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Legge

L.R. FVG 10/2003

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia.

Normativa regionaleL.R. FVG 10/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 17 aprile 2003, n. 10 disciplina i prelievi in deroga di alcune specie di uccelli durante la stagione venatoria e modifica varie norme su tutela della natura, caccia, tassidermia e organizzazione venatoria. Prevede anche contributi per iniziative divulgative e per spese di segreteria dei distretti venatori, con stanziamenti limitati agli anni 2003-2005 e 2003-2004.

Disciplina della deroga al prelievo di alcune specie di avifauna e modifiche in materia di fauna, caccia, natura e tassidermia

Disciplina del regime di deroga, fauna e caccia in Friuli Venezia Giulia

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 10 del 2003 disciplina il prelievo in deroga di alcune specie di uccelli nel corso della stagione venatoria e interviene in modo esteso sulla normativa regionale in materia di tutela della natura, attività venatoria, tassidermia e organizzazione dei distretti e delle riserve di caccia.

Ambito di applicazione e finalità del regime di deroga

Nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia i prelievi in deroga previsti dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/409/CEE sono consentiti, nel rispetto della legge statale sulla fauna selvatica e della Convenzione di Berna, secondo le regole della legge regionale. La deroga è giustificata dalla necessità di prevenire gravi e permanenti danni alle colture agricole e all’itticoltura, nonché dall’impraticabilità di soluzioni alternative soddisfacenti.

Specie cacciabili in deroga, soggetti abilitati e limiti di prelievo

Il prelievo in deroga è autorizzato per le seguenti specie:

  • storno
  • cormorano
  • tortora dal collare orientale
  • colombo domestico

L’attività può essere svolta da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante dai cacciatori iscritti alle riserve di caccia o operanti nelle aziende faunistico-venatorie regionali, nonché dagli agenti di vigilanza. Sono utilizzabili i mezzi previsti dalla legge statale sulla caccia. I limiti giornalieri e stagionali e i periodi in cui il prelievo è consentito sono demandati all’allegato A; ulteriori modalità sono rinviate al calendario venatorio regionale.

Controlli, monitoraggio e limitazioni del prelievo

Gli abbattimenti devono essere annotati sul tesserino venatorio regionale e i tesserini vanno restituiti entro il 31 marzo di ogni anno alle riserve competenti. Queste trasmettono entro i successivi sessanta giorni i dati riassuntivi alla struttura regionale competente e all’Istituto faunistico regionale per controlli e valutazioni.

L’Amministrazione regionale, sentito l’Istituto faunistico regionale, è individuata come autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni previste dalla direttiva comunitaria. Il Presidente della Regione può inoltre disporre limitazioni o sospensioni dei prelievi se emergono variazioni negative delle popolazioni interessate.

Attività di studio, informazione e promozione

L’Istituto faunistico regionale svolge attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione sulle specie oggetto di deroga. La legge prevede anche contributi per iniziative di valorizzazione e divulgazione della conoscenza sulla fauna minore e sulla flora spontanea.

Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni sul prelievo in deroga e sugli obblighi di annotazione e restituzione dei tesserini si applicano le sanzioni previste dalla legge statale sulla caccia e dalla legge regionale sulla gestione dell’attività venatoria.

Modifiche alla tutela della natura: specie vegetali protette e raccolta di anfibi e molluschi

La normativa regionale sulla tutela della natura viene integrata con nuove specie vegetali tutelate, tra cui asparagi selvatici, tamaro ed equiseti. Viene ridefinita la disciplina della cattura delle rane, con divieto generale e specifiche finestre temporali per Rana temporaria e Rana esculenta in determinati territori montani e nella pianura, entro il limite massimo giornaliero di 1 kg per persona.

Restano escluse dalla disciplina le aree protette e sono dichiarate sempre protette, quindi non catturabili in alcun periodo, Rana dalmatina, Rana latastei, Rana lessonae e Rana ridibunda.

Per le lumache del genere Helix la cattura è vietata in due periodi dell’anno; al di fuori di tali periodi è consentita entro il limite di 2 kg giornalieri per persona.

Provvedimenti di salvaguardia e monitoraggio della fauna minore

Il Presidente della Regione può limitare o sospendere la cattura delle specie di anfibi disciplinate dalla legge se si manifestano variazioni negative incompatibili con uno stato di conservazione soddisfacente. La Direzione regionale competente promuove il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie interessate.

Contributi per divulgazione su fauna minore e flora

Per mostre, convegni e materiale divulgativo sulla fauna minore e sulla flora, la Direzione regionale delle foreste e della caccia può finanziare iniziative proprie o concedere contributi:

  • al 100% della spesa ammissibile a Province, Comuni e altri enti pubblici
  • al 90% della spesa ammissibile ad associazioni culturali

La domanda va presentata entro il 30 aprile di ogni anno, con relazione e preventivo; il contributo può essere erogato in via anticipata e in un’unica soluzione, mentre la spesa deve essere documentata entro l’anno successivo.

Modifiche alla normativa sul personale regionale e ai poteri di polizia giudiziaria

Ai componenti del Corpo forestale regionale e alle guardie e marescialli ittici, per i servizi di istituto connessi a foreste, caccia, pesca, protezione della natura e ambiente, è attribuita la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi del codice di procedura penale.

Organizzazione venatoria: distretti, riserve, zone cinofile e selezione

La legge interviene in modo organico sulla disciplina venatoria regionale, modificando la ripartizione delle competenze tra Direzione regionale, distretti venatori, riserve di caccia e organi associativi. Rafforza il ruolo della Direzione regionale e dell’Istituto faunistico regionale, introduce termini per la trasmissione e ratifica degli atti, e disciplina più puntualmente i regolamenti annuali o pluriennali di gestione faunistica.

Sono previste regole specifiche per:

  • l’esercizio della caccia di selezione agli ungulati, con possibilità di destinare una sola zona della riserva se almeno il 15% dei cacciatori assegnati lo richiede
  • la caccia tradizionale agli ungulati in alcune riserve di diritto dove si pratica solo la selezione, su richiesta di almeno il 15% dei soci
  • la possibilità, per chi non ha ancora conseguito l’abilitazione, di praticare la caccia di selezione per un solo anno se iscritto al corso, accompagnato da un socio abilitato che assuma per iscritto la responsabilità
  • la caccia alla posta per gli acquatici, consentita sino a un’ora dopo il tramonto

Per le zone cinofile è ammesso, tutto l’anno, l’abbattimento esclusivamente di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.

Regole su riserve, distretti, disciplina interna e commissariamento

La legge ridefinisce la composizione e i compiti degli organi distrettuali, introducendo la figura del Vicepresidente, la possibilità di un comitato di saggi per i contenziosi interni e sanzioni disciplinari per infrazioni lievi. I provvedimenti disciplinari di primo grado sono immediatamente esecutivi e possono essere impugnati entro trenta giorni davanti a una Commissione regionale unica di appello, che può anche aggravare la decisione.

È inoltre previsto il commissariamento dei Direttori delle Riserve di caccia e dei Presidenti dei Distretti venatori in caso di violazioni di legge, regolamenti o gravi irregolarità; i soggetti commissariati non sono rieleggibili. Il provvedimento è adottato dall’Assessore regionale competente.

Conversione delle riserve private e riassegnazione dei cacciatori

Le riserve di caccia private o consorziali costituite in concessione possono essere convertite in aziende faunistico-venatorie o agri-turistico-venatorie entro il 31 dicembre 2003. In mancanza di domanda di conversione o dei requisiti richiesti entro tale data, la concessione decade dall’1 gennaio 2004.

È anche prevista la riassegnazione alla medesima riserva, anche in soprannumero e a partire dalla successiva annata venatoria, per i cacciatori che abbiano perso l’assegnazione a causa di sospensione, ritiro o mancato rinnovo della licenza e che siano poi risultati estranei ai fatti contestati, con domanda da presentare tra l’1 e il 31 marzo.

Tassidermia e associazioni ornitologiche

La disciplina della tassidermia viene corretta in punti specifici, anche con riferimento a specie protette e alla possibilità di autorizzare enti e istituzioni pubbliche, come musei di storia naturale e istituti universitari, già autorizzati alla data di entrata in vigore della legge. Per le associazioni ornitologiche è precisata la possibilità di assumere la gestione prevista dalla normativa di settore.

Norme finanziarie e durata degli stanziamenti

Sono autorizzate spese limitate nel tempo per:

  • contributi alle riserve di caccia o ad altri soggetti che esprimono il Presidente pro tempore del distretto venatorio per le spese di segreteria del distretto: 120.000 euro complessivi, ripartiti in 40.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005
  • iniziative in materia di fauna selvatica e flora spontanea: 52.000 euro complessivi, ripartiti in 26.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004

Le coperture sono assicurate mediante storni di pari importo da altre unità previsionali di bilancio.

Obsolescenza dell’atto

L’atto risulta oggi in larga misura superato e poco utile in applicazione pratica, perché interviene su annualità e regimi transitori ormai conclusi, oltre a modificare molte disposizioni poi ulteriormente stratificate o sostituite. Restano di interesse soprattutto i riferimenti storici e ricostruttivi della disciplina venatoria regionale.

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