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Legge

L.R. FVG 7/2003

Disciplina del settore fieristico.

Normativa regionaleL.R. FVG 7/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina in Friuli Venezia Giulia le manifestazioni fieristiche, definendone tipologie, esclusioni, qualificazioni, autorizzazioni, calendario ufficiale, sanzioni e regime transitorio. Prevede che la disciplina si applichi alle fiere internazionali, nazionali, regionali e locali, con autorizzazioni e qualifiche rilasciate da Regione o Comune. È in vigore dal 10 aprile 2003; molte disposizioni operative restano rilevanti solo per l’organizzazione delle manifestazioni e per i procedimenti amministrativi connessi.

Disciplina del settore fieristico in Friuli Venezia Giulia

Disciplina del settore fieristico in Friuli Venezia Giulia

La legge regionale regola l’organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Il provvedimento definisce ambito, qualificazioni, autorizzazioni, calendario ufficiale, controlli, sanzioni e alcune disposizioni transitorie sugli enti fieristici.

Finalità e principi generali

La Regione promuove, tramite il sistema fieristico, lo sviluppo delle attività economiche e produttive regionali, delle relazioni commerciali ed economiche in ambito regionale, nazionale e internazionale e l’innovazione tecnologica e dei processi produttivi. L’attività fieristica deve svolgersi secondo i principi di concorrenza, libertà d’impresa, trasparenza e parità di accesso alle strutture e alle manifestazioni.

Ambito di applicazione e definizioni

La disciplina riguarda le manifestazioni fieristiche intese come attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale, per la presentazione, promozione o commercializzazione di beni e servizi in un luogo determinato e per un periodo limitato. L’accesso può essere libero o riservato a specifici operatori professionali.

Le manifestazioni fieristiche sono distinte in:

  • fiere generali, aperte al pubblico e riferite a più settori merceologici, con possibile vendita immediata o differita;
  • fiere specializzate, riservate agli operatori professionali e dedicate a uno o più settori omogenei o connessi;
  • mostre-mercato, aperte al pubblico e finalizzate alla promozione e anche alla vendita immediata o differita.

La legge definisce inoltre i quartieri fieristici come aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche, destinate a tale fine dalla pianificazione urbanistica, e la superficie netta come la superficie effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori.

Esclusioni

Sono escluse dalla disciplina:

  • le esposizioni universali;
  • le esposizioni permanenti di beni e servizi;
  • le iniziative di vendita presso i locali di produzione;
  • le esposizioni promozionali o di vendita inserite in convegni o manifestazioni culturali;
  • le attività di vendita soggette alla normativa sul commercio in sede fissa e su aree pubbliche;
  • le esposizioni non commerciali di opere d’arte o beni culturali;
  • le mostre collegate al collezionismo senza finalità di vendita o di mercato;
  • le manifestazioni legate a tradizioni locali, comprese feste, sagre paesane e celebrazioni devozionali o di culto.

Qualificazione delle manifestazioni fieristiche

Le manifestazioni fieristiche sono qualificate come di rilevanza internazionale, nazionale, regionale o locale in base al grado di rappresentatività del settore, al programma, agli scopi dell’iniziativa e al numero e alla provenienza di espositori e visitatori.

La qualifica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale è attribuita dalla Regione; quella di rilevanza locale è attribuita dal Comune competente. La richiesta di qualificazione va presentata congiuntamente alla domanda di autorizzazione.

Per le manifestazioni internazionali e nazionali è previsto l’obbligo di certificazione del bilancio annuale da parte di una società di revisione iscritta nell’albo CONSOB o in equivalente organismo di Stati UE o di Paesi terzi.

Autorizzazione allo svolgimento

L’autorizzazione è rilasciata a soggetti pubblici e privati che abbiano capacità organizzativa e finanziaria adeguata, nel rispetto dei principi europei di libera concorrenza, libertà di prestazione dei servizi e stabilimento. Per gli organizzatori con sede in Paesi non UE è richiesto il principio di reciprocità.

La Regione rilascia l’autorizzazione per manifestazioni internazionali, nazionali e regionali; il Comune per quelle locali. Nell’autorizzazione sono stabiliti tempi e modalità di svolgimento.

Il procedimento mira ad accertare, tra l’altro, che:

  • per le manifestazioni internazionali e nazionali, il richiedente eserciti da almeno un anno attività in analogo settore merceologico;
  • la sede sia un quartiere fieristico oppure sia comunque idonea sotto il profilo di sicurezza, agibilità, impianti, strutture, infrastrutture e servizi;
  • l’organizzazione assicuri, per quanto possibile, condizioni non discriminatorie di accesso agli operatori interessati e qualificati;
  • le quote richieste agli espositori siano trasparenti e non prevedano condizioni contrattuali inique, tariffe diverse per prestazioni equivalenti o obblighi di prestazioni supplementari.

La domanda si intende accolta se l’amministrazione competente non provvede entro 60 giorni, purché sia resa la dichiarazione sostitutiva sulla sussistenza delle condizioni richieste. Entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione, l’organizzatore deve trasmettere alla Regione o al Comune una relazione riassuntiva sui risultati rispetto agli obiettivi dell’evento.

Calendario regionale ufficiale delle manifestazioni fieristiche

Sulla base delle autorizzazioni rilasciate è istituito il calendario regionale ufficiale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale. Il calendario è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni.

Per ciascuna manifestazione sono indicati:

  • denominazione ufficiale;
  • tipologia e qualifica;
  • estremi dell’autorizzazione;
  • luogo e periodo di svolgimento;
  • settori merceologici interessati.

Regolamento di attuazione

La legge demanda a un regolamento regionale la disciplina di dettaglio relativa a:

  • modalità e termini per la presentazione delle domande di qualificazione e specificazione dei relativi requisiti;
  • modalità e termini per le domande di autorizzazione;
  • requisiti minimi dei quartieri fieristici e delle aree esterne per le manifestazioni internazionali, nazionali e regionali.

Riordino e trasformazione degli enti fieristici

Per il riordino e la trasformazione degli enti fieristici si applica la disciplina richiamata dalla legge regionale, con previsione di un processo di adeguamento collegato alla normativa statale e regionale allora vigente.

Sanzioni e controlli

In caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni senza autorizzazione, o in difformità dall’autorizzazione, il Comune competente può impedire l’apertura o disporre la chiusura della manifestazione. Nei confronti dei responsabili è prevista una sanzione amministrativa da 5 euro a 50 euro per ogni metro quadrato di superficie netta espositiva. La stessa sanzione si applica anche all’uso abusivo delle qualifiche di internazionale, nazionale o regionale.

In caso di violazione degli obblighi relativi ai requisiti della sede, all’accesso non discriminatorio e alla trasparenza delle quote, il Comune irroga una sanzione amministrativa da un minimo dell’1 per cento a un massimo del 10 per cento del fatturato della manifestazione.

Per il procedimento sanzionatorio si applica la disciplina regionale generale in materia di sanzioni amministrative.

Disposizioni transitorie

Fino alla trasformazione degli enti fieristici, le funzioni di controllo e vigilanza sugli atti degli enti sono esercitate dalla Giunta regionale. Sono soggette ad approvazione le deliberazioni sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sulla stipulazione di mutui.

Gli atti devono essere trasmessi alla Direzione regionale competente entro 15 giorni dall’adozione; il controllo è effettuato entro 15 giorni dal ricevimento. È possibile richiedere ulteriori elementi istruttori, con sospensione una sola volta del termine per non più di 20 giorni.

I procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della legge relativi alla qualificazione e all’autorizzazione delle manifestazioni fieristiche restano regolati dalla disciplina previgente.

Abrogazioni

La legge abroga la precedente disciplina regionale del settore fieristico e le successive disposizioni modificative espressamente indicate nel testo, sostituendole con il nuovo quadro normativo regionale in materia di fiere e manifestazioni fieristiche.

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