Cassazione Civile, Ordinanza n. 00239/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tra proprietari confinanti in materia di distanze legali tra costruzioni. In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda delle attrici; in appello la Corte di Roma, valorizzando una consulenza tecnica d'ufficio, ha invece accolto l'impugnazione delle vicine e ha ordinato ai convenuti di arretrare l'opera realizzata sul proprio fondo fino al rispetto della distanza legale, ritenendo che il manufatto descritto come balcone B5 violasse la distanza di 10 metri tra fabbricati prevista dalle norme tecniche di attuazione applicabili alla zona B. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente letto la CTU: la struttura contestata non sarebbe stata un balcone, ma un viale/camminamento aderente al piano di campagna e quindi irrilevante ai fini del computo delle distanze. Hanno inoltre sostenuto che il giudice di merito avrebbe trascurato il titolo edilizio e la proroga del permesso di costruire, che avrebbero consentito il completamento dell'opera in conformità al progetto e la cessazione di ogni apparente illiceità.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività, perché la notificazione del ricorso è avvenuta entro il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. computato secondo le regole di legge, tenendo conto anche della sospensione feriale. Nel merito ha escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c., osservando che tale vizio è deducibile solo se il giudice dichiara di non voler osservare la regola di valutazione delle prove o decide su prove non introdotte dalle parti, non già quando apprezza diversamente le risultanze istruttorie. La Corte ha poi ribadito che, in tema di distanze legali, conta la consistenza oggettiva dell'opera al momento della decisione: i balconi e le strutture accessorie stabilmente incorporate, se idonei ad ampliare superficie e volume dell'edificio, si computano ai fini delle distanze, mentre il titolo edilizio e la sua conformità rilevano solo nei rapporti con la pubblica amministrazione e non escludono la violazione delle distanze nei rapporti tra privati. È stato inoltre affermato che la possibile successiva regolarizzazione dell'opera non elide la domanda se, al momento della decisione, persiste la violazione; solo la cessazione dell'illegittimità accompagnata da un riconoscimento della fondatezza della domanda può determinare cessazione della materia del contendere. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
la violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice affermi espressamente di non dover osservare la regola sulle prove o decida sulla base di prove non introdotte dalle parti; non basta contestare la valutazione di merito delle prove acquisite.
art. 327, comma 1, c.p.c.
il termine lungo per impugnare va computato secondo le regole civilistiche di computo dei termini, con applicazione della sospensione feriale quando pertinente.
artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c.
per i termini mensili o annuali si applica la computazione civile, con scadenza nel giorno corrispondente a quello iniziale.
art. 155, comma 1, c.p.c. e art. 1, comma 1, L. n. 742 del 1969
ai termini soggetti a sospensione feriale si aggiungono i giorni di sospensione previsti dalla legge.
art. 873 c.c.
ai fini delle distanze legali rileva una nozione unitaria di costruzione; il rinvio ai regolamenti locali consente solo di prevedere distanze maggiori e non di alterare la nozione codicistica di costruzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di distanze legali, la qualificazione dell'opera deve essere compiuta in base alle sue caratteristiche oggettive al momento della decisione, indipendentemente dal titolo edilizio rilasciato o dalle sue successive proroghe o modifiche.
- Ai fini dell'art. 873 c.c., si computano le strutture accessorie stabilmente incorporate al fabbricato e idonee ad ampliarne superficie o volume, come balconi e aggetti consistenti; restano escluse solo le sporgenze di minima entità con funzione meramente ornamentale o di rifinitura.
- La conformità dell'opera al permesso di costruire non esclude, di per sé, la violazione delle distanze nei rapporti tra privati, poiché il titolo edilizio rileva solo nel rapporto pubblicistico con la P.A..
- La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia deciso sulla base di prove non acquisite al processo o abbia dichiarato di non osservare la regola di valutazione della prova; non è utilizzabile per contestare il mero apprezzamento del materiale probatorio.
- La cessazione della materia del contendere per opere edilizie contestate richiede che venga meno l'illegittimità dedotta e che vi sia un espresso o implicito riconoscimento della fondatezza della domanda avversaria; la sola eventuale futura regolarizzazione non è sufficiente.
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