Sentenza n. 570/2026 - Latina, Sezione 2
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Frosinone n. 821/2024, n. cronol. 3334/2024 del 27 giugno 2024 (n.R.G. 1713/2024).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Comune, di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo del Giudice di Pace di Frosinone
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Una società ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di Pace aveva ingiunto al Comune il pagamento di euro 7.500,00, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio. Il decreto era stato dichiarato definitivamente esecutivo e notificato al Comune, ma il pagamento non era stato eseguito. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, l’applicazione di una penalità di mora e la condanna alle ulteriori spese. Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché il decreto ingiuntivo era definitivamente esecutivo, era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il decreto rientrava tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accertato l’assenza di prova dell’adempimento e ha ordinato al Comune di pagare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme dovute in base al decreto, gli interessi moratori, le spese del procedimento monitorio, gli accessori e le spese di registrazione ove effettivamente sostenute. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o un funzionario delegato quale commissario ad acta, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni e ponendo a carico del Comune il compenso, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio. Ha invece respinto, allo stato, la richiesta di penalità di mora, ritenendo sufficiente la contestuale nomina del commissario e riservando una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione del Comune. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta e di disporre una penalità di mora; nel caso concreto è stata esercitata la prima facoltà, mentre la penalità è stata respinta allo stato.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
“al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni contenute in un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme alla definitiva esecutorietà del titolo, presupposto di ammissibilità dell’azione di ottemperanza.
art. 647 c.p.c.
Il decreto di esecutorietà definitiva attesta la stabilizzazione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
d.lgs. n. 231/2002
Gli interessi moratori previsti dal titolo esecutivo devono essere corrisposti dal Comune fino all’effettivo soddisfo.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, non adempiuto da una pubblica amministrazione dopo la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Accertata l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare il pagamento delle somme dovute secondo il titolo, comprensive degli interessi e delle spese ivi riconosciute, assegnando un termine ultimativo per l’adempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e su istanza della parte interessata, fissando anche un termine per l’esecuzione sostitutiva e ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
- La nomina del commissario ad acta può giustificare, allo stato, il rigetto della richiesta di penalità di mora quando il giudice ritenga che la misura sostitutiva sia sufficiente a fronteggiare l’inadempimento; la penalità può essere rivalutata in seguito, soprattutto in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione con il commissario.
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