Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 138 del 13-12-2012

Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 novembre 2012.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna gli importi delle prestazioni antitubercolari in relazione alla variazione del trattamento minimo pensionistico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Sulla base del D.M. Economia e Finanze 16/11/2012, vengono fissati i nuovi importi dal 1° gennaio 2012 e dal 1° gennaio 2013 per indennità giornaliere, post-sanatoriali e assegno di cura/sostentamento. Viene inoltre precisato che la procedura automatizzata di liquidazione è stata adeguata e che l’aggiornamento si applica anche alle indennità giornaliere in corso di godimento al 1° gennaio 2013, con garanzia del minimo fisso di 12,97 euro ove l’indennità di malattia risulti inferiore.

Rideterminazione degli importi delle indennità antitubercolari per il 2012 e il 2013

Rideterminazione delle indennità antitubercolari per il 2012 e il 2013

La circolare comunica l’adeguamento degli importi delle prestazioni antitubercolari in relazione alle variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. L’intervento recepisce le variazioni percentuali stabilite dal D.M. Economia e Finanze 16/11/2012 e aggiorna sia le misure delle indennità sia le modalità applicative tramite procedura automatizzata.

Quadro normativo di riferimento

La rideterminazione degli importi si fonda sul collegamento legislativo previsto dall’art. 4 della legge n. 419/1975 e dall’art. 2, comma 2, della legge n. 88/1987, che ancorano le indennità antitubercolari alla dinamica del trattamento minimo pensionistico. La circolare richiama inoltre il D.M. 16 novembre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella G.U. n. 277 del 27 novembre 2012, dal quale derivano le variazioni percentuali applicate: 2,7% dal 1° gennaio 2012, in sostituzione della misura provvisoria del 2,6% prevista dal D.M. 18 gennaio 2012, e 3,0% dal 1° gennaio 2013 in via provvisoria.

Importi rideterminati dal 1° gennaio 2012 e dal 1° gennaio 2013

La circolare riporta i nuovi importi delle principali prestazioni antitubercolari:

  • indennità giornaliera per assistiti in qualità di assicurati: 12,59 euro dal 1° gennaio 2012 e 12,97 euro dal 1° gennaio 2013;
  • indennità giornaliera per assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché per pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari ex art. 1 della legge n. 419/1975: 6,30 euro dal 1° gennaio 2012 e 6,49 euro dal 1° gennaio 2013;
  • indennità post-sanatoriale giornaliera per assistiti in qualità di assicurati: 20,99 euro dal 1° gennaio 2012 e 21,62 euro dal 1° gennaio 2013;
  • indennità post-sanatoriale giornaliera per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e loro familiari: 10,51 euro dal 1° gennaio 2012 e 10,82 euro dal 1° gennaio 2013;
  • assegno di cura o di sostentamento mensile: 84,69 euro dal 1° gennaio 2012 e 87,23 euro dal 1° gennaio 2013.

Adeguamento procedurale e applicazione alle prestazioni in corso

La circolare precisa che la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata aggiornata con i nuovi importi, per garantire l’applicazione uniforme delle misure rideterminate.

Viene inoltre chiarito che l’aggiornamento, a decorrere dal 1° gennaio 2013, si applica anche alle indennità giornaliere già in godimento a tale data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia dovuta dovesse essere inferiore all’indennità giornaliera fissa di 12,97 euro, deve essere corrisposta quest’ultima.

Punti principali

Base normativa dell’aggiornamento

Gli importi delle indennità antitubercolari sono collegati, per previsione legislativa, alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il richiamo è agli articoli 4 della legge n. 419/1975 e 2, comma 2, della legge n. 88/1987. Le variazioni percentuali considerate derivano dagli articoli 1 e 2 del D.M. 16 novembre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U. n. 277 del 27 novembre 2012.

Nuovi importi per il 2012 e il 2013

Per effetto della rideterminazione, sono aggiornati gli importi delle prestazioni antitubercolari dal 1° gennaio 2012 e dal 1° gennaio 2013. L’indennità giornaliera per gli assistiti in qualità di assicurati passa da 12,59 euro a 12,97 euro; quella per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e relativi familiari passa da 6,30 euro a 6,49 euro. L’indennità post-sanatoriale giornaliera per gli assicurati passa da 20,99 euro a 21,62 euro; quella per i familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e relativi familiari passa da 10,51 euro a 10,82 euro. L’assegno di cura o di sostentamento mensile passa da 84,69 euro a 87,23 euro.

Aggiornamento della procedura di liquidazione

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata ai nuovi importi, così da consentire l’applicazione automatica delle misure rideterminate.

Applicazione alle prestazioni in corso e minimo garantito

L’aggiornamento si applica, dal 1° gennaio 2013, anche alle indennità giornaliere già in corso di godimento a tale data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. È inoltre precisato che, se l’indennità di malattia da corrispondere risultasse inferiore all’indennità giornaliera fissa di 12,97 euro, deve essere comunque erogata quest’ultima.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.