Cassazione Penale, Ordinanza n. 26930/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per tentata estorsione commessa il 10 ottobre 2023. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo articolato in più censure: violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. In particolare ha contestato: il difetto di concordanza degli indizi ex art. 192, comma 2, c.p.p., sostenendo che il quadro probatorio si fondasse solo sulle dichiarazioni delle persone offese, le quali avrebbero anche espresso la volontà di ritirare la denuncia, senza una adeguata verifica della loro attendibilità; l'eccessività del trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato pieno riconoscimento della diminuzione per il tentativo ex art. 56 c.p.; l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, assumendo non valorizzata la personalità dell'imputato; l'omessa riqualificazione del fatto in minaccia o violenza privata, che avrebbe comportato una pena sensibilmente più mite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che la prima censura riproponeva questioni già esaminate e motivatamente respinte nei gradi di merito, senza una specifica confutazione delle argomentazioni della sentenza impugnata, e comunque tendeva a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dell'attendibilità dei testimoni, attività preclusa in sede di legittimità salvo vizi manifesti della motivazione. Ha reputato corretta la qualificazione del fatto come tentata estorsione, con conseguente preclusione della richiesta riqualificazione in diverse fattispecie. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha escluso vizi di motivazione, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente sorretto dal riferimento alla personalità negativa dell'imputato e alle precedenti condanne, e che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché motivata in modo congruo. Ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Le censure proposte in cassazione sono ammissibili nei limiti della violazione di legge e dei vizi motivazionali rilevanti; non è consentita una rivalutazione del merito o dell'attendibilità delle prove.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
È deducibile solo la mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali, non la mera non persuasività o l'auspicata diversa lettura delle prove.
art. 192, comma 2, c.p.p.
difetto di concordanza degli indizi di cui all’art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
La Corte ritiene infondata la censura perché volta a contestare una valutazione di merito già compiuta e sorretta da motivazione logica.
art. 56 c.p.
mancata applicazione del disposto dell’art. 56 cod. pen. nella sua massima estensione
Nel caso concreto la richiesta di maggiore riduzione per il tentativo è stata ritenuta non fondata, non emergendo un vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio.
art. 132 c.p.
la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
La determinazione della pena è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, purché sorretta da motivazione congrua.
art. 133 c.p.
la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
La pena va commisurata considerando i criteri legali di gravità del fatto e personalità del reo; il controllo di legittimità è limitato alla tenuta logica della motivazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, dell'attendibilità dei testimoni o della persuasività della motivazione, salvo il caso di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della stessa su punti decisivi.
- La contestazione del giudizio di responsabilità è inammissibile quando si risolve nella riproposizione di questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito senza una specifica critica delle relative argomentazioni.
- La qualificazione giuridica del fatto, se correttamente operata dal giudice di merito e sorretta da motivazione logica, preclude la richiesta di riqualificazione in fattispecie diverse solo perché più favorevoli sul piano sanzionatorio.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come la personalità negativa dell'imputato e i precedenti penali, senza dover esaminare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalle parti.
- La determinazione della pena è espressione della discrezionalità del giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo per manifesta illogicità o carenza di motivazione, non per il solo dissenso sulla misura concreta della sanzione.
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