Cassazione Penale, Sentenza n. 686/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Costarelli impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale sostenendo che la corte di appello non avrebbe dimostrato l'elemento psicologico del reato (il dolo) e che la sua condotta, al massimo, sarebbe riconducibile alla bancarotta semplice (anche colposa). Lamentava inoltre di aver collaborato con il curatore fallimentare e che la mancata produzione di alcune scritture non provava la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e fondato su censure meramente generiche e ripetitive di motivi già valutati e disattesi in appello. Ha ritenuto conforme la valutazione della corte territoriale che aveva qualificato la condotta come bancarotta fraudolenta documentale "specifica": mancavano le scritture relative al 2011 (anni in cui è maturata l'insolvenza), documentazione ritenuta fondamentale e mai depositata nonostante le dichiarazioni del ricorrente. La Corte ha considerato significativo che il ricorrente detenesse le scritture a casa e che il debito erariale sia emerso solo grazie a terzi, elementi dai quali la corte territoriale ha logicamente desunto la finalità di recare pregiudizio ai creditori. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale; la sentenza distingue tra occultamento delle scritture (dolo specifico) e fraudolenta tenuta (dolo generico).
art. 217, comma secondo, legge fallimentare
Riguarda la bancarotta semplice, il cui elemento soggettivo può essere dolo o colpa, a differenza della bancarotta fraudolenta documentale.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma sulla modalità di trattazione dei ricorsi in Cassazione: l'udienza pubblica per trattazione orale è prevista solo se espressamente richiesta.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in presenza di ricorso manifestamente inammissibile o infondato, a somme a favore della cassa delle ammende; applicata nella specie (euro 3.000,00).
Giurisprudenza citata (Cass. sez. 5, n. 18634/2017; n. 2900/2018; n. 26379/2019; n. 33114/2020)
Principi consolidati sulla distinzione tra occultamento delle scritture (dolo specifico) e fraudolenta tenuta delle scritture (dolo generico) e sulla necessità di valutare circostanze ulteriori rispetto alla mera mancanza dei documenti per ricavare la finalità pregiudizievole verso i creditori.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13.6.2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa del ricorrente nell'avere proposto un ricorso manifestamente inammissibile.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente riproporre censure di merito già dedotte e respinte in appello: occorre una critica specifica e argomentata della motivazione della corte territoriale; le doglianze generiche saranno dichiarate inammissibili.
- La distinzione tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale è fondata sull'elemento soggettivo: la semplice mancanza o irregolarità delle scritture può integrare la bancarotta semplice (anche colposa), mentre la fraudolenta documentale richiede il dolo (generico o specifico a seconda dei casi).
- Per riconoscere il dolo nella bancarotta fraudolenta documentale non basta la constatazione dell'assenza o dell'irregolarità delle scritture: è necessario che emergano circostanze ulteriori indicanti la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto (es. occultamento di documenti relativi al periodo in cui è maturata l'insolvenza; detenzione privata di scritture; omissione mirata alla sottrazione di informazioni rilevanti).
- La cooperazione formale con gli organi fallimentari dichiarata dal debitore può essere smentita da elementi di fatto (mancata produzione di documenti essenziali, modalità di detenzione degli stessi) e non annulla automaticamente la responsabilità se la condotta concreta indica finalità pregiudizievoli.
- Chi propone ricorso infondato o meramente ripetitivo rischia non solo l'inammissibilità ma anche la condanna al pagamento delle spese e di somme alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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