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Legge

L.R. FVG 9/2003

Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002.

Normativa regionaleL.R. FVG 9/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge trasferisce alla Regione Friuli Venezia Giulia le funzioni amministrative sul Fondo di rotazione per iniziative economiche, ne disciplina gestione, organo di amministrazione, dotazione, utilizzo delle risorse residue e vigilanza. Le disposizioni operano dal 1° maggio 2003 nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

Fondo di rotazione per iniziative economiche del Friuli Venezia Giulia

Fondo di rotazione per iniziative economiche del Friuli Venezia Giulia

La legge, applicabile in Friuli Venezia Giulia, adegua l’assetto del Fondo di rotazione per iniziative economiche al trasferimento di funzioni previsto dal decreto legislativo n. 110 del 2002. Definisce la gestione regionale del Fondo, la sua governance, le fonti di alimentazione e il riutilizzo di risorse residue già vincolate a specifiche finalità.

Trasferimento delle funzioni e regime del Fondo

In attuazione del decreto legislativo n. 110/2002, le funzioni amministrative relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche sono trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia. Il Fondo continua a essere gestito secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato; la quota di provenienza statale resta una gestione separata disciplinata dalla legge n. 908/1955, ferma restando la competenza dei competenti organi regionali per le funzioni amministrative trasferite.

Organo di amministrazione: composizione, nomina e funzioni

I finanziamenti sono deliberati da un Comitato di gestione con sede a Trieste, nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell’Assessore alle finanze. Il Comitato è composto da un Presidente, quattro membri designati dalla Giunta regionale su terne indicate dalle Camere di commercio di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, e sei membri designati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza delle minoranze.

I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati. Il Comitato elegge al proprio interno un Vicepresidente con funzioni vicarie e può avvalersi, con voto consultivo, di esperti nei temi trattati. Per i componenti è richiesto il possesso dei requisiti previsti dal regolamento ministeriale n. 161/1998 in materia di onorabilità e professionalità.

Tra le competenze del Comitato rientra la determinazione dell’ammontare e della durata del mutuo. Le deliberazioni sono comunicate dal Presidente alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, che si avvale del Servizio del credito per gli adempimenti conseguenti.

Indennità, gettoni e spese di funzionamento

Gli importi dell’indennità annuale di carica e del gettone di presenza dei componenti del Comitato sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell’Assessore alle finanze.

Le spese di funzionamento del Comitato, comprese indennità, gettoni e rimborsi spese, gravano sul Fondo di cui alla legge n. 908/1955 transitato alla Regione. La Giunta regionale le determina annualmente, su proposta dell’Assessore alle finanze e previa motivata indicazione del Comitato.

Supporto tecnico, amministrativo e organizzativo

Per assicurare al Comitato un adeguato supporto, l’Amministrazione regionale stipula una convenzione con un soggetto idoneo. La convenzione disciplina l’assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa, l’istruttoria delle domande di finanziamento, le procedure connesse alle operazioni di finanziamento e alla gestione del Fondo, il compenso annuo del soggetto convenzionato, l’informativa verso l’Amministrazione regionale sulle operazioni e sui conferimenti, nonché rendicontazione, monitoraggio e valutazione dell’efficacia degli interventi.

L’onere per tale supporto è posto a carico del Fondo di cui alla legge n. 8/1970.

Convenzionamento con le banche

Nel rispetto della disciplina bancaria, tutte le banche operanti nel territorio regionale possono convenzionarsi con l’Amministrazione regionale per l’attuazione dei finanziamenti previsti dalla legge, purché in possesso dei requisiti e alle condizioni individuati tramite apposito bando.

Dotazione del Fondo e gestione delle risorse

Al Fondo si applicano le disposizioni sulla gestione fuori bilancio. La dotazione può essere alimentata da:

  • conferimenti della Regione;
  • conferimenti dello Stato, di enti pubblici economici e di imprese;
  • rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi;
  • interessi maturati sulle giacenze di tesoreria.

Le somme disponibili sono depositate in uno o più conti fruttiferi presso la Tesoreria regionale, sulla base di un’apposita convenzione integrativa della convenzione principale di tesoreria.

Riutilizzo delle risorse residue già vincolate

In relazione alla complessiva titolarità delle risorse richiamate dal decreto legislativo n. 110/2002, vengono svincolate dalla originaria finalità non più perseguibile e immesse nei finanziamenti del Fondo le risorse residue relative alla legge regionale n. 49/1978 per le zone terremotate, per un importo di euro 154.937,08.

Le risorse residue relative alla legge regionale n. 30/1985, per le aziende IRI nelle province di Trieste e Gorizia, pari a euro 774.685,35, e alla legge regionale n. 45/1986, per partecipazioni statali o collegate nelle province di Trieste e Gorizia, pari a euro 3.838.824,13, sono invece immesse nelle dotazioni afferenti i territori delle province di Trieste e Gorizia.

Vigilanza

La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo tramite la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

Coordinamento con la normativa comunitaria

L’intero provvedimento opera nel rispetto delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato a finalità regionale, secondo l’articolo 88, paragrafo 1, del Trattato CE e gli orientamenti vigenti.

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