Circolare numero 140 del 14-12-2012
Istituzione dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego. Ambito di applicazione dell’ASpI e contribuzione di finanziamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), introdotta dal 1° gennaio 2013 dalla legge n. 92/2012, con indicazione dell'ambito soggettivo di applicazione, delle esclusioni e dei criteri di finanziamento. Vengono spiegati il contributo ordinario, il contributo addizionale dell'1,40% per i rapporti non a tempo indeterminato, il contributo dovuto nei casi di cessazione di rapporti a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, nonché le regole speciali per apprendisti, cooperative, lavoratori dello spettacolo e casi di allineamento graduale delle aliquote. Sono inoltre fornite istruzioni operative per la compilazione UniEmens e per il recupero del contributo addizionale in caso di trasformazione o stabilizzazione del rapporto.
Istituzione dell'ASpI e disciplina della contribuzione di finanziamento
Istituzione dell'ASpI e contributi di finanziamento
La circolare illustra la disciplina introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 in materia di Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), istituita dal 1° gennaio 2013 per sostituire la precedente assicurazione contro la disoccupazione involontaria. L'obiettivo è chiarire l'ambito di applicazione della nuova tutela, la struttura del finanziamento e le istruzioni operative, con particolare attenzione ai soggetti già assicurati in precedenza, alle esclusioni e ai nuovi obblighi contributivi.
Ambito soggettivo di applicazione
L'ASpI si applica a tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e alcuni soci lavoratori di cooperativa che abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato ai sensi della legge n. 142/2001. Restano esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
Sono espressamente ricompresi tra gli assicurati:
- i dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale subordinata;
- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperativa con rapporto subordinato;
- i dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche;
- i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970;
- il personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato.
Esclusioni
La circolare individua varie categorie escluse dall'assicurazione:
- i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- i giornalisti professionisti e pubblicisti, nonché i praticanti giornalisti, titolari di rapporto subordinato regolato dal contratto nazionale giornalistico o comunque relativo a prestazioni riservate alla professione giornalistica, in quanto coperti dall'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPGI;
- i religiosi, frati e monache che lavorano per gli Ordini o Congregazioni di appartenenza o per terzi;
- i sacerdoti secolari alle dipendenze di privati ed enti non concordatari;
- i lavoratori subordinati a carattere stagionale di cui al D.Lgs. n. 286/1998;
- gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.
Per i lavoratori stagionali ex D.Lgs. n. 286/1998 resta comunque il contributo destinato al fondo nazionale per le politiche migratorie, nella misura del 4,09% per la generalità dei datori di lavoro.
Contributo ordinario di finanziamento
Per il finanziamento dell'ASpI e della mini ASpI, con effetto sui periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013, il contributo ordinario è composto da:
- 1,30% quale contributo integrativo;
- 0,01% quale contributo base;
- 0,30% ex art. 25 L. n. 845/1978.
Ne deriva un'aliquota ordinaria complessiva dell'1,61% della retribuzione imponibile a carico dei datori di lavoro.
La circolare precisa che il contributo dello 0,30% è destinato, per le aziende aderenti, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua oppure al Fondo di rotazione del Ministero dell'Economia e del Lavoro.
Riduzioni e regole speciali sul contributo ordinario
Sulle aliquote dell'1,31% continuano ad applicarsi le riduzioni del costo del lavoro previste dalle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005, nonché le misure compensative collegate ai maggiori oneri per il versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria.
La circolare riporta specifiche aliquote ridotte per diversi settori, tra cui artigianato, imprese radiotelevisive e spettacolo, agricoltura, commercio e pubblici esercizi con C.U.A.F. ridotta, partiti politici e sindacati non soggetti a C.U.A.F.
Per i lavoratori che prima erano esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il comma 27 consente un allineamento graduale all'aliquota piena, previo decreto annuale del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia. Gli incrementi previsti sono:
- 0,26 punti percentuali per ciascun anno dal 2013 al 2016;
- 0,27 punti percentuali per il 2017;
- 0,06 punti percentuali annui per il contributo dello 0,30% dal 2013 al 2017.
Alla data della circolare il decreto non era ancora stato pubblicato; pertanto, le aziende interessate potevano versare le aliquote previste per il 2013, restando ferma la possibilità dell'Istituto di richiedere la contribuzione piena in assenza del decreto.
Apprendisti
Per gli apprendisti, dal 1° gennaio 2013, la legge introduce un contributo ASpI dell'1,31% a carico del datore di lavoro, che sale all'1,61% sommando lo 0,30% della legge n. 845/1978.
La circolare precisa che:
- non si applica lo sgravio contributivo dell'art. 22, comma 1, L. n. 183/2011;
- non si applicano le riduzioni del cuneo contributivo di cui alle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005;
- possono invece continuare a operare, se spettanti, le misure compensative ex art. 8 D.L. n. 203/2005.
Contributo addizionale sui rapporti non a tempo indeterminato
Dal 1° gennaio 2013 i datori di lavoro devono versare un contributo addizionale dell'1,40% della retribuzione imponibile per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. La circolare chiarisce che la contribuzione complessiva per l'ASpI, salvo riduzioni, diventa quindi pari al 3,01%.
Il contributo si applica anche ai rapporti già in essere al 1° gennaio 2013, non solo a quelli instaurati successivamente.
Sono esclusi dal contributo addizionale:
- i contratti a termine stipulati in sostituzione di lavoratori assenti;
- i contratti stagionali ex D.P.R. n. 1525/1963;
- per il periodo 2013-2015, le attività stagionali definite da avvisi comuni e CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011;
- gli apprendisti;
- i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Restituzione del contributo addizionale
Il contributo addizionale dell'1,40% può essere restituito fino a un massimo di sei mensilità nei casi in cui il datore di lavoro stabilizzi il lavoratore, trasformando il contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato dopo il periodo di prova, oppure assuma a tempo indeterminato lo stesso lavoratore entro sei mesi dalla scadenza del contratto.
La restituzione è piena quando la stabilizzazione avviene entro la scadenza o nel mese immediatamente successivo; negli altri casi, l'importo rimborsabile si riduce proporzionalmente ai mesi intercorrenti tra scadenza e assunzione stabile. La circolare fornisce anche un esempio numerico di calcolo.
Contributo per l'interruzione dei rapporti a tempo indeterminato
La legge introduce inoltre un ulteriore contributo dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti dal 1° gennaio 2013. Il contributo è parametrato a ogni dodici mesi di anzianità aziendale maturati negli ultimi tre anni.
La stessa disciplina si estende anche alle interruzioni di rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione.
Fino al 31 dicembre 2016 sono esentati i datori di lavoro tenuti al contributo d'ingresso nelle procedure di mobilità. Per il periodo 2013-2015 non è dovuto il contributo nei casi di:
- licenziamenti conseguenti a cambi di appalto con assunzione presso altro datore in base a clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale;
- interruzioni di rapporti a tempo indeterminato nel settore edile per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
La circolare rinvia a successive indicazioni per criteri di determinazione e modalità di versamento.
Compilazione UniEmens e recupero del contributo
Per la compilazione del flusso UniEmens non sono previste modifiche nella rappresentazione della contribuzione ASpI ordinaria e addizionale, ma vengono ampliati i codici relativi alla tipologia di rapporto:
- A: tempo determinato o contratto a termine in sostituzione di assenti;
- T: stagionale ex D.P.R. n. 1525/1963;
- G: stagionale 2013-2015 definito da avvisi comuni e CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011.
Per recuperare il contributo addizionale dell'1,40% nei casi di trasformazione o stabilizzazione è istituito il codice causale L810, con recupero effettuabile dal mese successivo a quello in cui si verifica la condizione legittimante.
Casi applicativi e allegati tecnici
La circolare chiude con esempi e tabelle riferiti alle situazioni più frequenti dal gennaio 2013, in particolare per cooperative ex D.P.R. n. 602/1970, cooperative ex legge n. 250/1958 e lavoratori dello spettacolo ex ENPALS. In tali casi, le aliquote possono variare a seconda che operino le riduzioni contributive già esistenti oppure l'allineamento graduale previsto dalla legge n. 92/2012.
Per alcune categorie il contributo ASpI e l'addizionale sono soggetti al progressivo riallineamento nel quinquennio 2013-2017; per altre, invece, la misura è ridotta in applicazione delle agevolazioni contributive preesistenti. La circolare fornisce quindi un quadro operativo per l'individuazione dell'aliquota da applicare nei principali casi concreti.
Punti principali
Ambito di applicazione dell'ASpI
Dal 1° gennaio 2013 l'ASpI sostituisce la precedente assicurazione contro la disoccupazione involontaria e riguarda tutti i lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti e alcuni soci lavoratori di cooperativa con rapporto subordinato, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni. La circolare dettaglia le categorie obbligatoriamente assicurate e quelle escluse, precisando che restano fuori anche i giornalisti iscritti all'albo o al registro con tutela INPGI, i religiosi, i sacerdoti secolari, i lavoratori subordinati a carattere stagionale ex D.Lgs. n. 286/1998 e gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.
Contributo ordinario di finanziamento
Il finanziamento dell'ASpI e della mini ASpI è alimentato da un contributo ordinario pari all'1,31% della retribuzione imponibile, derivante dall'accorpamento del contributo integrativo e del contributo base della precedente assicurazione disoccupazione. A tale aliquota si aggiunge il contributo dello 0,30% ex art. 25 L. n. 845/1978, per un totale ordinario dell'1,61%. La circolare richiama inoltre le riduzioni già previste dalle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005, oltre alle misure compensative per il TFR, e illustra i casi in cui l'aliquota è ridotta per specifici settori.
Riduzioni e allineamento graduale delle aliquote
Per i lavoratori che già beneficiavano di riduzioni contributive, continua ad applicarsi il regime agevolato, con aliquote ridotte rispetto all'1,31% ordinario; la tabella riportata distingue diversi settori, tra cui artigianato, agricoltura, commercio e pubblici esercizi, partiti e sindacati. Per alcune categorie prima escluse dalla contribuzione contro la disoccupazione involontaria, la legge prevede un allineamento graduale all'aliquota piena, subordinato a decreto ministeriale annuale: gli incrementi sono di 0,26 punti percentuali per ciascun anno dal 2013 al 2016 e di 0,27 nel 2017, mentre per lo 0,30% aggiuntivo gli incrementi sono di 0,06 punti percentuali annui dal 2013 al 2017. Alla data della circolare il decreto non risultava ancora pubblicato, sicché le aziende interessate potevano versare le aliquote ridotte previste per il 2013, ferma restando la possibilità di recupero della contribuzione piena.
Apprendisti
Per gli apprendisti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, viene introdotto un contributo ASpI dell'1,31% a carico del datore di lavoro, che diventa complessivamente pari all'1,61% con l'aggiunta dello 0,30%. Su tale contribuzione non opera lo sgravio contributivo di cui all'art. 22, comma 1, L. n. 183/2011. La circolare precisa inoltre che non si applicano le riduzioni del cuneo contributivo previste dalle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005, mentre restano eventualmente applicabili le misure compensative ex art. 8 D.L. n. 203/2005.
Contributo addizionale dell'1,40%
Per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2013 è dovuto un contributo addizionale dell'1,40% della retribuzione imponibile. Tale contributo si applica anche ai rapporti già in essere al 1° gennaio 2013, salvo le esclusioni specificamente previste. Restano esclusi i contratti a termine in sostituzione di assenti, i contratti stagionali ex D.P.R. n. 1525/1963, i contratti stagionali individuati da avvisi comuni e CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011 per il periodo 2013-2015, gli apprendisti e i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Restituzione del contributo addizionale in caso di stabilizzazione
Il contributo addizionale può essere restituito, fino a un massimo di sei mensilità, quando il datore di lavoro trasforma il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, dopo il superamento del periodo di prova, oppure quando riassume a tempo indeterminato il medesimo lavoratore entro sei mesi dalla scadenza del contratto. La restituzione è piena solo se la stabilizzazione avviene entro la scadenza o nel mese successivo; in caso di assunzione successiva, l'importo recuperabile si riduce proporzionalmente ai mesi intercorsi tra cessazione e stabilizzazione. La circolare riporta anche un esempio di calcolo del recupero.
Contributo nei casi di cessazione di rapporti a tempo indeterminato
Per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, diverse dalle dimissioni, intervenute dal 1° gennaio 2013, è previsto un ulteriore contributo a carico del datore di lavoro, parametrato a ogni dodici mesi di anzianità aziendale maturati negli ultimi tre anni. Il contributo si applica anche alle cessazioni di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, compreso il recesso datoriale al termine del periodo formativo. Fino al 31 dicembre 2016 sono esclusi i datori tenuti al contributo d'ingresso nelle procedure di mobilità; per il periodo 2013-2015 sono escluse anche alcune ipotesi di cessazione per cambi di appalto con continuità occupazionale e per completamento attività/chiusura cantiere nel settore edile. Le modalità di determinazione e versamento sono rinviate a successive istruzioni.
Istruzioni UniEmens e codici causali
La circolare precisa che non cambiano le modalità generali di esposizione della contribuzione ASpI in UniEmens, ma vengono ampliati i valori ammessi per indicare le tipologie contrattuali interessate. Sono introdotti i codici A per tempo determinato in sostituzione di assenti, T per stagionali ex D.P.R. n. 1525/1963 e G per stagionali 2013-2015 individuati da avvisi comuni e CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011. Per il recupero del contributo addizionale in caso di trasformazione o stabilizzazione è istituito il codice causale L810, utilizzabile dal mese successivo al verificarsi della condizione che dà diritto al recupero.
Casi particolari e allegati tecnici
In allegato la circolare richiama le principali situazioni contributive che si determinano da gennaio 2013 per soggetti inizialmente esclusi dalla contribuzione contro la disoccupazione involontaria, con particolare attenzione alle cooperative ex D.P.R. n. 602/1970, alle cooperative ex L. n. 250/1958 e ai lavoratori dello spettacolo ex ENPALS. Per queste categorie vengono riportate aliquote differenziate per il 2013, distinguendo tra lavoratori soggetti ad allineamento graduale e lavoratori già destinatari di riduzioni contributive. La circolare evidenzia inoltre che, in alcuni casi, la contribuzione ASpI è determinata applicando le riduzioni ex leggi n. 388/2000 e n. 266/2005, mentre in altri opera il progressivo riallineamento nel quinquennio 2013-2017.
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