Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1483/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento - della nota del 4 febbraio 2026, prot. n. 2270, dell’Area Vigilanza e dei Servizi Educativi del Comune di Piraino, nella sola parte in cui con la stessa non risulta integralmente soddisfatta l’istanza di accesso agli atti del 10 gennaio 2026, inviata a mezzo PEC ed acquisita al protocollo in entrata del Comune di Piraino con il n. 671 del 12 gennaio 2026; - ovvero, eventualmente, del silenzio - rigetto parzialmente formatosi su detta istanza di accesso agli atti, limitatamente, alla documentazione chiesta ma non esibita;

Giustizia amministrativa202600439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto che, dopo la proposizione del ricorso, il Comune aveva trasmesso integralmente la documentazione richiesta. Le spese di lite sono state compensate, con esclusione del contributo unificato, posto a carico del Comune. Il Collegio ha motivato tale regolazione considerando il lieve ritardo del Comune rispetto al termine di legge nell’evasione integrale dell’istanza di accesso.

TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: riscontro parziale del Comune di Piraino a un’istanza di accesso documentale relativa a procedure di progressione verticale, nonché il silenzio-rigetto parziale sulla documentazione non esibita

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, quale consigliere comunale in carica, aveva presentato un’istanza di accesso documentale per ottenere alcuni documenti relativi a procedure di progressione verticale espletate dal Comune. Il Comune aveva fornito soltanto parte della documentazione richiesta, mediante nota del 4 febbraio 2026, sicché il ricorrente ha impugnato il riscontro nella parte non satisfattiva e, in via alternativa, il silenzio-rigetto parzialmente formatosi sulla documentazione non esibita. Dopo la notifica del ricorso, il Comune ha trasmesso la restante documentazione. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, domandando anche la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

Massime di principio

  • La trasmissione integrale della documentazione richiesta nel corso del giudizio di accesso determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse attuale alla decisione sull’ostensione.
  • In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all’adempimento tardivo dell’amministrazione, il giudice può compensare le spese di lite e porre comunque a carico dell’amministrazione il contributo unificato, valorizzando il ritardo rispetto al termine di legge.

Come è indicizzato

MaterieAccessi specialiAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.