L.R. FVG 5/2003
Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Friuli Venezia Giulia la richiesta, l’ammissibilità, l’indizione e lo svolgimento dei referendum abrogativi, consultivi e propositivi, nonché l’iniziativa popolare delle leggi regionali. Regola quorum, firme, termini, limiti di materia e effetti; resta applicabile nel tempo, ma alcune previsioni riguardano procedimenti e consultazioni da avviare nel periodo di vigenza.
Disciplina dei referendum regionali e dell’iniziativa popolare in Friuli Venezia Giulia
Disciplina dei referendum regionali e dell’iniziativa popolare in Friuli Venezia Giulia
La legge attua l’articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e regola gli strumenti di democrazia diretta regionali. Definisce i procedimenti per referendum abrogativo, consultivo e propositivo, oltre alle modalità di esercizio dell’iniziativa legislativa popolare.
Finalità e ambito applicativo
La disciplina si applica esclusivamente al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. Essa detta regole procedurali per la presentazione delle richieste, il controllo di ammissibilità, la raccolta e verifica delle firme, l’indizione del referendum e gli effetti dell’esito, oltre alle ipotesi di consultazione popolare su circoscrizioni comunali e provinciali.
Referendum abrogativo: oggetto, limiti e iniziativa
Il referendum abrogativo può riguardare leggi regionali, singoli articoli, commi completi o parti di essi purché costituiscano precetti autonomi. Sono esclusi, tra l’altro, le leggi istitutive di tributi, le leggi di bilancio e variazione di bilancio, le norme rese obbligatorie da fonti superiori o meramente riproduttive, le leggi su nuovi Comuni o Province o sulle circoscrizioni, le leggi approvate ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto, quelle connesse al funzionamento degli organi statutari e quelle che incidono sul bilancio del Consiglio regionale. Restano fermi i principi della giurisprudenza costituzionale sulla non ammissibilità.
Presentazione della proposta e soggetti promotori
La proposta di referendum abrogativo è presentata per iscritto all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale da almeno 500 promotori elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Regione. I promotori devono provenire da almeno tre circoscrizioni elettorali, con almeno 50 per ciascuna. Se il referendum riguarda norme applicabili solo a parte del territorio regionale, almeno il 50% dei promotori deve risiedere in quell’area. La proposta deve indicare con precisione l’atto o le disposizioni da abrogare e formulare il quesito in modo chiaro, sintetico e tale che la risposta positiva o negativa corrisponda rispettivamente ad abrogazione o mantenimento.
Raccolta, autenticazione e deposito delle firme
Per la raccolta si utilizzano fogli forniti e vidimati dalla Segreteria generale del Consiglio regionale. I moduli non possono essere usati se vidimati da oltre cinque mesi. Le firme devono essere autenticate dai soggetti indicati dalla legge statale sulle autenticazioni elettorali e dai consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia; l’autenticazione può essere unica per modulo, ma deve indicare il numero delle firme. Sono richiesti i certificati elettorali, anche collettivi, rilasciati dai sindaci entro 48 ore. La richiesta, corredata della documentazione, è presentata da almeno cinque promotori in giorno lavorativo e entro le ore 12.
Ammissibilità e controllo della richiesta
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale decide sull’ammissibilità entro 30 giorni dalla presentazione della proposta, verificando in particolare: la legittimazione e i requisiti dei promotori, l’ammissibilità della materia, la chiarezza e univocità del quesito e l’assenza di contenuti vincolati da norme superiori. Se il quesito non è chiaro o univoco, la procedura può essere sospesa per consentire la riformulazione. La deliberazione richiede l’unanimità dei componenti dell’Ufficio di Presidenza; se non raggiunta, la questione passa al Consiglio regionale, che delibera secondo le maggioranze indicate dalla legge. Le decisioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale entro 10 giorni.
Quorum e effetti del referendum abrogativo
Il referendum è approvato se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di esito favorevole all’abrogazione, il Presidente della Regione dichiara l’abrogazione con decreto pubblicato immediatamente nel Bollettino ufficiale; l’effetto decorre dal giorno successivo alla pubblicazione, salvo differimento motivato fino a 60 giorni. Se il voto è contrario all’abrogazione, il medesimo quesito non può essere ripresentato prima di cinque anni dalla pubblicazione dell’esito. Se il referendum riguarda singole disposizioni, il divieto non vale per altre disposizioni della stessa legge.
Interruzione delle operazioni referendarie
Se prima della data del referendum interviene l’abrogazione della legge o delle disposizioni oggetto del quesito, il Presidente della Regione dichiara la cessazione delle operazioni. Se l’abrogazione è parziale o accompagnata da una nuova disciplina della materia, il Presidente decide, secondo le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza o del Consiglio regionale e sentito il comitato dei promotori, se la consultazione debba comunque svolgersi e su quali disposizioni. Se la nuova disciplina non modifica i principi essenziali o non recepisce gli obiettivi sostanziali della richiesta, il referendum si estende anche alle nuove disposizioni indicate nel decreto.
Referendum consultivo su circoscrizioni comunali
L’istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione, e la modifica delle circoscrizioni o denominazioni comunali sono stabilite con legge regionale, previo referendum consultivo delle popolazioni interessate. Le modifiche territoriali devono riguardare territori contigui, rispondere a esigenze organizzative e di sviluppo equilibrato e, salvo fusione, non possono condurre a Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. La nuova denominazione non può riferirsi a persone viventi o decedute da meno di 50 anni; è possibile aggiungere una seconda denominazione in lingua friulana, slovena, tedesca o di altre minoranze linguistiche tutelate.
Consultazione comunale: procedura e partecipazione
Il referendum consultivo comunale è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su iniziativa della Giunta, dei consiglieri regionali, degli altri titolari dell’iniziativa legislativa e dei Consigli provinciali o comunali interessati. La proposta deve contenere denominazione del nuovo Comune o nuova denominazione, planimetria del territorio interessato e, in caso di fusione, localizzazione della sede del capoluogo. Partecipano alla consultazione gli elettori individuati secondo il tipo di variazione; in alcuni casi il Consiglio regionale può limitare il voto alla sola popolazione della frazione o porzione interessata, se il suo peso territoriale o demografico è poco rilevante. Il Presidente della Regione indice il referendum con decreto e la votazione si svolge di domenica, in qualunque mese dell’anno.
Referendum consultivo su circoscrizioni provinciali
La revisione delle circoscrizioni provinciali, l’istituzione e la soppressione delle Province avvengono con legge regionale, su iniziativa dei Comuni e previo referendum consultivo. La procedura si avvia con un documento di intenti presentato da uno o più sindaci, accompagnato dalla sottoscrizione di sindaci rappresentativi della maggioranza della popolazione dell’ambito territoriale interessato. Sono richiesti presupposti territoriali e demografici: continuità del territorio provinciale, unicità provinciale del territorio comunale, superficie minima di 1.700 kmq e popolazione minima di 50.000 abitanti per le nuove Province e per quelle risultanti dalla modifica. Deve inoltre sussistere una prevalenza dei rapporti sociali, economici e culturali nell’ambito considerato e una conformazione idonea al riequilibrio territoriale.
Procedimento provinciale, quorum territoriale e limiti di partecipazione
Entro 90 giorni dalla presentazione del documento di intenti, i Consigli comunali dell’ambito devono deliberare a maggioranza assoluta; le deliberazioni sono poi depositate e verificate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Entro 60 giorni dalla verifica, l’Ufficio sottopone al Consiglio la proposta di deliberazione del referendum. La consultazione coinvolge gli elettori dei Comuni interessati secondo il tipo di variazione; l’orientamento della popolazione residente nelle parti di territorio destinate a passare a un’altra Provincia deve risultare autonomamente nella proclamazione. Anche qui il Consiglio può limitare la partecipazione alla sola popolazione direttamente interessata se ricorrono particolari caratteristiche di area eccentrica e distinta.
Esito dei referendum consultivi e iniziativa legislativa conseguente
Nei referendum consultivi comunali e provinciali il quesito è approvato se la risposta affermativa ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi. Se l’esito è favorevole, entro 60 giorni dalla proclamazione la Giunta regionale deve presentare al Consiglio un disegno di legge sull’oggetto del quesito, ferma restando l’iniziativa dei consiglieri e degli altri soggetti legittimati. L’esito negativo non impedisce comunque l’iniziativa legislativa.
Contenuto delle leggi-provvedimento su Comuni e Province
Le leggi regionali che istituiscono nuovi Comuni o modificano circoscrizioni comunali devono disciplinare i rapporti patrimoniali, finanziari e di personale tra gli enti interessati e indicare il termine per l’elezione dei nuovi organi. In caso di nuovo Comune, deve essere prevista anche un’assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto. Analoghe previsioni valgono per le leggi su nuove Province o su modifiche provinciali, con l’ulteriore obbligo, in caso di nuova Provincia, di garantire personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti.
Referendum consultivo facoltativo
Prima di emanare provvedimenti di propria competenza, o su proposta della Giunta per provvedimenti di competenza della stessa, il Consiglio regionale può deliberare referendum consultivi delle popolazioni interessate. La deliberazione deve indicare il quesito e l’ambito territoriale coinvolto. Il Presidente della Regione indice il referendum con decreto e ne ordina la pubblicazione del risultato nel Bollettino ufficiale.
Iniziativa legislativa popolare
Le proposte di legge di iniziativa popolare richiedono almeno 15.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia. La proposta, corredata dalle firme, è presentata al Presidente del Consiglio regionale. La Presidenza del Consiglio verifica e computa le firme; ai controlli possono assistere fino a dieci promotori indicati sui fogli e ciascun consigliere regionale. Le firme, la loro autenticazione e i certificati allegati seguono le regole previste per i referendum.
Referendum propositivo
I soggetti titolari dell’iniziativa per i referendum abrogativi possono presentare una proposta di legge da sottoporre a referendum popolare. Se trascorre un anno dalla deliberazione che accerta la regolarità della richiesta o dalla deliberazione di ammissibilità della richiesta dei Consigli provinciali senza che il Consiglio regionale abbia deliberato sulla proposta, il Presidente della Regione indice il referendum. Il referendum propositivo è approvato con il quorum partecipativo della maggioranza degli aventi diritto e con la maggioranza dei voti validamente espressi. Se l’esito è favorevole, il Consiglio regionale deve esaminare la proposta entro 60 giorni dalla proclamazione.
Forma delle proposte e documentazione
Le proposte di legge per iniziativa popolare e per referendum propositivo devono essere redatte in articoli e corredate da una relazione illustrativa. I fogli per la raccolta firme devono riprodurre a stampa il testo del progetto e essere vidimati secondo la disciplina prevista per i referendum abrogativi. Restano applicabili le regole sull’autenticazione delle firme e sui certificati elettorali.
Disposizioni finali, coordinamento e abrogazioni
La legge rinvia a future disposizioni regionali ordinarie per integrare la disciplina procedurale dei referendum; fino ad allora continua ad applicarsi in via suppletiva la legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, in quanto compatibile. Le disposizioni relative ai referendum consultivi su circoscrizioni territoriali possono essere modificate con legge ordinaria regionale nelle parti non direttamente disciplinanti la consultazione. Sono inoltre abrogati i commi 20 e 21 dell’articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.
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