continuazione opera solo quando il soggetto sia già stato dichiarato recidivo reiterato con sentenza definitiva precedente alla commissione dei reati unificati, e non quando la recidiva sia riferita agli stessi reati oggetto del cumulo. Poiché dall'ordinanza impugnata non risultava una precedente definitiva dichiarazione di recidiva reiterata e, quanto alla sentenza del 19 aprile 2022, la recidiva era stata esclusa, l'ordinanza è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa persona fisica per nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    il procedimento è stato trattato in camera di consiglio non partecipata, senza discussione orale, perché il rito lo prevedeva per i ricorsi considerati.

  • art. 610, comma 5, c.p.p.

    il rinnovo della notificazione dell'avviso di udienza è avvenuto nel rispetto del termine previsto.

  • art. 127 c.p.p.

    richiamato per evidenziare che, per questi ricorsi, non era prevista la trattazione con le forme dell'udienza camerale partecipata.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    utilizzato come criterio generale di sanatoria per raggiungimento dello scopo, applicabile anche al processo penale.

  • art. 184, comma 1, c.p.p.

    richiamato quale indice dell'implicita recezione nel codice di rito del principio del raggiungimento dello scopo nelle comunicazioni dell'autorità giudiziaria.

  • art. 81, comma 4, c.p.

    prevede il limite minimo di aumento di un terzo della pena per la continuazione nei soli casi in cui l'imputato sia stato già ritenuto recidivo reiterato con sentenza definitiva precedente alla commissione dei reati oggetto di continuazione.

Massime di principio

  • L'aumento minimo di un terzo previsto per il reato continuato richiede che la recidiva reiterata sia stata già definitivamente accertata prima della commissione dei reati unificati; non basta che la recidiva sia richiamata o valutata in relazione agli stessi fatti oggetto del giudizio di continuazione.
  • In sede di esecuzione, il giudice che ridetermina la pena per continuazione deve verificare la cronologia delle pregresse definitività delle condanne e non può applicare l'aumento minimo sulla base di una recidiva non previamente consolidata rispetto ai fatti oggetto di cumulo.
  • La nullità della notificazione dell'avviso di udienza è sanata quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e la parte non deduce un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Quando la notificazione viziata viene tempestivamente rinnovata nel rispetto del termine processuale, il contraddittorio deve ritenersi validamente instaurato.
  • In cassazione, se la censura attiene esclusivamente alla quantificazione della pena, l'annullamento può essere disposto con rinvio limitatamente al punto sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiContinuazioneRecidivaNullità processuale

Testo integrale

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