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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09041/2025 del 05/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato, quale difensore di una parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale davanti al giudice di pace, aveva ottenuto in sede di opposizione una liquidazione solo parziale del proprio compenso. Il tribunale aveva escluso la remunerazione della fase introduttiva, ritenendo che il patrocinio fosse stato chiesto dopo l’instaurazione del giudizio e che quindi non spettasse la relativa voce, e aveva inoltre applicato i valori minimi tabellari con un’ulteriore riduzione del 25% per la semplicità della causa, oltre alla riduzione di 1/3 prevista per il patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 12, n. 3, lett. b), D.M. n. 55/2014, sostenendo che la dichiarazione di costituzione di parte civile era stata tempestivamente depositata prima dell’apertura del dibattimento e che, quindi, la fase introduttiva andava liquidata; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 12, n. 1, D.M. n. 55/2014, contestando la combinazione tra minima tariffa, ulteriore abbattimento del 25% e riduzione ex art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002, ritenuta eccedente il limite del 50% di riduzione dei valori medi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha cassato l’ordinanza impugnata limitatamente al capo relativo alla mancata liquidazione della fase introduttiva e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., riconoscendo al difensore un’ulteriore somma di euro 237,00 per la fase introduttiva, da assoggettare alle riduzioni già applicate dal giudice di merito. Ha poi regolato le spese di legittimità compensandole per metà e ponendole per il restante importo a carico del Ministero della giustizia.

Norme richiamate

  • art. 12, n. 3, lett. b), D.M. n. 55/2014

    La fase introduttiva comprende gli atti introduttivi del giudizio; se la costituzione di parte civile è tempestivamente depositata prima dell’apertura del dibattimento, la relativa attività va remunerata.

  • art. 12, n. 1, D.M. n. 55/2014

    La liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve muovere dai valori tabellari di riferimento, senza scendere oltre i limiti consentiti dalla disciplina applicabile.

  • art. 12, comma 2, D.M. n. 55/2014

    La riduzione per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto può essere applicata quando ricorrono i presupposti indicati dalla norma.

  • art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002

    Alla liquidazione del compenso spettante nel patrocinio a spese dello Stato si applica anche la riduzione prevista dalla norma speciale, senza che ciò violi di per sé il minimo tariffario.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare e decidere direttamente nel merito.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    Le spese di legittimità possono essere compensate parzialmente in presenza di soccombenza reciproca o parziale.

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato, la fase introduttiva del giudizio penale va liquidata se l’attività difensiva introduttiva è effettivamente svolta e tempestivamente depositata, a prescindere da letture meramente formali della data di instaurazione del processo.
  • La liquidazione del compenso dell’avvocato nel patrocinio a spese dello Stato deve rispettare i parametri tabellari applicabili, ma la successiva riduzione speciale prevista dalla normativa sul gratuito patrocinio può essere sommata alle riduzioni tabellari senza integrare automaticamente violazione del minimo tariffario.
  • Il giudice di merito può applicare riduzioni al compenso parametrico solo nei limiti consentiti dalla disciplina tariffaria e speciale; resta comunque necessario distinguere tra riduzioni tabellari e riduzione imposta dalla normativa sul patrocinio.
  • Quando la controversia è definita con l’accoglimento solo di una parte dei motivi e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può correggere direttamente la liquidazione del compenso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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