L.R. FVG 12/2003
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge coordina numerose modifiche normative e misure finanziarie per il 2003-2005 in materia di beni pubblici, enti locali, personale, sanità, cultura, urbanistica, lavori pubblici, ambiente, agricoltura, commercio, turismo, trasporti e altri settori regionali. Molte misure sono limitate agli esercizi 2003-2005 o a termini specifici (es. 31/12/2003, 30/6/2004, 31/12/2005).
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003 del Friuli Venezia Giulia
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003 del Friuli Venezia Giulia
La legge contiene un ampio insieme di interventi di coordinamento e rifinanziamento collegati alla manovra finanziaria 2003 della Regione Friuli Venezia Giulia. La disciplina incide su settori istituzionali, sociali, territoriali ed economici, con molte disposizioni espressamente limitate a specifici esercizi finanziari o a termini temporali puntuali.
Affari istituzionali, beni pubblici e procedimento amministrativo
La legge interviene sul regime dei beni regionali e comunali, prevedendo il trasferimento ai Comuni delle aree verdi e delle strade di accesso, comprese pertinenze e spazi nel sottosuolo e soprassuolo, già inserite nella toponomastica comunale e aventi destinazione pubblica. Nei territori con libro fondiario, ai fini dell’intavolazione è sufficiente l’indicazione delle partite tavolari; la domanda deve essere presentata dal Comune.
È abrogato il regime transitorio sulla vendita dei beni immobili degli IACP previsto dalla legge regionale 38/1996. È inoltre ampliata la disciplina del patrimonio regionale sui beni mobili non più utilizzabili, consentendo la cessione a titolo oneroso o, gratuitamente, a favore di enti pubblici e di istituzioni o associazioni con attività sociali, assistenziali, di istruzione o formazione professionale.
In materia di libro fondiario, gli atti richiesti dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e dai Comuni, o nell’interesse degli stessi, sono esenti dai diritti per gli adempimenti tavolari. È riconosciuto anche l’accesso telematico alla banca dati informatizzata del libro fondiario, con regole demandate a deliberazione regolamentare della Giunta regionale.
La restituzione di somme erogate a titolo di incentivo a enti locali e altri soggetti pubblici indicati dalla norma è disposta senza applicazione di interessi.
Enti locali, autonomie locali e organizzazione amministrativa
Per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia non si applicano le disposizioni statali sulla rideterminazione delle dotazioni organiche contenute nella legge finanziaria 2003, fermo restando il rispetto dei principi già fissati dalla normativa regionale e dei vincoli di bilancio. Restano salve le regole per gli enti dissestati e strutturalmente deficitari.
È previsto, per sindaci e presidenti di Provincia, un’indennità di fine mandato pari a una mensilità per ogni anno di mandato, ridotta proporzionalmente per periodi inferiori, a carico degli enti interessati. È inoltre introdotto un meccanismo di tutela del diritto di accesso degli amministratori locali: i consiglieri comunali e provinciali possono adire il Comitato di garanzia, che diffida l’ente e, in caso di inerzia, invia un commissario; gli oneri gravano sull’ente inadempiente.
La Regione autorizza un contributo straordinario di 150.000 euro al Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza per interventi di potenziamento tecnologico della Questura di Pordenone, con erogazione anticipata e rendicontazione tramite l’ufficio ministeriale competente. Sono inoltre modificati i trasferimenti al sistema delle autonomie locali e i criteri di designazione di alcuni componenti di organismi consultivi.
Sviluppo della montagna e comprensori montani
La legge consente di finanziare interventi per lo sviluppo montano anche con risorse del Fondo regionale diverse da quelle statali, per garantire la copertura degli interventi previsti dalla disciplina sulle zone montane.
È concesso al Comprensorio montano della Carnia un contributo di 200.000 euro per finanziare Euroleader s.cons.r.l. nella promozione di programmi di sviluppo socio-economico della Carnia e del Gemonese. La domanda va presentata al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna; la spesa è prevista solo per il 2003.
La legge amplia inoltre la classificazione montana in provincia di Trieste, includendo Muggia, San Dorligo della Valle e diversi territori censuari del Comune di Trieste, e modifica le procedure semplificate di approvazione delle varianti urbanistiche nei comprensori montani, con richiamo transitorio all’allegato A del regolamento del 1995 fino all’emanazione del nuovo decreto.
Acquisti di beni e servizi e disciplina degli appalti
Per gli acquisti di beni e i servizi sotto soglia comunitaria, stipulati da amministrazione regionale, enti locali, enti regionali, enti pubblici non economici e organismi di diritto pubblico, sono previste regole uniformi: uso di procedure aperte o ristrette, ricorso alla procedura negoziata solo nei casi consentiti dalla normativa comunitaria o nazionale, oppure per importi di beni e servizi non superiori a 200.000 euro, con gara ufficiosa tra almeno cinque imprese.
La procedura negoziata deve essere motivata e coinvolgere un numero congruo di soggetti, comunque non inferiore a tre, salvo casi particolari. Restano ammesse le convenzioni CONSIP e il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Le procedure in economia sono consentite fino a 130.000 euro al netto IVA. Le norme regionali che parlano di trattativa privata si intendono riferite alla procedura negoziata.
Sono abrogate diverse disposizioni regionali previgenti in materia di tesoreria, controlli sugli enti locali, pianificazione urbanistica, telesoccorso, sanità, gestione di servizi finanziari e altre materie connesse. Per i Comuni fino a 5.000 abitanti, la disciplina dell’articolo 24 della legge 289/2002 sugli acquisti di beni e servizi non si applica.
Personale regionale, gruppi consiliari e trattamento economico dei consiglieri
La disciplina regionale del personale viene aggiornata consentendo che gli incarichi di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta e del Consiglio regionale siano conferiti anche a soggetti esterni o dipendenti di altre amministrazioni, purché in possesso di laurea e di qualificazione professionale adeguata. Il personale regionale designato va in aspettativa senza assegni; per i provenienti da altre amministrazioni è necessaria l’aspettativa o il fuori ruolo presso l’ente di appartenenza.
È altresì previsto che il personale assunto con contratto da dirigente d’azienda industriale possa essere preposto alla direzione di servizi dell’Amministrazione regionale. Vengono modificate le equiparazioni per il personale del Ministero dell’economia e delle finanze ai fini dell’inquadramento regionale, con possibilità di rettificare le domande già presentate.
Per i consiglieri regionali, la disciplina dell’indennità di fine mandato viene ridotta da trenta a quindici mesi e non si applica ai consiglieri già cessati alla data di entrata in vigore della legge. Sono inoltre riscritti i criteri di assegnazione del personale alle segreterie dei gruppi consiliari, con decorrenza dal 1° luglio 2003, e viene modificato il finanziamento sostitutivo per il personale dei gruppi. Dal 2004 opera anche un incremento del finanziamento base ai gruppi consiliari in ragione della presenza di donne elette nel gruppo.
Sanità, politiche sociali e famiglia
Le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a fornire gratuitamente ai soggetti già sottoposti al “Multitrattamento Di Bella” i farmaci previsti dai protocolli di riferimento e quelli indispensabili al trattamento, sulla base di prescrizione medica motivata.
È modificata la disciplina delle farmacie, riducendo la chiusura annuale obbligatoria da tre a due settimane, con possibilità per le farmacie rurali o uniche nel Comune di ridurla a una settimana o di esserne esonerate per comprovate esigenze locali.
La legge riscrive la disciplina degli interventi a sostegno della natalità: i Comuni erogano assegni una tantum per nascita o adozione a favore dei nuclei con almeno un genitore residente in regione, cittadino italiano o comunitario da almeno dodici mesi; sono previste maggiorazioni per il secondo figlio e per parti gemellari. La Regione ripartisce annualmente i fondi, la Giunta fissa importi e limiti reddituali, i Comuni possono integrare l’importo e usare eventuali eccedenze per l’anno successivo. La nuova disciplina si applica dal 1° gennaio 2004.
Sono inoltre disciplinati vari interventi socio-assistenziali: conferma delle economie contributive per soggetti trasformati in enti di diritto privato, possibilità di confermare contributi per lavori iniziati prima della concessione formale, interventi per anziani non autosufficienti e affetti da Alzheimer o demenza senile, contributi per strutture per anziani con progetti già autorizzati, obbligo di pubblicazione del bilancio annuale delle case per anziani e inabili, e mantenimento per il 2003 dei contributi ai servizi per persone con handicap in misura non inferiore al 2002.
Cultura, lingua friulana e minoranze
La composizione di un organismo previsto dalla legge sui beni culturali istriani viene integrata con un rappresentante del Centro di ricerche storiche di Rovigno.
Per la tutela della lingua e cultura friulane, alcune disposizioni già abrogate vengono ripristinate nel testo previgente e continuano ad applicarsi fino all’insediamento del consiglio di amministrazione dell’organismo previsto dalla normativa regionale di settore. È inoltre fatta salva l’attività svolta fino all’entrata in vigore della legge dal Comitato scientifico dell’Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane.
Sport, tempo libero e impiantistica invernale
Sono rifinanziati, per il 2003, interventi per manutenzione delle piste di fondo, investimenti connessi alle piste da fondo e difesa dei boschi dagli incendi, con specifiche autorizzazioni di spesa e copertura mediante fondi globali regionali. Le somme sono destinate a enti locali, soggetti sportivi e altri enti ammessi dalla normativa di settore.
La disciplina sugli interventi sportivi viene integrata anche con una norma transitoria che salva gli interventi già assentiti nel 2003 dalla normativa previgente. Sono inoltre previsti ulteriori contributi per ricreatori, oratori e centri di aggregazione giovanile.
Corregionali all’estero e rimpatriati
In via transitoria, fino all’approvazione del piano triennale previsto dalla legge regionale 7/2002, sono confermati per il 2003 i progetti dei programmi annuali 2000, 2001 e 2002. Tra gli interventi a favore dei corregionali all’estero rientra anche il contributo per le spese di traslazione in regione delle salme e delle ceneri dei deceduti all’estero.
Sono inoltre modificati alcuni aspetti organizzativi e finanziari degli organismi di rappresentanza, e viene aggiornato il contributo agevolato per il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici dei lavoratori rimpatriati, limitandolo all’80% dell’onere INPS e comunque entro 5.000 euro.
Edilizia residenziale pubblica, energia, ricostruzione e bonifica
La legge corregge il testo della normativa regionale sull’edilizia residenziale pubblica e introduce una disciplina più restrittiva per nuovi impianti a biomasse nelle more dell’approvazione del PER: l’autorizzazione è subordinata alla distanza minima di 2 km da terreni agricoli con colture pregiate.
Per gli impianti a biomasse è richiesto anche un accordo di programma tra Regione, Province e Comuni interessati, che disciplini ubicazione, percorsi di provenienza delle biomasse, misure di mitigazione e interventi di riequilibrio economico-sociale.
Nel settore della ricostruzione post-sismica, vengono salvaguardati i finanziamenti concessi a favore di enti che hanno ultimato i lavori oltre i termini, e si prorogano al 31 dicembre 2005 i termini per completamento di espropriazioni e opere non ancora concluse, anche solo sul piano amministrativo. Sono abrogati alcuni commi della normativa del 1998 sulle zone terremotate, e prorogati al 30 giugno 2004 taluni termini della ricostruzione.
In materia di bonifica, ai Consorzi di bonifica sono attribuite ulteriori competenze sui beni del demanio idrico già di proprietà regionale o trasferiti dallo Stato e utilizzati dai Consorzi; i beni sono individuati entro dodici mesi con verbale di consegna approvato dalla struttura regionale competente. È inoltre precisato che alcune disposizioni sui lavori pubblici si applicano ai Consorzi di bonifica solo in relazione a specifiche norme.
Lavori pubblici
La legge interviene in modo esteso sulla disciplina organica dei lavori pubblici regionale. Vengono precisati i soggetti destinatari della legge, l’ambito applicativo agli enti pubblici economici, i casi in cui si applicano gli articoli relativi ai privati e la possibilità di estendere talune regole anche ai lavori di qualsiasi importo finanziati con incentivi del titolo II della legge 7/2000.
Sono riformati i criteri di scelta dei concorrenti, il numero minimo degli invitati alle gare, le regole per le gare deserte, le clausole contrattuali, la garanzia fideiussoria, le polizze assicurative per responsabili del procedimento e progettisti, la cauzione definitiva e il regime dei finanziamenti. È previsto anche che l’amministrazione possa richiedere all’aggiudicatario un ufficio operativo in regione per tutta la durata dei lavori e fino al collaudo definitivo.
In via di interpretazione autentica, la garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche da altri soggetti ammessi dalla normativa statale; inoltre, la delegazione amministrativa intersoggettiva può riguardare progettazione ed esecuzione congiuntamente, solo progettazione o solo esecuzione.
Demanio idrico e acque pubbliche
La legge disciplina in modo organico concessioni e autorizzazioni sul demanio idrico regionale. Il rilascio di concessioni per attraversamenti o utilizzi di beni demaniali richiede il parere vincolante della Direzione regionale dell’ambiente e, in alcuni casi, anche del Comune e della Direzione pianificazione territoriale. È prevista una procedura pubblicitaria per le nuove concessioni a privati, con affissione all’albo pretorio per almeno trenta giorni; in mancanza di altre domande si procede a trattativa privata diretta.
In caso di più domande sulla stessa area si procede con gara ufficiosa al rialzo; per le richieste di enti pubblici destinate a interventi o servizi di pubblico interesse, la domanda è prioritaria rispetto ai privati. Sono previste autorizzazioni provvisorie fino a tre anni, rinnovabili, nella fase transitoria di trasferimento delle funzioni dallo Stato alla Regione.
Le concessioni statali già rilasciate restano valide fino alla naturale scadenza. È inoltre stabilito che la concessione di derivazione d’acque pubbliche costituisce titolo per l’occupazione delle aree del demanio idrico necessarie all’impianto, con canone ricompreso in quello della derivazione. Sono esentati dal canone demaniale gli attraversamenti e gli utilizzi realizzati da Comuni, Province, Comprensori montani e Consorzi di bonifica per interventi di interesse pubblico, con efficacia retroattiva dalla consegna dei beni dallo Stato alla Regione.
Per gli interventi urgenti di protezione civile su corsi d’acqua in area montana, i canoni sono pari a zero. Sono inoltre trasferiti gratuitamente ai Consorzi di bonifica i caselli idraulici con pertinenze e accessori.
Urbanistica ed edilizia
La legge consente, previo parere favorevole dell’Azienda sanitaria, varianti urbanistiche che ampliano zone omogenee A e B in presenza di insediamenti zootecnici rilevanti, se i centri abitati sono interclusi dal vincolo di rispetto. Le procedure semplificate per le varianti ai PRGC sono estese ai Comuni con popolazione inferiore a 2.500 abitanti.
Viene confermata la validità di contributi già concessi qualora il PRGC o il PRPC sia riadottato entro sei mesi dalla delibera di riadozione. La concessione gratuita ex art. 94 della legge urbanistica regionale viene estesa agli ampliamenti di edifici residenziali finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, compresi ascensori, piattaforme elevatrici, servizi igienici, modifiche delle scale e spazi di manovra.
Viabilità e trasporti
Sono modificate varie norme del settore trasporti, con abrogazione di alcune disposizioni sulla navigazione marittima, lagunare, lacuale e fluviale di persone e con aggiornamento dei soggetti beneficiari delle provvidenze regionali per i trasporti.
La Regione è autorizzata a progettare, realizzare, completare e ammodernare opere di viabilità di interesse regionale, direttamente o mediante delegazione amministrativa o altre forme previste dalla normativa. Sono conseguentemente adeguate le denominazioni di capitoli di bilancio relativi alle spese per tali opere.
Interventi per le aree alluvionate e protezione civile
La disciplina sugli interventi straordinari per le aree alluvionate del Friuli Venezia Giulia viene corretta specificando che gli aiuti riguardano infrastrutture e edifici pubblici. Le domande già presentate da privati sono trasmesse ai Comuni per l’istruttoria nell’ambito del procedimento avviato con decreto del Presidente della Regione, anche se pervenute oltre il termine originario.
Per l’attuazione degli interventi si applicano le ordinanze ministeriali adottate per gli eventi alluvionali di novembre 2002. Inoltre, per gli interventi urgenti di protezione civile su corsi d’acqua in area montana, i canoni demaniali regionali sono azzerati.
Rifiuti, acque, cave e attività estrattive
La legge proroga al 31 dicembre 2004 alcune disposizioni in materia di finanziamenti regionali per rifiuti e recupero. L’efficacia di talune norme sugli aiuti di Stato in materia di smaltimento rifiuti resta sospesa fino alla pubblicazione dell’esito positivo dell’esame della Commissione europea.
È introdotta una procedura specifica per la modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti quando sia necessario adeguarsi a obblighi di legge o comunitari, con deliberazione di Giunta, parere consiliare, pubblicazione e approvazione finale del Presidente della Regione.
Nel settore estrattivo, in caso di violazione delle condizioni dell’autorizzazione, è vietato rilasciare nuove autorizzazioni o concessioni edilizie, di cava, discarica o altre, fino al pagamento delle sanzioni e alla rimozione delle violazioni.
Tariffe di fognatura, collettamento e depurazione
I Comuni possono aumentare le tariffe di fognatura e depurazione, nel triennio 2003-2005, fino a un massimo cumulato del 20%, con limite annuo del 7%, per finanziare i piani stralcio provinciali di cui alla legge 388/2000. Gli introiti confluiscono in fondi provinciali vincolati, gestiti d’intesa con i Comuni interessati, e l’aumento si applica anche alle gestioni in economia. Sono salvi eventuali aumenti già deliberati.
Agricoltura, pesca, caccia e sviluppo rurale
La legge modifica numerose norme agricole: viene riformato il regime degli aiuti di assistenza tecnica, fissando un tetto di 100.000 euro per beneficiario in tre anni; si amplia l’ambito territoriale del fondo di rotazione agricolo; si aggiorna la disciplina delle garanzie sui prestiti; si ridefiniscono i benefici connessi a istituti agrari, università ed enti pubblici che svolgono attività agricole; e si rafforzano gli aiuti per l’apicoltura e l’agricoltura biologica.
Per i controlli sull’agricoltura biologica sono previsti contributi fino al 100% della spesa, con percentuali differenziate per aziende biologiche e miste. I contributi per le “Strade del vino” possono essere concessi a Comitati di gestione ed enti locali fino al 60% della spesa ammissibile.
Sono rifinanziate varie misure agricole e sono iscritte in entrata risorse statali a rimborso per le funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca. In laguna di Marano-Grado, in via transitoria, la Regione può rilasciare concessioni per allevamento di molluschi bivalvi; le domande presentate entro il 31 dicembre 2002 conservano priorità. È disciplinato anche l’uso delle acque pubbliche per vigilanza, monitoraggio, pesca e attività connesse, purché non si arrechino danni alle colture o all’acquacoltura.
Sono inoltre attribuite all’Ente Tutela Pesca le funzioni sanzionatorie dirette in materia di pesca nelle acque interne, con attribuzione degli introiti delle sanzioni all’ente stesso. In ambito venatorio è consentito, nella specifica pratica lagunare e a mare, l’esercizio da natanti fermi e ancorati negli appostamenti fissi detti “collegia”, nonché l’uso del natante per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita.
Lavoro, cooperazione e artigianato
La legge modifica la disciplina regionale sul lavoro e sulla formazione: le Province “istituiscono” i propri organismi di politica attiva del lavoro, possono concedere borse di studio per corsi di alta formazione e riqualificazione, e adottano le misure sulla base di un regolamento regionale da emanare entro novanta giorni, con norme transitorie per i corsi iniziati dopo il 31 dicembre 2002.
È prevista un’indennità mensile per il consigliere di parità regionale. La Regione deve inoltre disciplinare le modalità degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Nel campo della cooperazione sociale sono introdotti sostegni ai soci lavoratori svantaggiati e una norma transitoria che consente, per il 2003 e 2004, di finanziare anche spese sostenute nei tre esercizi precedenti. In materia di artigianato, sono ammissibili a finanziamento gli acquisti di immobili da parte dei soci di consorzi e società consortili e si aggiunge tra gli obiettivi finanziabili l’acquisizione della qualificazione per esecutori di lavori pubblici.
Industria ed EZIT
Nel settore industriale sono previste maggiorazioni dei contributi per progetti realizzati con università o istituzioni di ricerca e istruzione superiore, nazionali o internazionali, o da laboratori insediati in aree di ricerca scientifica e tecnologica in convenzione con il Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.
La legge disciplina anche la circolazione dei vincoli industriali: in caso di cessione di stabilimenti o rami d’azienda relativi a iniziative agevolate, il beneficio può essere trasferito all’impresa acquirente che prosegue l’attività, con prosecuzione del vincolo di destinazione industriale; in caso di mancato rispetto residuo del vincolo, il contributo va restituito con interessi.
Per l’EZIT, ente pubblico non economico, è ridefinita la missione istituzionale e viene stabilito che gli atti di trasferimento di proprietà degli immobili nell’ambito territoriale dell’ente, salvo quelli abitativi, sono efficaci solo dopo l’approvazione dell’Ente; l’approvazione deve intervenire entro 60 giorni.
Commercio e turismo
Nel commercio in sede fissa sono modificate le fattispecie soggette a denuncia preventiva, con estensione a certe aperture, trasferimenti, ampliamenti e concentrazioni di esercizi di vicinato e medie strutture. Le medie strutture entro certe dimensioni non sono soggette ai parametri di programmazione, e il silenzio assenso si applica alle autorizzazioni, mentre le fattispecie di cui al nuovo comma 2 bis sono soggette a denuncia preventiva.
Sono aggiornate le misure di sostegno alle imprese commerciali, turistiche e di servizio: i contributi in conto capitale per programmi agevolati sono ridefiniti con una fascia di spesa ammissibile tra 5.000 e 26.000 euro e con possibilità per i CAT di riservare fino al 50% delle risorse alle iniziative specifiche indicate dalla norma.
In via transitoria e fino al 31 dicembre 2003, le deroghe agli orari degli esercizi di vendita al dettaglio non si applicano in taluni Comuni non capoluogo ricompresi nelle AIAT di Gorizia, Pordenone e Udine. Per il turismo, i progetti legati alle Universiadi 2003 possono essere completati entro il 31 dicembre 2003 e le strutture ricettive in corso di riclassificazione o non classificabili per problemi urbanistici possono mantenere la precedente classificazione fino al 31 dicembre 2003.
Sono inoltre modificate le superfici minime delle camere e delle unità abitative delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, con possibilità di un posto letto temporaneo aggiuntivo nelle camere esistenti al 31 gennaio 2003, purché rimosso alla partenza del cliente e senza superare i limiti della prevenzione incendi.
Termini, decorrenze e regime transitorio
Numerose disposizioni hanno efficacia limitata o decorrenze specifiche:
- alcune misure si applicano dal 1° luglio 2003;
- la nuova disciplina sugli assegni di natalità dal 1° gennaio 2004;
- il nuovo regime del personale dei gruppi consiliari dal 1° luglio 2003;
- gli incentivi e proroghe in materia di ricostruzione, turismo e lavoro valgono solo per procedure o interventi pendenti o già avviati;
- diversi contributi sono autorizzati solo per l’anno 2003 o per il triennio 2003-2005;
- in più casi sono previsti termini per la presentazione delle domande, per l’integrazione documentale o per il completamento delle opere entro date determinate.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
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