Circolare numero 142 del 18-12-2012
1 - Premessa e quadro normativo 2 - Disciplina della nuova indennità di disoccupazione (ASpI) 2.1 - Destinatari 2.2 - Requisiti 2.3 - Contribuzione utile ed individuazione del biennio per il diritto 2.4 - Base di calcolo e misura 2.5 - Durata della prestazione 2.6 - Presentazione della domanda 2.7 - Decorrenza della prestazione 2.8 - Nuova attività lavorativa in corso di prestazione 2.8.a - Nuovo contratto di lavoro subordinato 2.8.b - Lavoro accessorio 2.8.c - Lavoro autonomo 2.9 - Decadenza dall’ indennità 2.10 - Anticipazione dell’indennità 2.11 - Trattamento degli eventi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuti prima del 2013 3 - Disciplina indennità di disoccupazione mini-ASpI 3.1 - Requisiti 3.2 - Durata della prestazione 3.3 - Sospensione della prestazione 4 - Definizione del trattamento da porre in pagamento 5 - Revoca giudiziale delle prestazioni 6 - Prestazioni accessorie 7 - Ricorsi 8 – Regime fiscale 9 - Istituti in vigore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla legge n. 92/2012, che dal 1° gennaio 2013 istituisce l’ASpI e la mini-ASpI in sostituzione delle precedenti indennità di disoccupazione e della mobilità. Sono definiti destinatari, requisiti, contribuzione utile, criteri di calcolo, durata, domanda, decorrenza, sospensione, decadenza, anticipazione, ricorsi e regime fiscale. Vengono inoltre chiariti i casi particolari per apprendisti, soci lavoratori di cooperativa, personale artistico, lavoratori agricoli e soggetti che svolgono nuove attività durante la fruizione della prestazione.
Nuova disciplina ASpI e mini-ASpI dal 1° gennaio 2013
ASpI e mini-ASpI: nuova disciplina degli ammortizzatori sociali
La circolare esamina la riforma introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, che ridisegna il sistema di tutela contro la disoccupazione involontaria. Dal 1° gennaio 2013 vengono istituite l’indennità ASpI e la mini-ASpI, destinate a sostituire le precedenti prestazioni di disoccupazione ordinaria non agricola, la disoccupazione speciale edile e la mobilità.
Quadro normativo e finalità
La riforma si colloca nell’ambito dell’art. 38, secondo comma, Cost., e istituisce l’Assicurazione Sociale per l’Impiego presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. La circolare chiarisce che le nuove prestazioni si applicano ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2013, mentre per le cessazioni intervenute fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le regole previgenti fino a naturale scadenza o decadenza.
Soggetti destinatari e ambito di applicazione
Sono destinatari dell’ASpI tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato ai sensi della legge n. 142/2001 e il personale artistico con rapporto subordinato. La circolare precisa che, per gli apprendisti, la nuova tutela sostituisce la precedente disciplina speciale; per i soci lavoratori di cooperativa e per il personale artistico viene riconosciuta l’estensione della tutela in forza delle specifiche disposizioni della legge di riforma.
Sono invece esclusi:
- i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
- gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, per i quali continua a trovare applicazione la normativa speciale di settore;
- i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
Requisiti per il diritto all’ASpI
Per accedere all’ASpI il lavoratore deve:
- essere in stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs. n. 181/2000;
- trovarsi in disoccupazione involontaria, con esclusione dei casi di dimissioni o risoluzione consensuale, salvo eccezioni indicate dalla circolare;
- far valere almeno due anni di assicurazione, calcolati a ritroso dal primo giorno di disoccupazione;
- far valere almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
La circolare precisa che mantengono il diritto alla prestazione le dimissioni rassegnate:
- durante il periodo tutelato di maternità, indicato da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio;
- per giusta causa, in ipotesi esemplificative quali mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, peggioramento delle mansioni, mobbing, variazioni rilevanti delle condizioni di lavoro per cessione d’azienda, trasferimento senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, o comportamento ingiurioso del superiore gerarchico.
Per la risoluzione consensuale, la tutela resta riconosciuta quando:
- intervenga per trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore o raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
- avvenga nell’ambito della procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro, se prevista dall’art. 7 della legge n. 604/1966 come sostituito dalla riforma.
Contribuzione utile e criteri di calcolo del biennio
La circolare chiarisce che ai fini del diritto conta anche la contribuzione dovuta ma non versata, in applicazione del principio di automaticità delle prestazioni. Sono utili:
- i contributi previdenziali con quota DS e ASpI versati durante il rapporto subordinato;
- i contributi figurativi per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risultava già versata contribuzione;
- i periodi di congedo parentale regolarmente indennizzati e fruiti in costanza di rapporto;
- i periodi di lavoro all’estero in Paesi comunitari o convenzionati, se ammessa la totalizzazione;
- i periodi di assenza per malattia dei figli fino agli 8 anni, entro il limite di cinque giorni lavorativi l’anno.
Non sono invece utili, e devono essere neutralizzati nel calcolo del biennio:
- i periodi di lavoro all’estero in Stati non convenzionati;
- la malattia e l’infortunio sul lavoro se non vi è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale;
- la cassa integrazione straordinaria e ordinaria a zero ore;
- le assenze per assistenza a familiari con handicap grave.
La circolare specifica anche che i periodi di lavoro agricolo e non agricolo possono essere cumulati ai fini della prestazione di disoccupazione agricola o dell’ASpI secondo il criterio della prevalenza.
Misura dell’ASpI
L’ASpI è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva di elementi continuativi, non continuativi e mensilità aggiuntive, divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. Nel calcolo si considerano tutte le settimane, anche quelle parzialmente retribuite.
La prestazione mensile è pari:
- al 75% della retribuzione media mensile se questa non supera, per il 2013, 1.180 euro;
- al 75% di 1.180 euro più il 25% della differenza tra la retribuzione media e tale importo, se la media è superiore.
È previsto:
- il calcolo giornaliero dividendo per 30 le ipotesi di pagamento per frazione di mese;
- l’applicazione di un massimale mensile previsto dalla legge n. 427/1980;
- una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese.
Per alcune categorie, in particolare i soci lavoratori di cooperative, la misura è determinata anno per anno in funzione dell’aliquota effettiva di contribuzione fino al completo allineamento, con decreto ministeriale annuale.
Durata dell’ASpI
La durata della prestazione cresce in modo graduale in base all’età del lavoratore alla cessazione del rapporto.
Nel periodo transitorio, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, la durata massima è così articolata:
- anno 2013: 8 mesi per i lavoratori sotto i 50 anni, 12 mesi per quelli di almeno 50 anni;
- anno 2014: 8 mesi sotto i 50 anni, 12 mesi tra 50 e 54 anni, 14 mesi dai 55 anni in su;
- anno 2015: 10 mesi sotto i 50 anni, 12 mesi tra 50 e 54 anni, 16 mesi dai 55 anni in su.
Dal 1° gennaio 2016, a regime:
- fino a 55 anni: massimo 12 mesi;
- da 55 anni in su: massimo 18 mesi.
In ogni caso, la durata è nei limiti delle settimane di contribuzione degli ultimi due anni e vengono detratti i periodi di ASpI o mini-ASpI già fruiti nel periodo teorico di riferimento.
Domanda e decorrenza
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento, a pena di decadenza. Il termine decorre, secondo i casi, da:
- ottavo giorno successivo alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
- data di definizione della vertenza sindacale o di notifica della sentenza giudiziaria;
- data di riacquisto della capacità lavorativa dopo malattia o infortunio iniziati entro otto giorni dalla cessazione;
- ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso alla cessazione;
- ottavo giorno dalla fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso;
- trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa.
La prestazione decorre:
- dall’ottavo giorno successivo alla cessazione, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
- dal giorno successivo alla domanda, se questa è presentata oltre l’ottavo giorno;
- dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, se successiva alla domanda e resa al centro per l’impiego;
- dalle date sopra indicate nei casi particolari di cui alla domanda tardiva ma nei termini di legge.
Sospensione, lavoro successivo e attività autonoma
Se il beneficiario instaura un nuovo rapporto di lavoro subordinato, l’ASpI è sospesa d’ufficio fino a sei mesi sulla base delle comunicazioni obbligatorie. La sospensione si calcola sulla durata di calendario del rapporto, non sulle giornate effettivamente lavorate. Alla cessazione del nuovo rapporto, se la sospensione non supera sei mesi, la prestazione riprende per il periodo residuo.
La sospensione opera d’ufficio anche se il nuovo contratto, a termine, è svolto all’estero, in un Paese UE o extracomunitario. Non è più obbligatorio il modello DS56 bis per la comunicazione della nuova occupazione.
In caso di lavoro autonomo o parasubordinato con reddito inferiore al limite per conservare lo stato di disoccupazione, il beneficiario deve comunicare all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito presunto. L’INPS riduce il trattamento dell’80% dei proventi preventivati, con successivo conguaglio sulla base della dichiarazione dei redditi o di apposita autodichiarazione nei casi di esenzione. Se il reddito varia, deve essere resa una nuova dichiarazione "a montante".
È anche disciplinato il lavoro accessorio, per il quale valgono i limiti generali di 5.000 euro annui complessivi e di 2.000 euro per ciascun committente imprenditore commerciale o professionista; per il 2013, in presenza di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, il limite è elevato a 3.000 euro.
Decadenza dall’ASpI
Il beneficiario decade dalla prestazione, con effetto dall’evento interruttivo, nei casi di:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- nuova occupazione subordinata superiore a sei mesi;
- inizio di attività autonoma senza la prevista comunicazione;
- raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo opzione per l’indennità.
Sono inoltre cause di decadenza:
- il rifiuto ingiustificato o la mancata partecipazione regolare a iniziative di politica attiva o di formazione/riqualificazione proposte dai servizi competenti;
- la mancata accettazione di un’offerta di lavoro con livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all’importo lordo dell’indennità.
Tali ipotesi operano solo se le attività o l’offerta siano collocate entro 50 km dalla residenza del lavoratore o raggiungibili mediamente in 80 minuti con mezzi pubblici. La circolare precisa che, in caso di percezione indebita successiva all’evento, sussiste l’obbligo di restituzione.
Anticipazione dell’indennità
Per gli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto può chiedere, in via sperimentale, la liquidazione anticipata delle mensilità non ancora percepite per avviare un lavoro autonomo, un’attività di autoimpresa o microimpresa, oppure per associarsi in cooperativa. La misura è prevista entro un limite massimo di 20 milioni di euro per ciascun anno, ma la concreta attuazione è subordinata al decreto ministeriale che deve definire limiti, condizioni e modalità.
mini-ASpI: presupposti e disciplina specifica
La mini-ASpI sostituisce la vecchia indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti ed è riconosciuta per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2013. Sono destinatari gli stessi lavoratori subordinati individuati per l’ASpI.
Per la mini-ASpI occorre:
- lo stato di disoccupazione;
- almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Non è richiesto il requisito dei due anni di assicurazione. La durata corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi, al netto delle mensilità già eventualmente percepite. La sospensione per nuova occupazione subordinata è prevista fino a cinque giorni; in caso di lavoro all’estero a tempo determinato opera la medesima logica di sospensione e ripresa. Per la mini-ASpI, nella causa di decadenza relativa alla nuova occupazione subordinata, rileva una durata superiore a cinque giorni.
Trattamento delle domande e rapporti tra ASpI e mini-ASpI
Qualora una domanda di ASpI non soddisfi i requisiti richiesti, l’INPS verifica in via alternativa, se espressamente indicato dal lavoratore nella domanda telematica, la sussistenza dei presupposti per la mini-ASpI.
Revoca giudiziale, prestazioni accessorie e ricorsi
La circolare richiama la revoca giudiziale di alcune prestazioni, inclusa la disoccupazione, in caso di condanna per determinati reati di criminalità o terrorismo; le autorità giudiziarie devono comunicare i provvedimenti agli enti previdenziali entro 15 giorni e le sedi territoriali devono darvi esecuzione.
Per i periodi di percezione di ASpI e mini-ASpI:
- sono riconosciuti d’ufficio contributi figurativi pari alla media delle retribuzioni imponibili degli ultimi due anni;
- tali contributi valgono ai fini del diritto e della misura pensionistica, salvo i casi in cui conti la sola contribuzione effettiva;
- resta fermo il diritto all’assegno per il nucleo familiare;
- non è prevista la gratifica natalizia per le prestazioni in corso di pagamento durante la settimana natalizia.
I ricorsi amministrativi vanno proposti al Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento entro 90 giorni, online o tramite patronati/intermediari. Rimane inoltre il regime decadenziale annuale per l’azione giudiziaria, con decorrenze differenziate in base alla comunicazione o mancata definizione del procedimento amministrativo.
Regime fiscale e norme applicabili
Le indennità ASpI e mini-ASpI sono imponibili come redditi di lavoro dipendente. L’INPS, quale sostituto d’imposta, effettua le ritenute IRPEF, rilascia la certificazione fiscale e può riconoscere le detrazioni richieste, operando il conguaglio con l’imposta dovuta sul reddito complessivo.
Per quanto non espressamente disciplinato dalla legge di riforma, continuano ad applicarsi le norme previgenti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, in quanto compatibili.
Punti principali
Istituzione di ASpI e mini-ASpI
Dal 1° gennaio 2013 la legge n. 92/2012 introduce due nuove indennità mensili di disoccupazione: ASpI e mini-ASpI. Le nuove prestazioni sostituiscono disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali e ridotti, disoccupazione speciale edile e mobilità, nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
Destinatari ed esclusioni
Sono destinatari i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa con rapporto subordinato e il personale artistico subordinato. Restano esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
Requisiti per ASpI e mini-ASpI
Per l’ASpI sono richiesti lo stato di disoccupazione, la natura involontaria della cessazione, almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente. Per la mini-ASpI servono lo stato di disoccupazione e almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi; non è richiesto il requisito dell’anzianità assicurativa.
Calcolo della prestazione e durata
L’ASpI è calcolata sulla retribuzione imponibile degli ultimi due anni con un sistema basato sulla retribuzione media mensile. La misura è pari al 75% fino a 1.180 euro mensili per il 2013, con incremento del 25% della parte eccedente; è previsto un massimale, riduzioni progressive dopo il sesto e il dodicesimo mese e specifiche regole per i soci di cooperative. La durata cresce gradualmente in base all’età, con regime transitorio 2013-2015 e regime a partire dal 2016. La mini-ASpI dura metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 12 mesi.
Domanda, decorrenza, sospensione e decadenza
La domanda va presentata telematicamente entro due mesi dalla decorrenza, che varia in base al caso concreto. La prestazione è sospesa in caso di nuova occupazione subordinata fino a sei mesi per ASpI e fino a cinque giorni per mini-ASpI, con ripresa automatica. È prevista la decadenza per perdita dello stato di disoccupazione, nuova occupazione oltre le soglie indicate, mancata comunicazione del lavoro autonomo, raggiungimento della pensione, rifiuto di politiche attive o di un’offerta di lavoro congrua.
Aspetti accessori, ricorsi e regime fiscale
Durante la fruizione sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi, resta fermo l’assegno per il nucleo familiare e non è dovuta la gratifica natalizia. I ricorsi amministrativi vanno presentati al Comitato Provinciale entro 90 giorni. Le prestazioni sono assoggettate a IRPEF come redditi di lavoro dipendente e l’INPS opera come sostituto d’imposta.
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