Cassazione Penale, Sentenza n. 43894/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione di legge (richiamando l'art. 597 c.p.p.) per aver aumentato in appello la pena relativa al capo D) rispetto a quella applicata in primo grado (aumento di 20 giorni di reclusione e 150 euro di multa), con conseguente illegittimo aggravamento della pena complessiva; 2) violazione di legge in relazione all'art. 81 c.p. e all'incremento della pena per il capo C), per il quale era prevista solo la pena pecuniaria, essendo stato irrogato indebitamente un aumento in giorni di reclusione; 3) vizio di motivazione per mancato confronto della sentenza di appello con i motivi di appello dell'imputato (mancata specificazione degli elementi di critica).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente il primo motivo limitatamente all'aumento relativo al capo D), ritenendolo illegittimo; ha dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo; ha ritenuto generico e quindi inammissibile il terzo motivo. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata rispetto al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato direttamente la pena finale in anni 2, mesi 5, giorni 16 di reclusione e euro 1.900,00 di multa. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non è stata disposta condanna per le spese a carico dell'imputato (accoglimento parziale del ricorso).
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Riferimento procedurale: il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la normativa emergenziale; rilevante per la gestione del dibattimento e dei termini ma non determinante sul merito.
art. 597 cod. proc. pen.
richiamati i commi 1, 3 e 4 nel giudizio
Limiti al sindacato di gravità della pena in grado di appello rispetto alla sentenza di primo grado: la Corte ha ritenuto che l'aumento applicato al capo D) in appello fosse illegittimo e ha corretto matematicamente la maggiorazione.
art. 81 cod. pen.
Regola sugli aumenti per reati riuniti/continuazione; la Corte ha confermato che l'aumento di cui all'art. 81 può essere applicato al reato più grave e, se correttamente motivato, può comportare aumento anche per i reati satelliti, ma non giustifica un aumento illegittimo rispetto a quanto già deciso in primo grado.
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Requisito di specificità dei motivi nel ricorso per cassazione: la Corte ha dichiarato generico il terzo motivo perché privo dell'indicazione degli elementi su cui si fonda la censura, con conseguente inammissibilità.
Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018 (Giglia)
Precedente richiamato per il principio secondo cui il bilanciamento delle circostanze favorevoli riguarda il reato più grave e non automaticamente i reati satelliti, utile a confutare la doglianza sul capo C).
Massime di principio
- La Corte d'appello non può aggravare la pena rispetto al primo grado in modo non giustificato: se l'aumento è illegittimo, la Cassazione può correggerlo direttamente con semplice operazione matematica e rideterminare la pena finale senza rinvio.
- Il bilanciamento delle circostanze (attenuanti vs aggravanti) va effettuato prioritariamente sul reato più grave; tale bilanciamento non si trasferisce automaticamente ai reati satelliti se non vi è ragione giuridica per estenderlo.
- Nei casi di reati riuniti o di continuazione, l'aumento ex art. 81 c.p. va applicato con attenzione alla natura delle pene previste per ciascun fatto: non è ammissibile irrogare aumenti di pena detentiva per un reato che prevede esclusivamente pena pecuniaria.
- Nel ricorso per cassazione è imprescindibile la specificità delle censure: il ricorrente deve indicare chiaramente gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la critica, altrimenti il motivo può essere dichiarato generico e inammissibile.
- La Corte di legittimità può procedere a rettifiche aritmetiche della pena complessiva quando l'errore è evidente e non comporta valutazioni di merito, consentendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
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