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Legge

L.R. FVG 8/2003

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Normativa regionaleL.R. FVG 8/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Friuli Venezia Giulia contributi, finanziamenti, controlli e misure organizzative per impianti sportivi, manifestazioni, formazione, tutela sanitaria e del talento sportivo, attività di tempo libero e sostegno allo sport amatoriale. La gran parte delle disposizioni decorre dall’1 gennaio 2004; alcune norme generali e finanziarie hanno efficacia immediata dal 24 aprile 2003.

Testo unico regionale su sport, impiantistica, attività ricreative e tempo libero

Testo unico regionale in materia di sport e tempo libero

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia costituisce il quadro organico degli interventi regionali per lo sport, il tempo libero e le attività ricreative. Definisce finalità generali, organi consultivi, contributi e finanziamenti, regole di uso degli impianti, controlli e disposizioni finanziarie, con efficacia generale dal 1° gennaio 2004 salvo alcune norme immediatamente operative.

Finalità e principi generali

La Regione riconosce la funzione sociale delle attività sportive e ricreative e le promuove attraverso iniziative, strutture e servizi, in collaborazione con soggetti pubblici e privati. L’intervento regionale è orientato a sostenere la pratica sportiva e fisico-motoria, il benessere psico-fisico, la formazione educativa, le relazioni sociali, lo sviluppo dell’associazionismo e le iniziative con valenza turistica.

Organizzazione amministrativa: Commissione regionale per lo sport

È istituita la Commissione regionale per lo sport, presso la struttura regionale competente, con funzioni consultive sugli indirizzi e sugli interventi regionali in materia sportiva. È nominata con decreto del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, e resta in carica per la legislatura. La composizione include rappresentanti regionali, del CONI, delle Province, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni sportive amatoriali, dell’Ufficio scolastico regionale e del CUS.

La Commissione:

  • è presieduta dall’Assessore regionale allo sport, o in sua assenza dal direttore della struttura competente;
  • delibera a maggioranza dei voti validi, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità;
  • può operare con la metà più uno dei componenti in prima convocazione e con un terzo in seconda convocazione;
  • può funzionare anche se non tutti i designati sono pervenuti, purché sia stato nominato almeno il numero minimo richiesto;
  • si avvale di un segretario funzionario regionale e può essere integrata da tecnici ed esperti autorizzati dal Presidente.

Impiantistica sportiva: contributi per realizzazione, recupero e acquisto

La Regione può concedere contributi a Comuni, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali e soggetti privati convenzionati con i Comuni per la costruzione, il completamento, l’ampliamento, il miglioramento, il recupero e l’adeguamento degli impianti sportivi, nonché per l’acquisizione di impianti in disuso. Gli aiuti possono assumere la forma di:

  • contributi annui costanti fino a 10 anni, pari al 7% del capitale mutuato;
  • contributi in conto capitale fino all’80% della spesa ammissibile.

La spesa ammissibile comprende, in linea generale, costo dell’opera, spese generali e di collaudo e costo dell’area. Per l’acquisto di impianti in disuso può comprendere anche attrezzature e arredi, previa verifica di congruità.

Le domande vanno presentate entro il 31 gennaio di ogni anno con relazione tecnica e preventivo. La concessione, l’erogazione e la rendicontazione seguono la disciplina dei lavori pubblici regionali. I contributi annui costanti possono essere erogati al beneficiario o alla banca mutuante, e gli enti pubblici possono cederli all’istituto di credito.

Impianti natatori e project financing

Per gli impianti sportivi natatori la Regione concede contributi pluriennali, fino a 10 anni, a sollievo del mutuo contratto dai soggetti pubblici per la costruzione. Se l’intervento è realizzato in finanza di progetto, il contributo copre il prezzo previsto dalla normativa sui lavori pubblici, anche senza assunzione di mutuo.

Le domande si presentano entro il 31 marzo con relazione illustrativa e preventivo. Anche in questo caso si applica la disciplina regionale sulla concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi.

Struttura integrata per gli sport motoristici

La Regione promuove la realizzazione di una struttura integrata per gli sport motoristici. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disciplina specifica, la struttura regionale competente deve emanare un invito pubblico per raccogliere proposte di soggetti pubblici e privati, con indicazione della struttura da realizzare, della localizzazione, dei requisiti dei proponenti, dei termini e criteri di valutazione, con particolare attenzione alla compatibilità ambientale e al finanziamento privato.

Le proposte devono essere accompagnate dall’assenso del Comune territorialmente competente. La struttura deve avere una pista tra 1.200 e 1.400 metri, destinazione anche per prova, collaudo, intrattenimento, ricerca e sicurezza stradale, e una gestione idonea. Per l’intervento si applicano le norme regionali sui lavori pubblici, mentre la legge finanziaria successiva definirà le modalità di intervento regionale entro il limite di un terzo della spesa ammissibile.

Uso degli impianti finanziati e vincoli di destinazione

Gli impianti sportivi che ricevono contributi regionali devono essere utilizzabili da tutte le associazioni ricreative, amatoriali e sportive, nonché da gruppi scolastici e aziendali del bacino d’utenza. Entro un anno dal completamento, il proprietario deve adottare un regolamento d’uso coerente con tale principio e depositarlo presso l’impianto e presso il soggetto finanziatore.

Gli impianti ammessi a contributo non possono essere alienati, locati o destinati ad usi diversi prima di 5 anni dall’ultimazione dei lavori.

Manutenzione straordinaria e attrezzature: trasferimenti alle Province

La Regione trasferisce risorse finanziarie alle Province per concedere contributi in conto capitale a soggetti pubblici e privati, società e associazioni sportive e ricreative per:

  • straordinaria manutenzione di impianti sportivi;
  • acquisto di attrezzature fisse e mobili necessarie all’attività sportiva e ricreativa.

Manifestazioni, corsi e iniziative sportive di interesse regionale

La Regione può concedere contributi a soggetti pubblici e privati senza fini di lucro per manifestazioni sportive, corsi di formazione e aggiornamento di tecnici, dirigenti e atleti, iniziative di informazione e promozione della pratica fisico-motoria, studi, ricerche, convegni e pubblicazioni, nonché per attività promozionali di interesse turistico e culturale in ambito sportivo. I contributi sono limitati alle iniziative di interesse regionale, ferme restando le competenze provinciali.

Può inoltre concedere finanziamenti per iniziative sportive di rilievo nazionale e internazionale o di particolare interesse sociale ed educativo; per queste ultime è ammessa la deroga al termine ordinario di presentazione delle domande. La Regione può anche realizzare direttamente tali interventi.

Le domande si presentano entro il 28 febbraio dell’anno della manifestazione o attività, salvo deroghe per i contributi alle iniziative di cui sopra. La rendicontazione deve essere presentata entro marzo dell’anno successivo all’erogazione. La mancata rendicontazione o la mancata realizzazione dell’iniziativa comportano revoca, restituzione delle somme e esclusione per 3 anni, salvo forza maggiore.

Criteri di priorità ed esclusione per il contrasto al doping

Le domande relative alle iniziative sportive di interesse regionale hanno priorità se l’organizzatore dimostra una concreta attività antidoping tra gli atleti partecipanti. Sono invece escluse dal finanziamento le manifestazioni organizzate da enti o società che abbiano registrato tra i propri atleti l’assunzione di sostanze dopanti. I criteri applicativi sono rimessi a regolamento della Giunta regionale.

Formazione degli operatori sportivi: Scuola regionale dello sport del CONI

La Regione sostiene la formazione e l’aggiornamento tecnico di operatori, dirigenti e amministratori di associazioni e società sportive tramite contributi annui al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, destinati alla Scuola regionale dello Sport e alle relative attività, anche in collaborazione con il corso di laurea in scienze motorie. Le iniziative finanziabili comprendono corsi, convegni, studi, ricerche e pubblicazioni specializzate.

Le domande si presentano entro il 31 gennaio dell’anno di svolgimento delle iniziative e la rendicontazione va trasmessa entro fine febbraio dell’anno successivo all’erogazione.

Valorizzazione del talento sportivo

Per valorizzare il talento degli atleti regionali, la Regione può concedere finanziamenti annui:

  • al Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera, per l’atletica leggera;
  • al Comitato regionale del CONI, per discipline sportive individuali, secondo gli indirizzi programmatici della Giunta.

Le risorse servono per borse di studio ad atleti e tecnici, equipaggiamenti promozionali, premi alle società di appartenenza, promozione dell’immagine e programmi di studio e sorveglianza medica tramite convenzioni con università o istituti scientifici regionali. La Giunta disciplina criteri e modalità di concessione; la domanda va corredata da relazione e preventivo e il finanziamento può essere anticipato e liquidato in unica soluzione.

Sostegno alla pratica sportiva dei soggetti diversamente dotati

La Regione concede alle associazioni sportive di soggetti diversamente dotati contributi in conto capitale fino all’80% della spesa ammissibile per:

  • organizzazione di manifestazioni sportive;
  • acquisto di mezzi per il trasporto, attrezzature specializzate ed equipaggiamenti.

Le domande si presentano entro il 31 gennaio con relazione e preventivo. La spesa ammissibile è definita da regolamento. La rendicontazione va prodotta entro marzo dell’anno successivo all’erogazione. In caso di mancata rendicontazione o mancata realizzazione si applicano revoca, restituzione ed esclusione per 3 anni, salvo forza maggiore.

Informatizzazione dei servizi sportivi

La Regione può concedere contributi, fino all’80% della spesa ammissibile, ai comitati regionali delle federazioni sportive affiliate al CONI, agli enti di promozione sportiva e alle realtà rappresentative delle associazioni amatoriali interprovinciali per acquistare tecnologia informatica destinata ai servizi interni e di supporto alle società e associazioni sportive.

Le domande si presentano entro il 31 gennaio con relazione sul bisogno e preventivo. Il contributo è erogato dopo la documentazione fiscale della spesa.

Sport nella scuola e nell’università

Per la scuola dell’obbligo la Regione può stipulare convenzioni con le federazioni sportive regionali, a condizione che vi sia intesa con almeno un Centro servizi amministrativi provinciali del Ministero dell’istruzione, presenza di istruttori qualificati e disponibilità di infrastrutture alberghiere o sportive in regione. La Giunta disciplina i criteri di concessione dei contributi e le domande si presentano entro il 31 maggio.

Per l’ambito universitario sono previsti contributi annui alle Università di Trieste e Udine per i rispettivi Centri universitari sportivi, a sostegno del funzionamento e delle attività sportive e di tempo libero.

Assistenza legale ai dirigenti volontari

La Regione può concedere contributi per il patrocinio legale ai dirigenti volontari non retribuiti di enti e associazioni sportive senza fini di lucro coinvolti in fatti connessi alla carica, con esclusione dei casi di dolo o colpa grave. Il contributo è anticipato in unica soluzione.

La domanda va presentata entro 30 giorni dall’avvio del procedimento giudiziario, indicando dati del richiedente, carica, difensore e sintetica relazione dei fatti. Al termine del procedimento occorre depositare parcella quietanzata e sentenza; la mancata presentazione comporta restituzione del contributo e impossibilità di ottenerne altri.

Tutela dei praticanti e obblighi per attività a pagamento

L’attività motoria generalizzata svolta a pagamento o con tassa d’ingresso o di associazione deve essere svolta sotto la responsabilità di un tecnico qualificato e previa certificazione medica di idoneità fisica del praticante. L’obbligo del tecnico va inserito nel regolamento d’uso dell’impianto.

La Giunta disciplina modalità di assistenza tecnica e criteri di individuazione dei tecnici. La violazione comporta revoca degli incentivi previsti dalla legge e sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro a carico del gestore, irrogata dai Comuni.

Tutela della salute, antidoping e certificazione di qualità

La Regione adotta programmi per promuovere corretti stili di vita e tutela della salute, con particolare attenzione alla lotta antidoping, mediante sensibilizzazione e informazione nelle scuole e verso atleti e operatori, nonché formazione di operatori medici e personale tecnico per il primo soccorso.

Gli interventi sono realizzati con Aziende sanitarie, scuole, CONI e organizzazioni sportive secondo programmi definiti dalla Giunta. La Regione può inoltre stipulare convenzioni con strutture medico-sportive nazionali per rafforzare i controlli antidoping nel territorio regionale, anche coinvolgendo direttamente gli organizzatori delle attività agonistiche. È previsto un certificato annuale di qualità antidoping per le associazioni che aderiscono e partecipano ai programmi.

Tempo libero, danza folcloristica e iniziative a favore dei militari di leva

Per il tempo libero la Regione può concedere contributi a soggetti pubblici e privati senza fini di lucro per manifestazioni di interesse regionale e può realizzarle direttamente.

Nel settore della danza folcloristica la Regione sostiene le associazioni che operano per la tutela e promozione del patrimonio culturale e linguistico, finanziando attività di ricerca, corsi, seminari, laboratori, pubblicazioni, acquisti di materiale e spese di trasporto per manifestazioni in Italia e all’estero, purché il programma sia riservato alla conoscenza e diffusione delle tradizioni regionali.

Sono inoltre previsti contributi per iniziative ricreative, sociali e culturali a favore dei militari di leva, in attuazione di un protocollo d’intesa con il Quinto Corpo d’Armata.

Le domande per questi interventi si presentano entro il 31 gennaio dell’anno dell’intervento, con relazione e preventivo; per le associazioni di danza folcloristica va inoltre allegata una relazione sintetica sulla propria attività e rappresentatività. La rendicontazione va trasmessa entro marzo dell’anno successivo all’erogazione; in mancanza, o se l’iniziativa non viene realizzata, seguono revoca, restituzione e esclusione per 3 anni, salvo forza maggiore.

Sport amatoriale

Per sostenere l’attività sportiva amatoriale delle associazioni operanti nel territorio regionale, trovano applicazione, secondo le relative modalità procedurali, le discipline previste per impianti sportivi, manifestazioni sportive, informatizzazione e tempo libero.

Controlli, sospensione, revoca e restituzione

L’Amministrazione regionale può effettuare ispezioni e controlli in qualsiasi momento sui contributi e finanziamenti concessi. Può inoltre sospendere le erogazioni, revocare i benefici e chiedere la restituzione delle somme erogate secondo la disciplina regionale sul procedimento amministrativo e sui contributi pubblici.

Disposizioni finanziarie e decorrenza

La legge reca un articolato sistema di coperture finanziarie, capitoli di spesa e variazioni compensative per gli interventi previsti, con oneri concentrati soprattutto sugli esercizi 2004 e 2005 e su limiti d’impegno pluriennali per impiantistica, sport natatori, attività di promozione, formazione, assistenza legale e tempo libero.

La decorrenza generale è fissata al 1° gennaio 2004; fanno eccezione, e risultano immediatamente efficaci, le disposizioni su finalità generali, struttura integrata per gli sport motoristici, sport nella scuola e nell’università, tutela della salute e disposizioni finanziarie. La legge abroga espressamente la precedente disciplina frammentaria regionale in materia di sport, tempo libero e interventi connessi, accorpandola in un testo unico.

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