Cassazione Penale, Sentenza n. 7782/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/05/2024 con la quale il Tribunale di sorveglianza di Venezia aveva concesso la detenzione domiciliare ma rigettato la richiesta congiunta di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente deduceva violazione di legge, in particolare dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), sostenendo che il Tribunale avrebbe motivato in modo incongruo e si sarebbe basato esclusivamente sulla mancata riparazione del danno alle persone offese per negare l'affidamento in prova.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Confermata l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia: è stata correttamente concessa la detenzione domiciliare e correttamente negato l'affidamento in prova al servizio sociale. La valutazione del Tribunale, che ha escluso il beneficio in ragione della personalità criminale del condannato (gravità dei reati in esecuzione, precedenti per delitti fallimentari, truffe e falsi) e della mancanza di iniziative risarcitorie, è ritenuta congrua e conforme alla giurisprudenza consolidata. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
La norma richiede una valutazione prognostica della personalità del condannato, con esame della natura e gravità dei reati e dei comportamenti successivi; il Tribunale può negare l'affidamento in prova se dalla valutazione complessiva emergono elementi negativi tali da escludere un affidamento utile al reinserimento e alla prevenzione della recidiva. La mancata riparazione del danno è rilevante ma non decisiva se correlata ad altri elementi negativi.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015 (Incarbone)
Principio secondo cui, pur partendo dalla natura e gravità dei reati, è necessario valutare anche i comportamenti successivi e attuali del condannato per apprezzare la presenza di elementi positivi che giustifichino un giudizio prognostico favorevole all'affidamento in prova.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019 (Catalano)
Conferma l'obbligo del vaglio dei comportamenti antecedenti e successivi alla commissione dei reati nella formazione del giudizio prognostico sull'affidamento in prova.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013 (Pantaleo)
Sottolinea l'importanza della valutazione complessiva della personalità del detenuto e del processo di revisione critica seguito dall'istante ai fini del reinserimento sociale.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008 (Cesarini)
Ulteriore consolidamento del principio che l'affidamento in prova richiede elementi positivi attuali e una prognosi favorevole sulla non pericolosità del soggetto.
Massime di principio
- La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale si fonda su una valutazione prognostica complessiva della personalità del condannato: natura e gravità dei reati, precedenti e comportamenti successivi vanno valutati unitariamente.
- La mancata riparazione del danno alle persone offese è un elemento valutabile ma non necessariamente decisivo; può rafforzare un giudizio negativo se inserita in un compendio informativo che evidenzia una elevata "caratura criminale" o assenza di segni di revisione critica.
- Il Tribunale deve motivare in modo congruo e riferito alle risultanze processuali: in sede di cassazione non è ammessa una semplice rivalutazione del merito se la motivazione è adeguata e conforme alla giurisprudenza consolidata.
- Per impugnare con successo una decisione negativa sull'affidamento in prova è necessario dimostrare vizi di diritto o palesi insufficienze motivazionali, non la mera diversa valutazione del merito.
- Aspetti positivi attuali del percorso di rieducazione (iniziative riparatorie, cambiamenti comportamentali) sono elementi chiave per ottenere l'affidamento in prova; la loro assenza giustifica il rigetto del beneficio.
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