Cassazione Civile, Ordinanza n. 34445/2024 del 25/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società sottoposta a verifica della Guardia di finanza impugnava un avviso di accertamento con cui l’Ufficio recuperava a tassazione per l’anno 2004 maggiori IRES, IRAP e IVA, disconoscendo costi ritenuti riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti e recuperando ulteriore IVA indeducibile. I giudici di merito avevano respinto il ricorso. In Cassazione la contribuente proponeva quattro motivi: (1) nullità/insufficienza della motivazione della sentenza e omessa valutazione di fatti decisivi, tra cui la mancanza di preventiva autorizzazione all’accesso, la non corrispondenza tra PVC e avviso, la fittizietà dell’operazione, la compensazione con perdite pregresse e la quantificazione della ripresa; (2) violazione delle regole probatorie nell’accertamento analitico e della disciplina sulla formazione della prova; (3) violazione delle norme sull’autorizzazione all’accesso nei locali aziendali e della disciplina statutaria del contribuente; (4) violazione dei principi costituzionali di capacità contributiva e buon andamento, contestando i presupposti impositivi. Successivamente la ricorrente dichiarava di aver aderito alla definizione agevolata della controversia e di aver notificato rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i quattro motivi, perché ha ritenuto che la dichiarazione della ricorrente di avere definito la controversia con procedura agevolata e di avere rinunciato al ricorso comportasse un sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione. Ne è derivata l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso, con spese poste a carico di chi le aveva anticipate e senza applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
richiamato come base formale dei motivi di ricorso per cassazione, ma non scrutinato nel merito per sopravvenuta inammissibilità
art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992
invocato per censurare la motivazione della sentenza tributaria
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato come parametro della motivazione
art. 115 c.p.c.
invocato per la disciplina della valutazione della prova
art. 116 c.p.c.
invocato per la disciplina della valutazione della prova
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
richiamato in relazione all’accertamento analitico
art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973
richiamato tra le norme che si assumono violate nell’accertamento
art. 56, commi 1, 2 e 5, d.P.R. 633/1972
richiamato in relazione all’accertamento IVA
art. 2727 c.c.
richiamato per le presunzioni semplici
art. 2729 c.c.
richiamato per i requisiti delle presunzioni semplici
art. 52 d.P.R. 633/1972
richiamato per l’autorizzazione all’accesso nei locali del contribuente
art. 33 d.P.R. 600/1973
richiamato per l’attività di accesso/verifica fiscale
art. 12 L. 212/2000
richiamato come garanzia statutaria del contribuente nelle verifiche
art. 97 Cost.
invocato per contestare il buon andamento dell’azione amministrativa
art. 53 Cost.
invocato per contestare la capacità contributiva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione perché l’inammissibilità è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione agevolata della controversia, accompagnata dalla rinuncia al ricorso, determina il venir meno dell’interesse all’impugnazione e rende il ricorso inammissibile sopravvenientemente.
- Quando il ricorso diventa inammissibile per una causa sopravvenuta successiva alla sua proposizione, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
- L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica se l’inammissibilità del ricorso è sopravvenuta dopo il deposito dell’impugnazione.
- In presenza di una sopravvenuta carenza di interesse, la Corte non procede all’esame dei motivi di ricorso, a prescindere dalla loro formulazione in termini di vizi di motivazione, violazioni di legge o censure costituzionali.
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