Circolare numero 137 del 12-12-2012
La legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto rilevanti modifiche nella disciplina degli incentivi all’assunzione dei lavoratori. Si illustrano i principi generali introdotti dalla legge e le conseguenze applicative sui più rilevanti incentivi oggi vigenti, relativi all’assunzione dei lavoratori disoccupati o in cigs da almeno 24 mesi e dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’impatto della riforma del mercato del lavoro del 2012 sulla disciplina degli incentivi all’assunzione. Vengono introdotti principi generali validi per tutti i benefici, tra cui obblighi preesistenti di assunzione, violazione del diritto di precedenza, sospensioni dell’attività, cumulo degli incentivi, tardivo invio delle comunicazioni obbligatorie e rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro. La circolare chiarisce inoltre gli effetti sulle agevolazioni per i lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi e per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, con specifiche indicazioni su trasformazioni, somministrazione e limiti temporali, nonché sulle modalità operative per la fruizione del beneficio.
Nuove regole sugli incentivi all’assunzione introdotte dalla legge 92/2012
Nuove regole sugli incentivi all’assunzione introdotte dalla legge 92/2012
La circolare esamina l’impatto della legge 28 giugno 2012, n. 92 sulla disciplina degli incentivi all’assunzione, con particolare attenzione alle agevolazioni per i lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi e per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Il documento definisce, in via generale, le condizioni di spettanza dei benefici e chiarisce le ricadute operative per datori di lavoro, agenzie di somministrazione e utilizzatori.
Ambito della riforma e finalità della circolare
La legge 92/2012 interviene su più istituti del diritto del lavoro e della previdenza, tra cui lo stato di disoccupazione, il contratto di inserimento, gli incentivi per over 50 e donne e le agevolazioni per mobilità e assunzioni di disoccupati di lunga durata. La circolare illustra in particolare i commi 12, 13, 14 e 15 dell’articolo 4 della legge, che introducono principi generali applicabili a tutti gli incentivi all’assunzione e ne ridefiniscono l’operatività.
Principi generali comuni a tutti gli incentivi
La legge intende assicurare una disciplina uniforme delle condizioni di accesso agli incentivi. Le regole generali incidono su tutte le agevolazioni, comprese quelle previste dall’art. 8, comma 9, della legge 407/1990 e dagli artt. 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 223/1991, oltre che sulla "piccola mobilità".
Obbligo di assumere un determinato lavoratore
Gli incentivi non spettano quando l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito da legge o contrattazione collettiva. La circolare richiama, a titolo esemplificativo, i diritti di precedenza previsti:
- dall’art. 15 della legge n. 264/1949 per ex dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo;
- dall’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001 per ex dipendenti a termine, con specifica previsione per i lavoratori stagionali;
- dall’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990 per lavoratori coinvolti in trasferimento d’azienda in crisi;
- da disposizioni della contrattazione collettiva, come nel caso degli appalti di pulizia.
La stessa esclusione opera anche quando il lavoratore avente diritto all’assunzione viene impiegato tramite somministrazione. La disciplina generale non si applica, invece, ai benefici dell’art. 13 della legge n. 68/1999, che costituiscono una norma speciale per il collocamento delle persone con disabilità.
Violazione del diritto di precedenza
Gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da rapporto a tempo indeterminato o cessato da rapporto a termine. Analoga esclusione opera se, prima dell’utilizzo tramite somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al titolare del diritto di precedenza. Il beneficio può essere riconosciuto solo se il datore di lavoro o l’utilizzatore abbiano correttamente adempiuto all’obbligo di preventiva offerta.
Sospensioni per crisi o riorganizzazione
Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale. La deroga opera solo se l’assunzione, trasformazione o somministrazione serve ad acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi, oppure avviene presso una diversa unità produttiva. La circolare precisa che, in questo caso, la verifica riguarda la singola unità produttiva e non l’intera impresa.
Assetti proprietari coincidenti e rapporti di collegamento
Non spettano incentivi per i lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, o collegato/controllato rispetto al datore che assume. La stessa regola vale anche in caso di somministrazione, riferita anche all’utilizzatore.
Cumulo degli incentivi
Il comma 13 dell’art. 4 stabilisce che, ai fini del diritto e della durata degli incentivi, si cumulano i periodi lavorati per lo stesso soggetto sia in forma diretta sia tramite somministrazione. Non si cumulano invece le prestazioni in somministrazione presso diversi utilizzatori, salvo il caso di assetti proprietari coincidenti o rapporti di collegamento/controllo.
La circolare evidenzia due effetti del principio:
- un limite, perché la durata massima del beneficio va calcolata sommando i periodi diretti e indiretti presso lo stesso soggetto;
- una flessibilità, perché vengono superate alcune prassi restrittive precedenti al 18 luglio 2012.
A titolo esemplificativo, se un lavoratore è utilizzato per 6 mesi in somministrazione e poi assunto a termine dallo stesso soggetto, l’agevolazione residua si riduce ai 6 mesi mancanti; se la somministrazione agevolata dura 12 mesi, non residua alcun beneficio per l’assunzione diretta successiva.
Comunicazioni telematiche tardive
L’inoltro tardivo delle comunicazioni obbligatorie relative all’instaurazione o modifica del rapporto di lavoro o di somministrazione comporta la perdita dell’incentivo per il periodo intercorrente tra la decorrenza del rapporto e la data della comunicazione tardiva. La circolare richiama i termini principali:
- assunzione: entro il giorno precedente l’inizio del rapporto;
- trasformazione e proroga: entro 5 giorni dalla decorrenza;
- somministrazione: entro il giorno 20 del mese successivo per agenzie autorizzate.
In caso di rettifica, rileva la data del primo invio. La compilazione del campo “agevolazione” nei moduli telematici è facoltativa e non incide sul diritto ai benefici.
Regolarità contributiva e tutela delle condizioni di lavoro
Il godimento degli incentivi resta subordinato al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e al possesso del DURC. Il datore di lavoro deve autocertificare l’assenza di provvedimenti definitivi per le violazioni indicate dal decreto ministeriale del 24 ottobre 2007; l’autocertificazione deve essere resa alla Direzione territoriale del Ministero del lavoro e richiamata nelle comunicazioni all’INPS.
In caso di somministrazione:
- la regolarità contributiva riguarda l’agenzia di somministrazione, quale datore di lavoro formale;
- il rispetto delle norme di tutela riguarda sia l’agenzia sia l’utilizzatore, per gli obblighi di sicurezza verso il lavoratore somministrato.
Incentivi per lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi
Le nuove regole si applicano all’art. 8, comma 9, della legge 407/1990, relativo alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di CIGS da almeno 24 mesi.
Stato e durata della disoccupazione
La legge 92/2012 modifica il d.lgs. 181/2000:
- abroga la conservazione dello stato di disoccupazione in presenza di reddito annuo inferiore al minimo personale escluso da imposizione;
- riforma la sospensione dello stato di disoccupazione, che permane per chi svolge lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.
Per la verifica dei requisiti, le sedi INPS devono fare riferimento agli accertamenti dei Centri per l’impiego.
Nuovo testo dell’art. 8, comma 9, legge 407/1990
L’incentivo non è più escluso da qualunque licenziamento, ma solo da quelli intimati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale. La circolare precisa che:
- il beneficio spetta se il lavoratore licenziato, titolare di diritto di precedenza, è stato preventivamente offerto e ha rifiutato;
- il beneficio è ammissibile se il licenziamento non genera un diritto di precedenza;
- ricorre la sostituzione quando un altro lavoratore viene assunto per le mansioni per cui i licenziati hanno diritto di precedenza.
La misura prevista è pari al 50% dei contributi per 36 mesi; per imprese del Mezzogiorno e imprese artigiane è previsto l’esonero contributivo per 36 mesi.
Cumulo e trasformazione dei rapporti
La circolare interpreta in modo estensivo il termine “assunzioni”, ammettendo l’incentivo anche in caso di trasformazione di un rapporto a termine in tempo indeterminato, se il lavoratore avrebbe comunque maturato i 24 mesi di disoccupazione in caso di cessazione del rapporto. L’agevolazione non spetta se la trasformazione viola un diritto di precedenza alla riassunzione.
In attesa dell’aggiornamento del modulo telematico 407, il datore di lavoro deve comunicare la trasformazione tramite il Cassetto previdenziale e trasmettere le dichiarazioni di responsabilità; le sedi INPS controllano e aggiornano la posizione contributiva e l’Archivio dei Lavoratori Agevolati.
Somministrazione a tempo indeterminato
L’incentivo spetta anche per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. La durata è di 36 mesi, compresi i periodi di attesa di assegnazione. La misura varia in base all’utilizzatore:
- esonero contributivo se il lavoratore è somministrato a imprese del Mezzogiorno;
- esonero contributivo se somministrato ad imprese artigiane, indipendentemente dal luogo di lavoro;
- riduzione del 50% negli altri casi.
In caso di successione di più somministrazioni, la misura dell’incentivo va aggiornata in base alla nuova situazione; durante l’attesa di assegnazione, spetta la riduzione del 50% dei contributi sull’indennità di disponibilità.
Incentivi per lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
La legge 92/2012 abroga, dal 1° gennaio 2017, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità e le relative agevolazioni. La circolare chiarisce il regime transitorio e le regole applicabili fino a quella data.
Vigenza temporanea delle agevolazioni
Le agevolazioni si applicano alle assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2016. Se il rapporto agevolato inizia entro tale data, il beneficio continua per la durata prevista, anche se si estende oltre il 31 dicembre 2016. Restano invece applicabili, per i casi previsti, gli incentivi collegati ai licenziamenti individuali secondo la disciplina già vigente e le eventuali proroghe legislative.
Diritto di precedenza
Le regole generali su obblighi e precedenze si applicano anche agli incentivi per la mobilità. L’incentivo è escluso se l’assunzione o la trasformazione viola il diritto di precedenza di un altro lavoratore. Tuttavia, per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine instaurato con lavoratore in mobilità, il beneficio spetta anche se il lavoratore ha maturato il diritto di precedenza, purché la trasformazione avvenga entro la durata del beneficio collegato al rapporto a termine.
La circolare fornisce numerosi esempi pratici, chiarendo che il diritto al beneficio dipende dalla durata complessiva del rapporto a termine, dalle proroghe e dal momento della trasformazione.
Cumulo tra rapporti diretti e indiretti
Il principio del cumulo comporta che il rapporto a tempo indeterminato successivo a un rapporto a termine agevolato con lavoratore in mobilità è equiparato, ai fini del beneficio, a una trasformazione. Ne deriva che l’assunzione diretta può beneficiare della riduzione contributiva per 12 mesi, oltre all’eventuale contributo mensile previsto dall’art. 8, comma 4, se il lavoratore era titolare di indennità di mobilità.
Il beneficio non spetta se l’assunzione avviene per soddisfare un diritto di precedenza alla riassunzione maturato in conseguenza del precedente rapporto a termine. Il principio del cumulo opera anche quando il lavoratore è stato precedentemente utilizzato in somministrazione: i periodi di utilizzo diretto e indiretto si sommano ai fini della durata complessiva del beneficio.
Somministrazione di lavoratori in mobilità
La circolare distingue tra somministrazione a tempo determinato e a tempo indeterminato.
Per l’assunzione a tempo determinato a scopo di somministrazione:
- il limite dei 12 mesi di agevolazione vale nei confronti dell’utilizzatore e non dell’agenzia;
- l’agenzia può stipulare più contratti agevolati con lo stesso lavoratore, purché per utilizzatori diversi e non collegati.
Per l’assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione:
- l’agenzia può fruire del beneficio per un unico periodo continuativo di 18 mesi;
- il periodo può essere ridotto per evitare che l’utilizzatore superi i 24 mesi complessivi di agevolazione;
- il contributo mensile ex art. 8, comma 4, è riconosciuto nei limiti dell’agevolazione e non può superare l’importo dell’indennità di disponibilità.
Sono richiamate anche la sospensione del periodo agevolato nei casi di maternità o servizio militare obbligatorio e la necessità di comunicare gli eventi che incidono sulla misura dell’incentivo tramite il Cassetto previdenziale, fino all’aggiornamento del modulo telematico 407.
Indicazioni operative finali
La circolare rinvia al messaggio INPS n. 12957 del 2 agosto 2012 per l’aggiornamento delle posizioni contributive e per la gestione operativa dei benefici relativi alla legge 407/1990, alla legge 223/1991 e alla cosiddetta piccola mobilità. Viene ribadito che deve essere inviata una comunicazione distinta per ogni singola assunzione, proroga, trasformazione o somministrazione e che le sedi INPS provvederanno ai controlli applicando i criteri illustrati nel documento.
Punti principali
Principi generali applicabili a tutti gli incentivi
La legge 92/2012 introduce regole omogenee per la spettanza degli incentivi all’assunzione. I benefici non spettano quando l’assunzione è imposta da un obbligo di legge o di contratto collettivo, quando viene violato un diritto di precedenza alla riassunzione, quando il datore di lavoro o l’utilizzatore hanno sospensioni per crisi o riorganizzazione, oppure quando nei sei mesi precedenti il lavoratore è stato licenziato da soggetti con assetti proprietari coincidenti o collegati. È inoltre esclusa la possibilità di eludere tali condizioni tramite somministrazione. La circolare chiarisce anche il principio del cumulo tra periodi di lavoro diretto e indiretto presso lo stesso soggetto, i limiti di durata e la rilevanza del tardivo invio delle comunicazioni telematiche, che comporta la perdita dell’incentivo per il periodo intercorrente tra decorrenza del rapporto e comunicazione tardiva.
Incentivi per disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi
Per gli incentivi previsti dall’art. 8, comma 9, della legge 407/1990 si applicano le nuove regole sullo stato di disoccupazione e sulla sua durata, come modificate dal d.lgs. 181/2000. Il beneficio spetta solo se l’assunzione a tempo indeterminato non sostituisce lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, riduzione del personale o sospensione; resta comunque possibile se il lavoratore licenziato, titolare di diritto di precedenza, sia stato preventivamente interpellato e abbia rifiutato. La circolare estende il beneficio anche alla trasformazione di un rapporto a termine in indeterminato, purché il lavoratore avrebbe comunque maturato il requisito dei 24 mesi di disoccupazione in caso di cessazione. È inoltre ammessa l’assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, con durata agevolata di 36 mesi e misura del beneficio differenziata in base al tipo di utilizzatore e all’area geografica.
Incentivi per lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
La legge 92/2012 mantiene l’applicazione degli incentivi alla mobilità solo per le assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2016, mentre dal 1° gennaio 2017 sono abrogate sia l’iscrizione nelle liste di mobilità sia le agevolazioni collegate. La circolare precisa che le regole generali sui diritti di precedenza e sul cumulo si applicano anche a tali incentivi. Vengono chiariti gli effetti della successione tra rapporti a termine e assunzione a tempo indeterminato, considerando la trasformazione entro i limiti di durata del beneficio e l’eventuale maturazione del diritto di precedenza. Il principio del cumulo consente di coordinare l’utilizzo diretto e indiretto del lavoratore, evitando duplicazioni oltre i limiti massimi previsti dalla legge.
Somministrazione di lavoratori in mobilità
La circolare disciplina in modo puntuale le ipotesi di assunzione a scopo di somministrazione. Per l’assunzione a tempo determinato, il limite di 12 mesi dell’agevolazione vale nei confronti dell’utilizzatore e non dell’agenzia, con possibilità di più contratti agevolati se riferiti a utilizzatori diversi e non collegati. Per l’assunzione a tempo indeterminato, l’agenzia può fruire del beneficio per un periodo continuativo di 18 mesi, eventualmente ridotto per evitare che l’utilizzatore superi complessivamente i 24 mesi di agevolazione; durante l’attesa di assegnazione possono continuare a spettare i benefici nei limiti previsti, con regole specifiche sull’indennità di disponibilità. È inoltre richiamata la necessità di verificare il rispetto dei diritti di precedenza e delle condizioni riferite all’utilizzatore.
Adempimenti operativi e controlli INPS
Per l’effettiva fruizione dei benefici la circolare rinvia al messaggio INPS n. 12957 del 2 agosto 2012 per l’aggiornamento della posizione contributiva. Deve essere inviata una comunicazione distinta per ogni assunzione, proroga, trasformazione o somministrazione. Le sedi INPS effettuano i controlli necessari e aggiornano gli archivi dei lavoratori agevolati; nelle more dell’aggiornamento dei moduli telematici, alcune informazioni devono essere trasmesse tramite la funzione "contatti" del Cassetto previdenziale. La circolare richiama infine il requisito del DURC e dell’autocertificazione dell’assenza di provvedimenti ostativi in materia di sicurezza e lavoro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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