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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 686/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Costarelli impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale sostenendo che la corte di appello non avrebbe dimostrato l'elemento psicologico del reato (il dolo) e che la sua condotta, al massimo, sarebbe riconducibile alla bancarotta semplice (anche colposa). Lamentava inoltre di aver collaborato con il curatore fallimentare e che la mancata produzione di alcune scritture non provava la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e fondato su censure meramente generiche e ripetitive di motivi già valutati e disattesi in appello. Ha ritenuto conforme la valutazione della corte territoriale che aveva qualificato la condotta come bancarotta fraudolenta documentale "specifica": mancavano le scritture relative al 2011 (anni in cui è maturata l'insolvenza), documentazione ritenuta fondamentale e mai depositata nonostante le dichiarazioni del ricorrente. La Corte ha considerato significativo che il ricorrente detenesse le scritture a casa e che il debito erariale sia emerso solo grazie a terzi, elementi dai quali la corte territoriale ha logicamente desunto la finalità di recare pregiudizio ai creditori. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale; la sentenza distingue tra occultamento delle scritture (dolo specifico) e fraudolenta tenuta (dolo generico).

  • art. 217, comma secondo, legge fallimentare

    Riguarda la bancarotta semplice, il cui elemento soggettivo può essere dolo o colpa, a differenza della bancarotta fraudolenta documentale.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma sulla modalità di trattazione dei ricorsi in Cassazione: l'udienza pubblica per trattazione orale è prevista solo se espressamente richiesta.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in presenza di ricorso manifestamente inammissibile o infondato, a somme a favore della cassa delle ammende; applicata nella specie (euro 3.000,00).

  • Giurisprudenza citata (Cass. sez. 5, n. 18634/2017; n. 2900/2018; n. 26379/2019; n. 33114/2020)

    Principi consolidati sulla distinzione tra occultamento delle scritture (dolo specifico) e fraudolenta tenuta delle scritture (dolo generico) e sulla necessità di valutare circostanze ulteriori rispetto alla mera mancanza dei documenti per ricavare la finalità pregiudizievole verso i creditori.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa del ricorrente nell'avere proposto un ricorso manifestamente inammissibile.

Massime di principio

  • In cassazione non è sufficiente riproporre censure di merito già dedotte e respinte in appello: occorre una critica specifica e argomentata della motivazione della corte territoriale; le doglianze generiche saranno dichiarate inammissibili.
  • La distinzione tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale è fondata sull'elemento soggettivo: la semplice mancanza o irregolarità delle scritture può integrare la bancarotta semplice (anche colposa), mentre la fraudolenta documentale richiede il dolo (generico o specifico a seconda dei casi).
  • Per riconoscere il dolo nella bancarotta fraudolenta documentale non basta la constatazione dell'assenza o dell'irregolarità delle scritture: è necessario che emergano circostanze ulteriori indicanti la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto (es. occultamento di documenti relativi al periodo in cui è maturata l'insolvenza; detenzione privata di scritture; omissione mirata alla sottrazione di informazioni rilevanti).
  • La cooperazione formale con gli organi fallimentari dichiarata dal debitore può essere smentita da elementi di fatto (mancata produzione di documenti essenziali, modalità di detenzione degli stessi) e non annulla automaticamente la responsabilità se la condotta concreta indica finalità pregiudizievoli.
  • Chi propone ricorso infondato o meramente ripetitivo rischia non solo l'inammissibilità ma anche la condanna al pagamento delle spese e di somme alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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