Cassazione Penale, Sentenza n. 27102/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre censure: 1) violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto all'art. 648 c.p., per mancata prova della provenienza delittuosa dei beni (bancali di pellets) rinvenuti in disponibilità del ricorrente; 2) violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al dolo, contestando la valutazione degli indizi e la non considerazione della deposizione della nuora che dichiarò di essere proprietaria dei bancali e di averli collocati nell'area del ricorrente; 3) violazione di legge in relazione all'art. 157 c.p., per mancata determinazione del momento in cui il ricorrente avrebbe acquisito il possesso dei beni e per la possibile intervenuta prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito motivazione conforme e adeguata circa la provenienza della merce (identificata dal titolare per marchio e imballaggio) e circa l'inattendibilità della versione della nuora (assenza di dati sul venditore e sul corriere, acquisto non documentato e mancato pagamento). Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dall'omessa o inattendibile spiegazione del possesso. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto che, alla data della sentenza di appello (6/5/2022), la prescrizione non fosse ancora maturata anche riferendo la consumazione al 20/10/2012; inoltre, l'inammissibilità del ricorso impedisce ora di far valere una sopravvenuta estinzione per prescrizione. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La fattispecie contestata è quella della ricettazione; i giudici di merito hanno ritenuto provata la provenienza illecita dei beni sulla base dell'identificazione per marchio e imballaggio e della mancata spiegazione plausibile del possesso da parte dell'imputato
art. 157 cod. pen. (prescrizione - criterio di determinazione della pena ai fini della prescrizione)
Per il calcolo della prescrizione, nell'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 c.p. si deve fare riferimento alla pena stabilita dal primo comma; combinato con l'art. 161 c.p. consente di determinare la data di maturazione della prescrizione
art. 161 cod. pen. (determinazione dei termini di prescrizione in relazione alla pena)
Applicato insieme all'art. 157 per il calcolo dei termini prescrizionali in relazione alla pena prevista per la fattispecie
art. 129 cod. proc. pen. (estinzione del reato)
La Corte evidenzia che, avendo dichiarato l'inammissibilità del ricorso, non si è formato un valido rapporto di impugnazione che consenta di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e richiamo normativo procedurale
Norma procedurale richiamata per disporre la trattazione scritta del procedimento in cassazione in assenza di richiesta di discussione orale; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte
Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007 (massima richiamata)
«non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi..."
La Corte ha applicato il principio secondo cui la prova della consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta anche dall'omessa o inattendibile spiegazione del possesso; non grava sull'imputato l'onere di provare la provenienza ma di allegare elementi che giustifichino il possesso
Massime di principio
- In reati di ricettazione, la provenienza delittuosa dei beni può essere adeguatamente provata con elementi materiali identificativi (marchio, imballaggio) e con la valutazione complessiva delle dichiarazioni in dibattimento
- La mancata o inattendibile spiegazione dell'imputato circa l'origine del possesso dei beni costituisce un indizio rilevante della consapevolezza della provenienza illecita; non è richiesto che l'imputato provi la provenienza, ma che fornisca una spiegazione credibile
- Per il computo della prescrizione nelle ipotesi attenuate dell'art. 648 c.p. si fa riferimento alla pena prevista dal primo comma (art. 157 c.p. e art. 161 c.p.); eventuali modifiche legislative sulla prescrizione devono essere valutate in rapporto alla data del reato
- Un ricorso per cassazione con motivi generici o manifestamente infondati è dichiarato inammissibile, il che può precludere la possibilità di far valere successivamente effetti sopravvenuti (es. estinzione per prescrizione)
- La presentazione di motivi formulati in termini vaghi o che chiedono una rivalutazione integrale delle prove di merito è destinata a essere dichiarata inammissibile: in Cassazione si controlla la legittimità e la motivazione, non si rifà l'apprezzamento libero delle prove già valutate dai giudici di merito
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