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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26968/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP di Trani che disponeva la custodia cautelare in carcere per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduceva carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: le modeste quantità di stupefacente (8,4 g hashish, 15,4 g cocaina) non avrebbero provato la destinazione allo spaccio; le presunte prove a favore del ricorrente (esami ematologici/tricologici) sarebbero state valutate irrilevanti; il ricorrente avrebbe potuto sostenere economicamente gli acquisti; oggetti rinvenuti (bilancino, agenda con cifre, microcamera, contanti) avrebbero spiegazioni alternative; irrealistica l'ipotesi di spaccio da persona in detenzione domiciliare; mancata verifica mediante appostamento della presenza di acquirenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione, nelle misure cautelari personali, sia ammissibile solo quando denunci violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione e non quando si limiti a proporre una diversa ricostruzione dei fatti. Il giudice ha ritenuto non plausibili e non sufficienti le ipotesi alternative proposte dalla difesa, essendovi una pluralità di indizi convergenti (presenza di bilancino e forbici, microcamera, agenda con cifre e nominativi, contanti in tagli piccoli, due tipologie di stupefacente, andirivieni di giovani dall'abitazione). Perciò il percorso argomentativo del Tribunale di Bari è stato ritenuto logicamente fondato e idoneo a sostenere la qualificata probabilità di responsabilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale sui delitti relativi agli stupefacenti, richiamata come titolo di reato contestato; la Corte rileva che l'adozione della misura cautelare si valuta sulla base della "qualificata probabilità" di responsabilità per tale reato

  • art. 273 c.p.p. (comma 1-bis)

    Richiamato per spiegare il criterio probatorio applicabile nelle misure cautelari: il comma 1-bis rinvia ai commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p. ma non al comma 2, pertanto non è richiesto il livello di precisione e concordanza degli indizi necessario per il giudizio di merito

  • art. 192 c.p.p. (commi richiamati)

    Citato per distinguere i criteri probatori: il comma 2 (precisione e concordanza degli indizi) non si applica ai provvedimenti cautelari, che richiedono invece "gravi indizi" valutati con standard meno stringenti rispetto al giudizio di merito

  • art. 616 c.p.p.

    Norma procedurale che dispone l'onere delle spese processuali e la possibilità di irrogare ammende in caso di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento della somma alla Cassa delle ammende

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per chiarire i presupposti della condanna alle spese e dell'ammenda: assenza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso in colpa determina comunque l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è ammissibile solo se denuncia violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è mezzo per una rivalutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito
  • Per contrastare una misura cautelare l'imputato deve proporre non semplici spiegazioni alternative, ma una ricostruzione fattuale plausibile e coerente che renda non attendibili gli indizi a carico
  • Nelle misure cautelari il livello probatorio richiesto è quello della "qualificata probabilità" (gravi indizi) e non la precisione e concordanza degli indizi richiesta al giudizio di merito
  • Elementi anche di modesta entità (piccole quantità di stupefacente) possono comunque integrare la prova di destinazione allo spaccio se presenti indici convergenti (bilancini, appunti con cifre e nominativi, contanti, andirivieni di persone, confezionamento, più tipologie di droga, strumenti di videosorveglianza)
  • La detenzione domiciliare non esclude a priori la possibilità di attività di spaccio; ogni valutazione va fatta alla luce della concreta convergenza degli indizi
  • La mancata effettuazione di semplici verifiche difensive (es. appostamenti) non rende automaticamente priva di plausibilità la valutazione del giudice se le circostanze raccolte risultano convergenti
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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