Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 40863/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento per IN VIM relativa all'anno d'imposta 1998 e per diritti camerali relativi al 2005, emessa nei confronti del contribuente sulla base di un avviso di liquidazione che egli assumeva non essergli mai stato validamente notificato. In un precedente giudizio di legittimità, la Corte aveva cassato la sentenza di merito perché non era chiaro se la notificazione fosse avvenuta tramite ufficiale giudiziario o a mezzo posta, ipotesi dalle quali discendevano regole diverse sulla validità della notifica al portiere e sulla necessità dell'avviso raccomandato al destinatario. Il giudice del rinvio, invece, aveva rigettato l'appello ritenendo corretta la notifica e affermando che la precedente decisione di legittimità non si riferisse alla notificazione eseguita da messo notificatore, modalità effettivamente utilizzata nel caso. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto enunciato nel giudizio di rinvio; 2) violazione dell'art. 139 c.p.c., richiamato dall'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che anche il messo notificatore, quando consegna l'atto al portiere, deve rispettare le formalità previste per la notificazione ex artt. 137 e seguenti c.p.c., inclusa l'attestazione dell'assenza del destinatario e delle persone preferenzialmente abilitate, nonché l'invio della raccomandata informativa. La Corte ha accolto entrambi i motivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio avesse interpretato in modo errato la precedente sentenza di cassazione, escludendo indebitamente l'ipotesi della notificazione eseguita da messo comunale o speciale. Ha chiarito che la notifica degli atti tributari eseguita dal messo rientra comunque nel sistema dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, che rinvia agli artt. 137 e seguenti c.p.c. con le modifiche ivi previste, tra cui la notificazione tramite messi comunali o speciali. Nel caso concreto la notifica dell'avviso di liquidazione al portiere è stata considerata nulla sia perché mancava nella relata l'attestazione del tentativo di consegna alle persone preferenzialmente abilitate, sia perché non era stata inviata la raccomandata informativa, che avrebbe potuto sanare il primo vizio. Conseguentemente la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Ha inoltre condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, compensando quelle dei gradi precedenti.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; il mancato adeguamento integra violazione denunciabile in cassazione.

  • art. 139 c.p.c.

    La consegna dell'atto al portiere richiede il rispetto della successione preferenziale dei destinatari indicati dalla norma e, per la validità/sanatoria della notificazione, rileva anche l'invio della raccomandata informativa quando previsto dal tipo di notificazione.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    La notificazione degli atti tributari si esegue secondo gli artt. 137 e seguenti c.p.c., con le modifiche espressamente previste; tra queste rientra la possibilità di notificazione tramite messi comunali o speciali.

  • artt. 137 e seguenti c.p.c.

    Costituiscono il regime generale richiamato per la notificazione degli atti tributari, salvo le deroghe specifiche previste dall'art. 60 d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale semplificato.

Massime di principio

  • Nella notificazione degli atti tributari eseguita dal messo comunale o speciale si applica il regime dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, che rinvia alle norme codicistiche sulla notificazione, comprese le regole dell'art. 139 c.p.c. sulla consegna al portiere e sulla sequenza preferenziale dei consegnatari.
  • La nullità della notificazione al portiere sussiste quando la relata non attesti il previo tentativo di consegna alle persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto; tale nullità può essere sanata solo se risulta la ricezione della raccomandata informativa, ove prevista dal tipo di notifica.
  • Il giudice di rinvio non può restringere il perimetro del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione escludendo una modalità notificatoria che, per legge, rientra nelle ipotesi considerate dal sistema normativo applicabile.
  • Quando la nullità della notificazione dell'atto prodromico è decisiva e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito accogliendo il ricorso originario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.