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Ordinanza

Ordinanza n. 675/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della Deliberazione di Giunta del Comune di Castellaneta n. 94 datata 26.03.2025, pubblicata all'Albo Pretorio dal 28.03.2025 per 15 giorni consecutivi, non notificata, avente ad oggetto “Sentenza Consiglio di Stato 4481/2024. Procedura selettiva finalizzata all'assegnazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive del territorio costiero del Comune di Castellaneta. Presa d'atto del Decreto-Legge 16 settembre 2024 n. 131. Indirizzi operativi”; b) della Determinazione n. 904 datata 24.04.2025 a firma del Responsabile dell'Area 3 - Pianificazione territoriale, manutenzione, edilizia privata, agricoltura e attività produttive - del Comune di Castellaneta, pubblicata sulla piattaforma “Traspare” in data 28.04.2025, avente ad oggetto “approvazione dello schema di bando di gara e dei relativi allegati per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime” nonché di tutti gli allegati di gara e, in particolare: della Determina di nomina del R.U.P.; del bando di gara; del D.G.U.E.; del manuale operativo; dell'all. A - domanda di partecipazione; dell'all. B - attestato sopralluogo; dell'all. C - patto di integrità; dell'all. D - schema di concessione; dell'all. F - elaborati grafici; dell'all. G - elementi di valutazione dell'offerta tecnica; dell'all. H - offerta economica; c) di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali e in particolare, ove occorra e nei limiti dell'interesse della ricorrente, della D.G.C. n. 66 del 22.03.2024, della Determinazione Dirigenziale n. 710 del 08.05.2024, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 dell'11.10.2024 e dell'allegato “Schema di convenzione per supporto tecnico-scientifico per la redazione del Piano Comunale delle Coste del Comune di Castellaneta” Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LA BARCHETTA DI GIACOMINI LUIGINA il 24/06/2025: nei limiti dell’interesse fatto valere dalla ricorrente, della concessione demaniale n. 25 datata 19.05.2025 con la quale l’Amministrazione Comunale ha rilasciato un titolo demaniale provvisorio, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per esecuzione del Codice della Navigazione, fino al 31.12.2025 dell’area demaniale della superficie di mq 4.000,00 identificata in Catasto al Fg 125, p.lla 97 già oggetto di concessione demaniale marittima n. 04 del 03.06.2008. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LA BARCHETTA DI GIACOMINI LUIGINA il 07/01/2026: della Determinazione n. 2299 datata 16.10.2025 a firma del Dirigente dell’Area 3 – Pianificazione Territoriale, Manutenzione, Edilizia Privata, Agricoltura e Attività Produttive - del Comune di Castellaneta avente ad oggetto: “Approvazione modifiche allo schema di bando di gara e relativi allegati già approvati con Determinazione Dirigenziale n. 904 del 24/04/2025, in adeguamento alla D.G.C. n. 236 del 23/06/2025 ed alla D.G.C. n. 327 del 17/09/2025, per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime” pubblicata sulla piattaforma “Traspare” in data 21.10.2025 nonché di tutti gli allegati di gara e, in particolare: del bando di gara; del manuale operativo; dell’all. A – domanda di partecipazione; dell’all. B – attestato sopralluogo; dell’all. C – patto di integrità; dell’all. D – schema di concessione; dell’all. F – elaborato grafico; dell’all. G – elementi di valutazione dell’offerta tecnica; dell’all. H – offerta economica; del DGUE; di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali.

Giustizia amministrativa202500608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali di indizione e disciplina della procedura selettiva per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, inclusi il bando, gli allegati e una concessione demaniale provvisoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e due ricorsi per motivi aggiunti, la deliberazione della Giunta comunale che impartiva indirizzi operativi in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato e del decreto-legge n. 131/2024, la determinazione di approvazione dello schema di bando e dei relativi allegati, la successiva concessione demaniale provvisoria rilasciata fino al 31 dicembre 2025 su un'area già oggetto di precedente concessione, nonché la determinazione successiva recante modifiche allo schema di bando e agli allegati. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono esigenze istruttorie concernenti, in particolare, la legittimità delle modalità e dei criteri utilizzati dal Comune per individuare e localizzare i lotti da affidare in concessione, il rispetto dei criteri previsti dal Piano Regionale delle Coste e dalle relative norme tecniche di attuazione, nonché l'idoneità concreta dei singoli lotti a garantire le finalità funzionali e le esigenze strutturali indicate nel bando. Occorre inoltre verificare la dotazione dei lotti quanto ad allaccio alla rete fognaria e all'acquedotto e la loro accessibilità dalla viabilità pubblica o la possibilità di collegamento alla stessa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto la causa non ancora matura per la decisione e ha disposto l'acquisizione di una dettagliata relazione di chiarimenti del Comune, corredata da tutta la documentazione necessaria, compresi rilievi planimetrici e fotografici. La relazione dovrà illustrare le modalità e i criteri di individuazione e localizzazione dei lotti, le norme del Piano Regionale delle Coste e delle relative NTA applicate, le attività svolte per la perimetrazione e le caratteristiche concrete dei singoli lotti, con specifico riferimento all'idoneità funzionale e strutturale, ai collegamenti alle reti fognaria e acquedottistica e all'accessibilità dalla viabilità pubblica. Il Comune dovrà adempiere entro 60 giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 30 settembre 2026. Il TAR ha precisato che il Comune deve proseguire la procedura selettiva già avviata, non essendo stata disposta la sospensione del relativo procedimento.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Disposizioni richiamate quale base per gli incombenti istruttori e per l'acquisizione dei chiarimenti e della documentazione necessari alla decisione.

  • Piano Regionale delle Coste e relative NTA

    Parametri pianificatori dei quali il Comune dovrà indicare le concrete modalità di applicazione nella localizzazione e perimetrazione dei lotti concedibili.

  • art. 10 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione

    Base normativa indicata nell'epigrafe per il rilascio della concessione demaniale provvisoria impugnata; l'ordinanza non formula una valutazione definitiva sulla sua legittimità.

Massime di principio

  • Quando la decisione su una procedura selettiva per l'assegnazione di concessioni demaniali dipende dalla corretta individuazione e localizzazione dei lotti, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione amministrativa dettagliata, corredata da documentazione planimetrica e fotografica, prima di definire il giudizio.
  • L'amministrazione che individua lotti da concedere deve essere in grado di esplicitare i criteri utilizzati, le norme dello strumento pianificatorio applicate e le attività concretamente svolte per la perimetrazione, consentendo il controllo sulla coerenza dell'operazione con il Piano Regionale delle Coste e con le relative norme tecniche di attuazione.
  • La verifica giudiziale dell'idoneità dei lotti oggetto di una procedura concessoria può comprendere non solo la conformità astratta alla pianificazione, ma anche l'attitudine concreta dei lotti a soddisfare le finalità funzionali e le esigenze strutturali indicate nel bando, nonché la disponibilità di infrastrutture essenziali e l'accessibilità dalla viabilità pubblica.
  • La disposizione di incombenti istruttori non determina, di per sé, la sospensione della procedura amministrativa già avviata; in assenza di una specifica misura cautelare, l'amministrazione è tenuta a proseguirla.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeIstruttoria processuale
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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