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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34445/2024 del 25/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società sottoposta a verifica della Guardia di finanza impugnava un avviso di accertamento con cui l’Ufficio recuperava a tassazione per l’anno 2004 maggiori IRES, IRAP e IVA, disconoscendo costi ritenuti riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti e recuperando ulteriore IVA indeducibile. I giudici di merito avevano respinto il ricorso. In Cassazione la contribuente proponeva quattro motivi: (1) nullità/insufficienza della motivazione della sentenza e omessa valutazione di fatti decisivi, tra cui la mancanza di preventiva autorizzazione all’accesso, la non corrispondenza tra PVC e avviso, la fittizietà dell’operazione, la compensazione con perdite pregresse e la quantificazione della ripresa; (2) violazione delle regole probatorie nell’accertamento analitico e della disciplina sulla formazione della prova; (3) violazione delle norme sull’autorizzazione all’accesso nei locali aziendali e della disciplina statutaria del contribuente; (4) violazione dei principi costituzionali di capacità contributiva e buon andamento, contestando i presupposti impositivi. Successivamente la ricorrente dichiarava di aver aderito alla definizione agevolata della controversia e di aver notificato rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i quattro motivi, perché ha ritenuto che la dichiarazione della ricorrente di avere definito la controversia con procedura agevolata e di avere rinunciato al ricorso comportasse un sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione. Ne è derivata l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso, con spese poste a carico di chi le aveva anticipate e senza applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come base formale dei motivi di ricorso per cassazione, ma non scrutinato nel merito per sopravvenuta inammissibilità

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992

    invocato per censurare la motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per la disciplina della valutazione della prova

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per la disciplina della valutazione della prova

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    richiamato in relazione all’accertamento analitico

  • art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973

    richiamato tra le norme che si assumono violate nell’accertamento

  • art. 56, commi 1, 2 e 5, d.P.R. 633/1972

    richiamato in relazione all’accertamento IVA

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per le presunzioni semplici

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per i requisiti delle presunzioni semplici

  • art. 52 d.P.R. 633/1972

    richiamato per l’autorizzazione all’accesso nei locali del contribuente

  • art. 33 d.P.R. 600/1973

    richiamato per l’attività di accesso/verifica fiscale

  • art. 12 L. 212/2000

    richiamato come garanzia statutaria del contribuente nelle verifiche

  • art. 97 Cost.

    invocato per contestare il buon andamento dell’azione amministrativa

  • art. 53 Cost.

    invocato per contestare la capacità contributiva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte esclude la sua applicazione perché l’inammissibilità è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso

Massime di principio

  • La sopravvenuta definizione agevolata della controversia, accompagnata dalla rinuncia al ricorso, determina il venir meno dell’interesse all’impugnazione e rende il ricorso inammissibile sopravvenientemente.
  • Quando il ricorso diventa inammissibile per una causa sopravvenuta successiva alla sua proposizione, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
  • L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica se l’inammissibilità del ricorso è sopravvenuta dopo il deposito dell’impugnazione.
  • In presenza di una sopravvenuta carenza di interesse, la Corte non procede all’esame dei motivi di ricorso, a prescindere dalla loro formulazione in termini di vizi di motivazione, violazioni di legge o censure costituzionali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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